ORDINANZA N. 15
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per
l'alimentazione 18 novembre 1953, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
11 novembre 1957 del Pretore di Alba, emessa nel procedimento penale a carico
di Troia Vincenzo Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza
17 novembre 1958 del Pretore di Milano, emessa nel procedimento penale a carico
di Del Boca Giovanni e di Uslenghi Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1958 ed iscritta al n. 49 del Registro
ordinanze 1958.
Ritenuto che
con le ordinanze suindicate é stata proposta la questione della legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per
l'alimentazione del 18 novembre 1953, sotto il profilo che questo decreto
sarebbe stato emanato in base a delega legislativa contenuta nella legge 2
agosto 1948, n. 1036 ("Disciplina dei prezzi e delle caratteristiche degli
sfarinati del pane e della pasta"), e che sarebbe un atto avente forza di
legge;
Considerato
che il decreto in esame non ha forza di legge perché l'art. 1 della legge 2
agosto 1948, n. 1036, non delega all'Alto Commissario per l'alimentazione una
potestà legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, ma gli
attribuisce soltanto una competenza di carattere amministrativo, e che quindi
il decreto é un provvedimento amministrativo impugnabile secondo le norme
generali relative alla impugnazione degli atti amministrativi. Pertanto la
questione proposta con le ordinanze suindicate appare manifestamente infondata,
giacché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere per oggetto una
legge o un atto avente forza di legge;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara
manifestamente infondata la questione, proposta con le ordinanze di cui in
epigrafe, dell'art. 6 del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del
18 novembre 1953.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.