ORDINANZA N. 75
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21,
primo comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con
ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sezione V - nel procedimento su ricorso di Folie
Cristiano ed altri contro il Commissariato del Governo per
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed
altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il
Commissario del Governo per
Ritenuto che, prima di esaminare la questione della causa, è opportuno acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali ai sensi del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569;
PER QUESTI MOTIVI
sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;
invita
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1958.