SENTENZA
N. 3
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori Giudici:
Prof. Tomaso
PERASSI, Presidente
Avv.
Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Prof.
Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario
COSATTI
Prof.
Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof.
Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof.
Antonino PAPALDO
Prof. Mario
BRACCI
Prof. Nicola
JAEGER
Prof.
Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio
MANCA
Prof. Aldo
SANDULLI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a
carico di Santullo Giuseppina, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958;
2) ordinanza
emessa il 14 ottobre 1957 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a
carico di Accardo Amalia, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita
nell'udienza pubblicata dal 17 dicembre 1958 la relazione del Giudice Aldo
Sandulli;
udito il
vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il Questore
di Napoli, considerando pericolosa per la moralità pubblica tale Santullo
Giuseppina, perché dedita alla prostituzione clandestina, già diverse volte
fermata "per moralità e accertamenti celtici", e "ricoverata in
sala celtica perché trovata affetta da male venereo", in data 12 marzo
1957 emise nei confronti di lei un provvedimento di rimpatrio al paese di
origine con foglio di via obbligatorio, diffidandola a non ritornare nel Comune
di Napoli per un periodo di tre anni senza sua autorizzazione. Il provvedimento
si richiama agli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Analogo
provvedimento il Questore di Napoli aveva adottato nei confronti di Accardo
Amalia in data 21 febbraio 1957.
Tanto
Il Pretore,
dopo averne disposto la liberazione non sussistendo - a suo avviso - le condizioni
per l'arresto, le rinviava a giudizio per il reato previsto e punito dall'art.
2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, "per essere tornate a Napoli senza
preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza".
A seguito
della liberazione, entrambe le imputate continuarono a non prestare osservanza
ai provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per cui furono denunciate
e sottoposte ad altri identici procedimenti penali.
All'udienza
del 14 ottobre 1957 il Pretore di Napoli provvide a riunire i due procedimenti
a carico della Santullo. Dal verbale di dibattimento risulta testualmente che
il difensore dell'imputata chiese al Pretore che fossero rimessi gli atti alla
Corte costituzionale "per incostituzionalità della legge". E il Pretore,
con provvedimento di pari data, "ritenuto che la tesi sostenuta dal
difensore, secondo cui l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia
incostituzionale in quanto in contrasto con il "disposto" della Corte
costituzionale di cui alla sentenza n. 2 che vieta la diffida per i vagabondi e
gli oziosi, appare non del tutto infondata", ordinò la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
Alla
medesima udienza del 14 ottobre 1957 lo stesso Pretore provvide alla riunione
dei vari procedimenti a carico della Accardo.
Dal verbale
di dibattimento risulta che anche per quest'ultima vi furono una richiesta del
difensore e una ordinanza del Pretore con motivazione e contenuto testualmente
identici a quelle relative al giudizio Santullo, e già riferite.
Entrambe le
ordinanze furono notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri il 19
novembre 1957 e comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e furono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 gennaio 1958, n. 21.
In entrambi
i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando in ciascun giudizio
identiche deduzioni in data 9 dicembre
Si osserva
quindi che "la eccezione di illegittimità, se riguarda l'art. 1 della
legge, appare inammissibile perché manca la indicazione della norma della
Costituzione che risulterebbe violata e comunque il disposto di detto art. 1
non appare contrario ad alcuna norma costituzionale; e se riguarda l'art. 2,
risulta infondata perché tale articolo pone le condizioni richieste secondo la
sentenza n. 2 della Corte costituzionale, che viene invocata". Si conclude
perché sia dichiarata inammissibile o infondata la proposta eccezione di
illegittimità costituzionale.
Nei due
giudizi l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato in data 4 dicembre 1958 due
memorie di identico contenuto. In esse si ribadisce il contrasto tra le
imputazioni e il contenuto delle ordinanze di rimessione, precisando che la
indicazione dell'art.
Quand'anche
poi attraverso la sentenza della Corte costituzionale, richiamata nelle
ordinanze del Pretore di Napoli - che l'Avvocatura individua nella sentenza 14
giugno 1956, n. 2 - si volesse risalire agli artt. 13 e 16 della Costituzione
applicati appunto da quella sentenza, e raffrontare con essi l'art. 2 della
legge del 1956, nonostante che l'ordinanza abbia sollevato la questione di
legittimità per l'art.
Le stesse
argomentazioni sono state svolte oralmente dall'avvocato dello Stato nell'udienza
di trattazione della causa.
Considerato
in diritto
Data
l'identità delle questioni in esame, e data l'identità persino formale delle
due ordinanze di rimessione, i due giudizi di legittimità costituzionale
vengono riuniti per essere decisi congiuntamente.
I capi di
imputazione sui quali il Pretore di Napoli era chiamato a pronunciare
riguardavano la violazione dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
per mancata osservanza da parte delle imputate del divieto di ritorno senza autorizzazione
nella città dalla quale il Questore - ritenendole pericolose per la pubblica
moralità - le aveva rimpatriate con foglio di via obbligatorio. Dai verbali
d'udienza risulta testualmente che in entrambi i giudizi la difesa si era
limitata ad eccepire "la incostituzionalità della legge", e il
Pubblico Ministero si era associato. Il testo completo delle due ordinanze é
invece il seguente: "Il Pretore, ritenuto che la tesi sostenuta dal
difensore, secondo cui l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia
incostituzionale, in quanto in contrasto con il disposto della Corte
costituzionale di cui alla sentenza n. 2 che vieta la diffida per i vagabondi e
gli oziosi, appare non del tutto infondata, ordina la sospensione dell'attuale
procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".
La perfetta
coincidenza dei testi delle due ordinanze e il riferimento in esse al
provvedimento di diffida contemplato dall'art. 1 della legge del 1956 rendono
evidente che l'oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale che esse
intesero promuovere fu effettivamente l'art. 1 della citata legge e non l'art.
2, della cui contravvenzione si dibatteva nei procedimenti penali in corso di
svolgimento. E cioé da escludere categoricamente - pur ammesso che ciò possa
avere rilievo ai fini del giudizio di legittimità costituzionale - che
l'indicazione dell'art. 1 sia stata dovuta nelle due ordinanze a un mero errore
materiale.
Passando
all'esame della sostanza delle ordinanze, é da osservare che queste, non soltanto
non si sono preoccupate di indicare le norme costituzionali violate (né una
congrua indicazione di queste può ritenersi compiuta per relationem attraverso
il generico richiamo a una sentenza di questa Corte i cui estremi non risultano
specificati); ma per di più hanno sollevato la questione della legittimità
costituzionale di una disposizione (quella relativa alla diffida prevista
dall'art. 1 della legge del 1956) non attinente ai capi di imputazione (e cioè
all'oggetto dei due giudizi), senza minimamente porsi il problema della
rilevanza della risoluzione di tale questione ai fini del decidere.
Come più
volte questa Corte ha avuto occasione di affermare (vedansi particolarmente le
pronunce nn. 48, 69, 76, 106, 108 del 1957), in siffatte condizioni non può
considerarsi osservato il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, secondo il quale in tanto il giudice può rimettere a questa Corte una
questione di legittimità costituzionale, in quanto abbia ritenuto che il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale sollevata.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando
con unica ordinanza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
ordina la
restituzione degli atti di entrambi i giudizi al Pretore di Napoli.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1959.
Tomaso
PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario
BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 27 gennaio 1959.