ORDINANZA N. 18
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, del R.D.L.
20 settembre 1934, n. 1489, del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza
3 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento penale a
carico di Conti Pierino ed altri, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1957
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre
1957;
2) ordinanza
5 marzo 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento penale a
carico di Baietto Giuseppe ed altri, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze
1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7
settembre 1957;
3) ordinanza
27 febbraio 1957 del G.I. del Tribunale di Milano emessa nel procedimento
penale a carico di Radaelli Stefano ed altri, iscritta al n. 86 del Registro
ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254
del 12 ottobre 1957.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto che
nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, degli
artt. 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, degli artt. 1 e 3 del R.D.L.
6 giugno 1940, n. 588;
che nessuna
delle parti private si é costituita in giudizio, mentre in tutte le cause é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Considerato
che
Visti gli
artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953 e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;
ordina il
rinvio degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Milano.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
- Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.