Sentenza n. 83 del 1958
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SENTENZA N. 83

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1957 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Pasquale Petrolillo per il Pellicano e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

 

Ritenuto in fatto

 

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del giudizio promosso con ordinanza 23 luglio 1957 del Tribunale di Locri, é stata sollevata nel procedimento instaurato da Pellicano Pier Domenico nei confronti della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

In tale procedimento il Pellicano ha dedotto la illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, con i quali gli sono stati espropriati, per un imponibile di L. 18.363,49, terreni siti in agro di Gioiosa e Roccella Jonica.

La denunciata illegittimità costituzionale conseguirebbe, secondo la difesa del Pellicano, alla violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Tra l'altro perché l'Ente espropriante, nell'operare il coacervo dei terreni, avrebbe computato ettari 30 di seminativo del fondo "Prateria", da epoca anteriore al 15 novembre 1949 appartenenti non ad esso Pellicano, ma ai di lui fratelli, Massimo, Carlo, Lea e Giulia. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione sia per la invalidità della legge di delega, che per eccesso della funzione legislativa delegata, in quanto egli avrebbe subito l'esproprio di una quota di terreni (ettari da 35 a 45) eccedenti quella consentita.

Chiedeva inoltre la restituzione dei terreni espropriati e la condanna della Sezione O.V.S. ai danni.

L'ordinanza del Tribunale di Locri non ha preso in esame l'eccepita invalidità della legge di delegazione perché "non dimostrata e neppure discussa". Relativamente poi ai dedotti motivi di illegittimità costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondato soltanto il motivo riguardante la violazione dell'art. 4 della legge n. 841 in quanto, secondo il Pellicano, la Sezione O.V.S. avrebbe "incluso nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione delle quote di scorporo ettari 30 di terreni del fondo Prateria, non appartenenti ad esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del 4 febbraio 1949".

"La Sezione convenuta - continua l'ordinanza - non contesta tale circostanza, che non riguarda l'estensione catastale, ma la consistenza dei terreni espropriandi alla data del 15 novembre 1949. La ipotesi, quindi, di un eccesso nell'esercizio della funzione legislativa delegata non può ritenersi a priori infondata".

Il Tribunale di Locri, ritenendo che tale questione di illegittimità costituzionale influisse sulla definizione della controversia sottoposta al suo esame, ha sospeso di pronunziare nel merito, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte per la decisione di sua competenza.

L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.

Ritualmente si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle deduzioni, sia il Pellicano che la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il primo, rappresentato in virtù di procura speciale (atto notar Bellino di Roma 18 dicembre 1957) dall'avv. Pasquale Petrolillo con studio in Roma, via Reno, 22 (deduzioni depositate il 20 dicembre 1957). La seconda rappresentata e difesa, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (deduzioni depositate il 14 novembre 1957).

La difesa del Pellicano si limita a chiedere che la Corte "pronunci la illegittimità costituzionale sollevata dall'autorità giurisdizionale con le conseguenze di legge".

La difesa della Sezione speciale premette che il Tribunale di Locri circoscrive la questione relativa alla legittimità costituzionale dei decreti di espropriazione, per cui é controversia, al punto di essere stati inclusi nel coacervo fondiario ettari 30 di terreno del fondo "Prateria" non appartenenti all'espropriando Pellicano, come risulterebbe dal rogito Pellizzieri 4 febbraio 1949, determinandosi in tal guisa un errore per eccesso nella quota da scorporare (art. 4 legge 21 ottobre 1950, n. 841). Secondo l'Avvocatura siffatta impostazione supporrebbe che il Tribunale, prima di inviare gli atti a questa Corte, avesse preso visione del rogito Pellizzieri ed avesse risolta la questione relativa alla non appartenenza dei ripetuti trenta ettari al proprietario espropriando.

Ma il Tribunale nulla avrebbe deciso su questo punto ed emanando in limine l'ordinanza sovra trascritta, avrebbe richiesto a questa Corte una pronuncia di carattere meramente ipotetico; cioè cosa potrà accadere quoad legitimitatem actus, se sarà accertato non essere il Pellicano titolare dei trenta ettari in questione, quanto meno agli effetti dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

E ciò, in violazione dell'art. 23 cpv. legge 11 marzo 1953, n. 87.

Pertanto, prosegue l'Avvocatura, la divisione non riguarderebbe il fondo "Prateria", tutt'al più conterrebbe un annuncio della futura divisione di quell'immobile rustico, e dei criteri che saranno seguiti, quando tale divisione avrà luogo. Ciò posto: o il Tribunale non ebbe presenti i dati di fatto: o il Tribunale, pur avendo tenuto in considerazione il rogito del 1949, ne riservò l'esame circa il valore e la portata giuridica ad un momento successivo alla pronuncia della Corte costituzionale.

