SENTENZA N. 80
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale
Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 21 aprile 1958, depositato il 9
maggio 1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 10
del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra
Udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
uditi
l'avv. Massimo Severo Giannini, per delega dell'avv.
Eduino Borzaga, per
Ritenuto in fatto
Il Ministro per i lavori pubblici con
decreto n. 11314/16 del 2 settembre
Lo stesso Commissario governativo comunicò il contenuto di tale decreto ministeriale alla Commissione provinciale di Bolzano, istituita, quale organo regionale per le cooperative della rispettiva provincia, dall'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, con lettera in data 17 febbraio 1958 pervenuta alla detta Commissione il 22 successivo.
In seguito a ciò
Il ricorso del Presidente della Giunta regionale é stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici in data 21 aprile 1958 e depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 1958 con la deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 1958, copia del decreto 2 settembre 1957 del Ministro per i lavori pubblici e procura all'avv. Eduino Borzaga ed elezione di domicilio in Roma.
Il ricorso formula le seguenti conclusioni:
"1) Dichiararsi di esclusiva spettanza della Regione Trentino-Alto Adige l'attribuzione costituzionale relativa alla vigilanza amministrativa sulle cooperative e alla possibilità di revoca degli amministratori delle cooperative stesse e di nomina di Commissari in loro sostituzione.
2) Annullarsi per incompetenza assoluta il decreto del Ministro per i lavori pubblici, Div. 16 ter, n. 11314 del 2 settembre 1957, col quale venne sciolto il Consiglio di Amministrazione della cooperativa edilizia "Ara", con sede in Bressanone e nominato come Commissario governativo l'ing. Gaetano Taormina".
Al ricorso della Regione Trentino-Alto Adige resiste lo Stato, per il quale si é costituito in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate in cancelleria il 10 maggio 1958, chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:
1) Il principio, già affermato da questa Corte rispetto alla
Regione sarda (sentenza
n. 24 del 1957), che il
controllo sugli organi, ove sia eccezionalmente previsto da leggi speciali,
spetta sempre allo Stato, si dovrebbe confermare per quanto riguarda
2) Comunque,
La legge dello Stato attribuisce la vigilanza su tali cooperative al Ministero dei lavori pubblici (art. 127 T.U. 28 aprile 1938, n. 1165); e questa norma di carattere particolare, diretta ad assicurare l'utile ed esatto impiego dei fondi erogati e a garantire che l'opera costruita soddisfi le finalità che lo Stato intende raggiungere, deroga alle norme ordinarie sulla disciplina della cooperazione, che attribuiscono invece al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza su tutte le altre cooperative.
Alla Regione Trentino-Alto Adige, d'altra parte, per effetto della norma contenuta nell'art. 4, n. 15, dello Statuto speciale, spetta una competenza generica in materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative", che deve essere esercitata anche "in armonia coi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato". Perciò le leggi regionali non possono modificare il sistema accolto nella legislazione dello Stato.
L'esame della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e del
relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 1955,
mostra, del resto, che
L'Avvocatura generale dello Stato ha pertanto chiesto che
Tanto la difesa della Regione quanto l'Avvocatura dello Stato hanno presentato memorie nei termini prescritti.
La difesa della Regione fa rilevare che il problema della
concentrazione della vigilanza sulle cooperative presso un unico organo, di
carattere regionale, fu affrontato e risolto in sede di elaborazione
della legge regionale 29 gennaio 1954, n.
Il principio accolto dalla legge regionale, formulato esplicitamente e in modo generale nel secondo comma dell'art. 1 - vigilanza amministrativa ad un solo organo, col mantenimento dei controlli tecnici spettanti ad altre amministrazioni - si troverebbe enunciato, secondo la difesa della Regione, nella stessa legislazione statale (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), che l'avrebbe applicato finora solo in modo parziale. E se in sede di legislazione statale potrebbero, essere giustificate deroghe al suddetto principio, non si vede quali ragioni avrebbero dovuto vietare al legislatore regionale di ispirarsi ad una maggiore razionalità nelle proprie disposizioni. Lo stesso fatto che la legge regionale non fu impugnata dallo Stato starebbe a dimostrare che gli organi centrali acconsentirono a che il principio posto dalla legge 1947 trovasse piena applicazione in sede regionale.
