SENTENZA N. 1
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Tomaso PERASSI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1957 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra
Udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1948 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Raffaele Cimmino per
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 3 luglio - 11 novembre 1957 il
Tribunale di Venezia sospendeva il giudizio in corso davanti ad esso fra
Tale norma dispone che contro i provvedimenti emanati per l'accertamento delle violazioni in materie valutaria e di scambi con l'estero, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni, non é ammesso alcun ricorso, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.
Il processo principale, iniziato davanti al Tribunale di Venezia con atto di citazione notificato il 3 luglio 1956, aveva per oggetto la opposizione ad una ingiunzione di pagamento della somma di lire cinque milioni, notificata alla Società Universal per ordine del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 8 del citato R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928.
Il Tribunale, nella ordinanza che ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte, ha espressamente affermato che: "La norma impugnata risulta tuttora vigente e si pone d'ostacolo all'esame del merito, oggetto della presente controversia, in quanto l'atto amministrativo per questa censurato é da quella sottratto al sindacato del giudice adito, che pertanto dovrebbe dichiararsi carente di giurisdizione". Ha aggiunto: "Né appare seriamente fondato l'avviso dell'Amministrazione, la quale non opponendosi all'esame del merito della controversia ritiene abrogata tacitamente dall'art. 113 della Costituzione la norma predetta".
L'ordinanza era notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 novembre 1957, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il 25 novembre 1957, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nel n. 21 del 25 gennaio 1958.
Le parti si costituivano tempestivamente mediante deposito delle loro deduzioni nella cancelleria. Non si aveva intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva in rappresentanza del Ministero del tesoro, dell'Intendenza di finanza di Venezia e della Dogana di Venezia, già costituiti nel processo principale.
Nelle loro deduzioni e nelle memorie successivamente depositate in cancelleria, le parti hanno esposto i seguenti argomenti.
La difesa della Soc. Universal, nel chiedere che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunziata, deduce che l'esistenza nell'ordinamento giuridico di una tale norma crea una situazione di incertezza, che può essere eliminata soltanto dalla Corte costituzionale, data l'efficacia erga omnes delle sue pronunzie. A proposito della tesi contraria secondo la quale, nel caso di norma costituzionale "precettiva" confliggente con una norma ordinaria anteriore, la questione si profilerebbe in termini di abrogazione, da conservare alla competenza del giudice ordinario, la difesa della Società osserva che una tale soluzione, oltre ad aggravare la situazione di incertezza, sarebbe anche contraria ai principi del nuovo sistema costituzionale, dai quali, invece, risulta:
- che il problema dell'abrogazione per incompatibilità si é esteso al di là dei limiti in cui era posto dall'art. 15 Disp. prel. Cod. civ., in quanto si tratta di vedere se le leggi ordinarie anteriori siano compatibili con i principi diversi della Costituzione (incompatibilità costituzionale);
- che soltanto
- che, infine, i contrasti tra le norme ordinarie anteriori alla Costituzione e le norme di questa più che contrasti tra due leggi sono contrasti tra due ordinamenti, e pertanto occorre che questi dissidi siano affrontati e decisi principaliter con efficacia erga omnes dalla Corte costituzionale, una volta per sempre e una volta per tutti.
Per meglio porre in luce le persistenti incertezze e
difformità nella concreta applicazione della norma denunziata, la difesa della
Società deduce che il provvedimento ministeriale previsto in tale norma é stato
diversamente inteso nella giurisprudenza, e che l'Avvocatura dello Stato - pur
dopo
L'Avvocatura generale dello Stato, in difesa
dell'Amministrazione finanziaria, chiede che
Considerato in diritto
La eccezione di inammissibilità proposta dalla Avvocatura generale dello Stato, nel presupposto che in caso di contrasto tra una norma legislativa preesistente e una norma costituzionale, il giudice ordinario non debba rimettere la decisione su tale contrasto alla Corte costituzionale, ma risolverlo direttamente egli stesso in base ai principi di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, non può essere accolta. Oltretutto, essa é contraddittoria e insostenibile, almeno in questa sede, posto che il giudice della controversia principale ha esplicitamente risolto il problema di tale contrasto, escludendo che la norma denunciata sia stata abrogata tacitamente dall'art. 113 della Costituzione ed affermando, al contrario, che essa "risulta tuttora vigente".
Nella sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 questa Corte ha del resto precisato le differenze esistenti fra l'istituto della abrogazione e la dichiarazione della illegittimità costituzionale di una norma, chiarendo che "il campo dell'abrogazione é più ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali, sono più limitati da quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge".
La distinzione é stata costantemente osservata dalla giurisprudenza successiva della Corte stessa che ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche di norme, che varie autorità giurisdizionali avevano considerato abrogate da disposizioni della Costituzione, quando la questione di legittimità fosse stata proposta da un giudice (sentenza n. 40 del 24 giugno 1958).
Sussistono nella fattispecie i presupposti richiesti perché
Nel merito, si osserva che il dubbio stesso é peraltro di non difficile soluzione, perché il confronto fra il disposto dell'art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, e la norma contenuta nell'art. 113 della Costituzione, secondo la quale "contro gli atti della pubblica Amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa" e "la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione o per determinate categorie di atti", sembra sufficiente a convincere che il primo non é conforme al principio fondamentale enunciato nella Carta costituzionale. Né questa conclusione é contestata dall'Avvocatura dello Stato, la quale anzi, come si é rilevato, ha sostenuto che il contrasto fra il primo e il secondo fosse tale, da aver determinato senz'altro l'abrogazione del primo. É pertanto necessario che sia fatta cessare ogni supposta efficacia della norma in esame.
PER QUESTI MOTIVI
respinta la eccezione preliminare proposta dalla Avvocatura generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.
Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1959.