ORDINANZA N. 14
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale del R.D. L. 14 novembre 1926, n. 1923,
artt. 1 e 2, dei DD. MM. 28 dicembre 1939, 13 gennaio 1951, 23 febbraio 1951,
10 maggio 1952, 7 agosto 1954, 29 marzo
1) ordinanza
30 ottobre 1957 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Marconi Enzo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
216 del 6 settembre 1958 ed iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1958;
2) ordinanza
25 ottobre 1958 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Firpo
Giovanni ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312
del 27 dicembre 1958 ed iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che
nel corso dei procedimenti penali relativi alle suindicate ordinanze é stata
proposta la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 14 novembre
1926, n. 1923, artt. 1 e
che,
trattandosi dello stesso oggetto, si può procedere alla riunione dei due
giudizi;
che la
questione di legittimità costituzionale ha sostanzialmente per oggetto i
decreti legge 14 novembre 1926, n. 1923, e 20 settembre 1934, n.
Considerato
che questa Corte con sentenze n. 50 del 1957 e 52 del 1958 ha dichiarato non fondate le
predette questioni;
che non vi é
ragione di discostarsi dalle precedenti decisioni; che, trattandosi di identico
oggetto, é il caso di provvedere con unica ordinanza;
Visti l'art.
26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
con le ordinanze indicate in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Milano e al Tribunale di Genova.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.