E conclude chiedendo che "la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Tribunale di Locri sia dichiarata inammissibile o quanto meno infondata".

Nel termine prescritto, il Pellicano ha presentato una breve memoria illustrativa.

In essa si afferma che il Tribunale di Locri, con l'ordinanza 3 agosto 1957, ha opportunamente valutato, ponendolo a base della prevista incostituzionalità dei decreti di esproprio, l'atto Pellizzieri del 4 febbraio 1949, deducendo "in maniera incontrovertibile che i 30 ettari di terreno inclusi nel coacervo fondiario impegnato dall'espropriazione non appartengono all'espropriando Pellicano".

Si sostiene inoltre che le clausole trascritte nel cennato atto per quanto attiene al fondo o bosco "Prateria", "hanno uno spiccato tenore obbligatorio tra le parti le quali hanno inteso disporre in maniera tassativa e categorica e non ipotetica ed eventualistica dei beni indicati".

Si conclude insistendo nel richiedere che la Corte pronunci la illegittimità costituzionale anche pro parte dei decreti nn. 3270 e 3271 del 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica.

Nell'udienza del 3 dicembre 1958 la difesa delle parti ha illustrato le rispettive deduzioni.

 

Considerato in diritto

 

La Corte é chiamata a decidere se i decreti presidenziali nn. 3270 e 3271 del 18 dicembre 1952 abbiano violato l'articolo 4 della legge di delegazione 21 ottobre 1950, n. 841, per avere erroneamente incluso, nel coacervo fondiario, ettari trenta di terreno del fondo "Prateria" non appartenente all'espropriando Pier Domenico Pellicano, incorrendo in tal modo in un eccesso nella quota da espropriare.

La data del 15 novembre 1949 costituisce, nel sistema delle leggi di trasformazione agraria e fondiaria (legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841), un termine costante di riferimento per l'individuazione del titolare delle proprietà soggette ad esproprio (sent. n. 67 del 14 maggio 1957; sent. n. 82 del 16 maggio 1957).

Ciò posto, per stabilire la consistenza patrimoniale di Pier Domenico Pellicano, alla data del 15 novembre 1949, é necessario precisare la natura giuridica del negozio stipulato dalle parti con il rogito Pellizzieri del 4 febbraio nel quale tra l'altro é detto: "... i germani Pellicano, per evitare giudizi e inutile dispendio, sono venuti nella determinazione di dividere i beni, oggetto del presente atto, relativamente soltanto a quelli siti nei territori di Gioiosa Jonica, di Roccella Jonica, in parti eguali, rimandando a miglior tempo la divisione del fondo o bosco "Prateria", la quale sarà effettuata con i criteri già stabiliti e concordati tra essi condividenti in base ai quali, dalla quota che sarà assegnata o attribuita al condividente Pier Domenico Pellicano dovranno essere detratti trenta ettari di terreno seminativo (stagliate) che saranno attribuiti agli altri condividenti nella seguente misura...".

Circa la portata di tale atto vi é contrasto tra le parti, ritenendo la difesa del Pellicano trattarsi di divisione anteriore al 15 novembre 1949 per cui il fondo "Prateria" non poteva essere incluso nei decreti di espropriazione; affermando, invece, la difesa dell'Ente Sila, che l'atto contiene un annuncio di futura divisione.

L'ordinanza di rinvio non ha definito il negozio invocato dal Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione, né ha determinato se esso ha effetti reali o obbligatori. Infatti il Tribunale di Locri, dopo avere affermato che la questione sollevata dall'istante non può ritenersi manifestamente infondata in quanto attiene ai limiti oggettivi della legge di delegazione, prosegue riportando quanto sostiene il Pellicano; che cioè "la Sezione convenuta ha provocato l'esproprio di una quantità di beni maggiori di quella consentita dalla legge, e ciò per il fatto di avere essa incluso nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione della quota di scorporo ettari 30 di terreno del fondo "Prateria" non appartenenti ad esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del 4 febbraio 1949".

Con la mancata definizione del negozio giuridico contenuto nel rogito Pellizzieri il Tribunale di Locri ha del tutto omesso la valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto al giudizio principale, esame che la legge richiede "qualora il giudizio (come nella specie) non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87). L'accertamento del rapporto di rilevanza e di pregiudizialità fra la questione di legittimità costituzionale ed il giudizio sulla controversia principale, facendo parte del provvedimento di rinvio, spetta esclusivamente all'autorità giurisdizionale.

Di conseguenza, allo stato degli atti, la Corte non può pronunziarsi sulla legittimità costituzionale - per il dedotto eccesso di delega - dei citati decreti presidenziali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Locri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

 

 

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -  Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1958.