ORDINANZA N. 17
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che
Ritenuto che
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, con ricorso
depositato il 31 dicembre
Considerato che
non sussiste nella sentenza il lamentato errore materiale e di calcolo, né
omissione in riguardo al dato relativo al reddito dominicale medio per ettaro
dei terreni di proprietà della società Pomaia, cui l'Ente Maremma si riferisce
nel ricorso in esame, perché nella sentenza non vi ha alcuna svista od
espressione non corrispondente a quello che
Non giova addurre
che nella sentenza sia mancata la presa in considerazione di quel dato
riguardante la valutazione e precisazione del reddito dominicale medio per
ettaro, che ora per la prima volta l'Ente Maremma, portando un elemento nuovo
nel giudizio, invoca al fine di conseguire, in sostanza, una riforma, sia pur
parziale, della decisione; non giova, perché quel dato (a differenza dell'altro
riguardante il reddito dominicale complessivo delle proprietà Pomaia) non fu
rilevato o anche semplicemente adombrato nell'ordinanza della Corte di appello
di Firenze, che investì questa Corte del giudizio di legittimità
costituzionale, cosicché non competeva a questa Corte (come non può competerle
ora) di prenderlo in esame.
In via di
fatto risulta anche che tale dato non fu in alcun modo eccepito, richiamato o
posto in discussione dallo stesso ricorrente nelle pur diffuse ed elaborate
memorie approntate nel corso del giudizio.
L'oggetto
della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ordinanza della
Corte di appello di Firenze era di stabilire a quale data dovessero venire
riferiti i dati catastali dei terreni della società Pomaia in base all'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Questa é l'unica questione che fu proposta
nell'ordinanza, e che
Considerato
che non potrebbe nemmeno farsi luogo alla chiesta revocazione della sentenza,
perché, anche quando essa fosse ammissibile per le decisioni della Corte
costituzionale, non ricorrerebbe nella fattispecie l'ipotesi prevista al n. 4
dell'art. 395 del Cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 del T.U. 26 giugno
1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, sia perché la sentenza non può
dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della
causa, sia perché l'errore di fatto, che si assume, é tutt’altro che evidente
ed immediatamente accertabile, come anche ora appare dal fatto che occorrerebbe
ricorrere ad altri e complessi calcoli, che é da escludere possano essere
compiuti in questa sede;
PER
QUESTI MOTIVI
visto l'art.
21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
1) rigetta
la domanda dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di
correzione della sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 1958, n. 70,
per errore materiale proposta col ricorso del 31 dicembre 1958;
2) dichiara
manifestamente infondata ogni altra questione proposta dall'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale col ricorso stesso.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.