SENTENZA N. 76
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 marzo 1958
recante "Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività
armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio
1953, n. 1", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi per il Commissario dello
Stato per
Ritenuto in fatto
Con ricorso in data 20 marzo 1958, notificato lo stesso
giorno e depositato in cancelleria il 26 marzo successivo, il Commissario dello
Stato per
Nell'atto introduttivo ed in una successiva memoria, depositata il 6 ottobre dall'Avvocatura generale dello Stato, il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
Con legge 5 dicembre 1950,
Il 27 giugno
La legge ora impugnata ha prorogato per un quinquennio le agevolazioni già concesse, con la disposizione seguente: "Le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, si applicano, nei limiti e con le modalità in essa previsti, fino al 26 gennaio 1963".
Il ricorrente respinge anzitutto ogni possibile ricorso all'istituto della preclusione, conseguente alla precedente decisione dell'Alta Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di efficacia delle sentenze che dichiarano non fondata la questione di legittimità; e aggiunge che la decisione dell'Alta Corte avrebbe escluso la illegittimità della legge regionale del 1953 soprattutto in considerazione della "estensione nel tempo delle varie esenzioni e riduzioni tributarie", cosi che la proroga quinquennale disposta con la legge ora impugnata darebbe a questa un contenuto sostanzialmente diverso da quello dell'altra.
Dopo aver analizzato le norme introdotte nella legislazione
regionale in relazione alle diverse imposte, e in
particolare a quella di ricchezza mobile ed a quella di registro, la difesa
dello Stato conclude che la legge impugnata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima; in via subordinata, denunciando che comunque
sussiste un contrasto fra gli interessi della Regione siciliana perseguiti con
la legge stessa e quelli delle altre regioni e dello Stato, chiede che
In data 3 maggio 1958 venivano
depositati nella cancelleria della Corte una procura notarile del 9 aprile 1958
ed un atto contenente le deduzioni scritte della Regione recante la data del 10
aprile. La cancelleria riceveva tali atti, nonché due
successive memorie del 9 e del 23 ottobre 1958. All'udienza di discussione del
5 novembre, sollevata la questione della ritualità della costituzione in
giudizio della Regione,
In pendenza del giudizio la legge impugnata é stata promulgata il 23 aprile 1958 con il n. 13, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 30 del 14 maggio 1958.
Considerato in diritto
L'Avvocatura generale dello Stato ha insistito
particolarmente sul carattere della legge approvata il 12 marzo 1958, la quale
proroga per un lungo periodo i benefici e le agevolazioni concessi con la precedente
legge regionale 26 gennaio 1953, n. l; e ciò anzitutto allo scopo di dimostrare
che l'esame della questione di legittimità costituzionale di
detta legge di proroga può essere condotto indipendentemente dall'esito del
giudizio che si era svolto a suo tempo davanti all'Alta Corte per
Su questo punto peraltro non é necessario soffermarsi, perché la legge impugnata con il ricorso in esame ha natura di legge nuova, la cui legittimità costituzionale deve essere accertata indipendentemente da quella della precedente legge 26 gennaio 1953. Tale natura delle leggi di proroga é stata affermata da questa Corte in una recente decisione, nella quale si legge che "l'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, é una nuova legge non soltanto con riferimento al termine ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. La concessione dell'esenzione da determinate imposte per un nuovo periodo di tempo costituisce un evento produttivo di effetti nuovi modificativi del regolamento dei rapporti, nella sfera del diritto. Onde la censura di incostituzionalità delle disposizioni temporali di applicazione dei benefici fiscali si estende logicamente anche al contenuto delle norme, che quei benefici consentono per un periodo successivo e senza le quali non si potrebbe usufruire delle dette agevolazioni" (sentenza n. 60 del 19 novembre 1958).
Dovendosi pertanto procedere all'esame della legittimità
della legge impugnata,
Si deve ricordare che la materia delle esenzioni é di per sé molto delicata, perché involge necessariamente disparità di trattamento rispetto a situazioni e rapporti consimili, le quali devono essere considerate attentamente e con una visione generale ed unitaria: solamente chi abbia davanti a sé il quadro di tutte le situazioni in atto e di quelle possibili, colga le differenze fra gli uni e gli altri tipi di esse, in relazione alle categorie di soggetti e alle circostanze locali, e possa prevedere le ripercussioni dirette e indirette delle agevolazioni prospettate, può ritenersi in grado di concederle senza violare i principi di eguaglianza e di giustizia e senza danneggiare gravemente interessi meritevoli di tutela.
Situazioni economiche di carattere locale possono giustificare provvedimenti diretti a non creare posizioni di privilegio, bensì a ristabilire, nei limiti del possibile, un equilibrio turbato e pertanto a ricondurre le situazioni disuguali in una posizione di uguaglianza. Ma quando il regime di privilegio concerne persone o beni facilmente spostabili da luogo a luogo e si protrae nel tempo, esso non può trovare più la giustificazione accennata, anzi determina necessariamente un più grave squilibrio, richiamando su una parte del territorio nazionale un afflusso di ricchezze, che vengono sottratte alle altre parti.
Non vi é dubbio, pertanto, che provvedimenti di questa portata mettono in pericolo quegli interessi nazionali, che erano stati tenuti presenti al momento della formazione di una determinata disciplina tributaria statale. E proprio per evitare tale pericolo la potestà normativa della Regione siciliana in materia trova i propri limiti nei principi e negli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, a norma dell'art. 17 del suo Statuto, e la giurisprudenza costante di questa Corte esige che le esenzioni tributarie concesse dalla Regione abbiano riscontro in tipi di esenzioni previsti da leggi statali.
Questa esigenza non é stata rispettata
nella legge in esame, proprio per la sua funzione di proroga della legge 26
gennaio
Senza soffermarsi ad elencare tutti gli altri esempi che si
potrebbero addurre,
Per questa considerazione non potrebbe trovare applicazione
nella specie la figura del contrasto di interessi fra
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità
costituzionale della legge recante "Proroga delle agevolazioni fiscali per
lo sviluppo delle attività armatoriali, di cui alla
legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1", approvata dall'Assemblea della
Regione siciliana nella seduta del 12 marzo 1958, e successivamente - in
pendenza del giudizio (ricorso del Commissario dello Stato notificato il 20
marzo 1958) - promulgata il 23 aprile 1958 (n. 13) e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 maggio
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1958.