L'Avvocatura dello Stato nella sua memoria insiste nel rilevare che il ricorso della Regione non tiene conto della particolare natura della cooperativa, di cui si tratta, e della speciale legislazione che regola l'edilizia sovvenzionata, che é un complesso di previdenze, previste e disciplinate unitariamente, in vista dello scopo, che perseguono, da leggi che riguardano anche ma non solo le cooperative.
Nell'ordinamento statale, tale materia é sottratta, anche quando la costruzione sia attuata da società cooperative, alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere attribuita unitariamente, cioè nei suoi aspetti tecnici, economici ed amministrativi a quella del Ministero dei lavori pubblici. Le cooperative edilizie le quali costruiscono o abbiano costruito coi contributi statali edifici adibiti o da adibire ad abitazione dei propri soci, sono soggette alla vigilanza ed al controllo tecnico ed amministrativo dello Stato quanto meno finché non sia attuato il riscatto dell'immobile. Le costruzioni eseguite ai sensi delle norme contenute nel T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, inoltre, debbono considerarsi, anche ai fini dell'art. 4, n. 4, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, opere pubbliche a carico dello Stato e, quindi, sottratte ad ogni ingerenza della Regione.
La legislazione regionale 29 gennaio 1954, n. 7, regola la
materia della cooperazione, seguendo la legislazione statale ordinaria, relativa,
cioè, allo sviluppo della cooperazione nonché alla
vigilanza sulle cooperative in generale ed ai fini dell'attuazione degli scopi
propri della cooperazione, ma non riguarda quel particolare settore della
legislazione statale, che disciplina unitariamente gli enti, gli istituti e le
cooperative che costruiscono col contributo dello Stato. Ciò risulta
anche dal fatto che la legge regionale, mentre ha istituito organi ed uffici
che sostituiscono, nell'ambito della loro specifica competenza, organi e uffici
dell'Amministrazione statale del lavoro e della previdenza sociale, i quali non
hanno alcuna competenza in relazione alle cooperative edilizie sovvenzionate,
non ha creato alcun organo che sostituisse
Alla pubblica udienza del 19 novembre 1948 i difensori delle parti hanno svolto le rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
Il decreto in data 2 settembre 1957, col quale il Ministro
per i lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia
"Ara" di Bressanone ed in relazione al quale
L'art. 1 della citata legge regionale dispone che "le funzioni e i poteri in materia di vigilanza e di controllo sulle cooperative che leggi vigenti attribuiscono alla Autorità governativa sono esercitati nella Regione Trentino-Alto Adige dalle Autorità regionali e provinciali competenti" e che "la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi si attua nella Regione secondo le disposizioni della presente legge", aggiungendo che "tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possano essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia".
Nell'art. 2 della stessa legge é regolata l'istituzione dell'Ufficio del registro delle cooperative "che sostituisce a tutti gli effetti il registro istituito presso le Prefetture in base al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577", e si dispone che nel registro regionale si iscrivono le cooperative ed i consorzi delle cooperative esistenti nelle due provincie della Regione, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle categorie indicate dalla stessa legge, fra le quali é indicata anche quella delle "cooperative edilizie".
Ora, ai fini della decisione sul conflitto di
attribuzione fra
A tale riguardo si rileva che la citata legge regionale si informa al D.L. C. P. S. 14 dicembre
1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, secondo il quale
(art. 1) la vigilanza sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi é
attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i
casi in cui norme speciali dispongano diversamente. Le norme sulle
cooperative edilizie a contributo erariale si trovano in altri testi
legislativi e cioè nel T.U. delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. D. 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, secondo il quale la vigilanza
sul funzionamento delle cooperative edilizie a contributo erariale spetta al
Ministero dei lavori pubblici (art. 125), a cui sono attribuite varie funzioni
attinenti alla concessione e all'impiego dei contributi dello Stato a tali
cooperative. Lo stesso T.U.,
a tutela dell'interesse dello Stato per quanto concerne la concessione e
l'impiego dei contributi da esso accordati, sottopone le cooperative edilizie a
contributo erariale ad un regime speciale, per il quale, tra l'altro, é
istituita presso il Ministero dei lavori pubblici
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul conflitto di
attribuzione fra
dichiara che per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di dette cooperative e di nominare un commissario governativo;
respinge la domanda di annullamento del suindicato decreto 2 settembre 1957, n. 11314/16, del Ministro per i lavori pubblici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1958.