SENTENZA N. 56
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 7 luglio 1958 della Corte di assise di Cremona emessa nel procedimento penale a carico di Berghetti Giuseppe e Querini Benvenuto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958 ed iscritta al n. 28 del Registro ordinaze 1958;
2) ordinanza 1 luglio 1958 della Corte di assise di Milano emessa nel procedimento penale a carico di Ciappina Ugo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita all'udienza pubblica del 24 settembre 1958 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Ferdinando D'Atena e Giovanni Bovio per Ciappina Ugo e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Ritenuto in fatto
I due giudizi, iscritti ai numeri 28 e 32 del Registro ordinanze del 1958, concernono entrambi la medesima questione di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei Tribunali per i minorenni.
L'ordinanza iscritta al n. 28 proviene dal giudizio penale pendente davanti alla Corte d'assise di Cremona a carico di Berghetti Giuseppe e Querini Benvenuto. Fu emessa nell'udienza del 7 luglio 1958, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 luglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il giorno 8 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. della Repubblica n. 174 del successivo giorno 19.
In questo giudizio, davanti alla Corte costituzionale, non c'é stata costituzione di parte privata, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri che, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 26 luglio 1958 e quelle aggiuntive il 10 settembre.
L'ordinanza segnata al n. 32 proviene dal giudizio penale pendente davanti alla Corte d'assise di Milano a carico di Ciappina Ugo ed altri 24 imputati. Fu pronunciata all'udienza del 1 luglio 1958, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio e successivamente agli imputati, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative il 3 luglio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958.
Delle parti private si é costituito davanti alla Corte costituzionale il Ciappina con atto depositato in cancelleria il 30 agosto 1958.
Sì é costituito anche il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, parte civile nel procedimento penale davanti alla Corte d'assise di Milano, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi, hanno depositato le loro deduzioni in cancelleria il 26 luglio 1958.
La questione si pone in questi termini: la legge 27 dicembre
1956, n.
Il dubbio espresso in proposito dalle due ordinanze é questo: la limitazione numerica é legittima o non é piuttosto in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, l'eguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di sesso e l'accesso agli uffici pubblici dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso in condizioni di uguaglianza?
La difesa del Ciappina sostiene
l'illegittimità della norma, sotto il riflesso che l'equiparazione dei sessi,
sancita negli articoli 3 e 51 della Costituzione, é assoluta e che la riserva
di legge, contenuta nell'art. 51, riguarda solo i "requisiti" che il
legislatore deve fissare per potere accedere ai
pubblici uffici. Requisiti che sono quelli della cittadinanza, dell'età, del
godimento dei diritti civili e politici, del titolo di studio, ma non anche
quello del sesso, a proposito del quale
Ora, questo principio sarebbe stato vulnerato nella legge n. 1441 del 1956, la quale, prescrivendo un numero minimo di giudici popolari di sesso maschile e non assicurando, correlativamente, anche un numero minimo di giudici popolari di sesso femminile, opererebbe un trattamento "differenziale" per gli uomini, e, come tale, costituzionalmente illegittimo.
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sostiene, invece, che l'art. 51 della Costituzione, che si assume violato, dopo avere ammesso che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, aggiunge: "secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Esso contiene cioè una riserva di legge, domandando al legislatore ordinario il potere di applicare quella direttiva alle particolari situazioni concrete, secondo la valutazione politica riferita al momento storico della emanazione della legge.
E tra i requisiti che la legge ordinaria può fissare per accedere a determinati uffici é da comprendere anche il sesso. Se così non fosse, se cioè non si dovesse o non si potesse porre alcuna limitazione riguardo al sesso, si dovrebbe giungere all'assurdo di considerare illegittime le norme che escludono le donne dalla carriera militare, dalla magistratura militare, ecc.
D'altra parte, afferma l'Avvocatura, non é vero che
A proposito dell'art. 51, rileva l'Avvocatura esser vero che l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" sostituì, su richiesta del gruppo parlamentare femminile, il precedente inciso "conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite dalla legge", ma é pur vero che, approvato l'emendamento, lo stesso relatore ebbe ad osservare che "doveva rimanere ben chiaro come la donna non potesse ovviamente accedere a tutti gli uffici".
Per quanto riguarda poi l'art. 106, continua l'Avvocatura, é da rilevare che un emendamento, inteso a consentire alle donne l'accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura, posto in votazione, fu respinto.
Alla stregua di queste considerazioni, l'ultimo inciso dell'articolo 51 sarebbe da intendersi nel senso che la legge può e deve tener conto della particolare adattabilità della donna ai singoli settori dell'amministrazione, e se é legittimo il potere del legislatore ordinario di ammettere le donne a determinati uffici pubblici o escluderle dagli stessi, si deve considerare implicita, e quindi pienamente legittima, anche la potestà di limitare numericamente la partecipazione della donna al concreto esercizio delle pubbliche funzioni. Riserva questa che sarebbe conforme al principio sancito dall'art. 102 della Costituzione, secondo il quale la legge regola "i casi e le forme" della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Del resto, continua l'Avvocatura, la legge n. 1441 del 1956 non ha violato né l'art. 3 né l'art. 51 della Costituzione perché, prescrivendo che dei sei giudici popolari almeno tre - e cioè la metà - devono essere uomini, non offende la personalità e la dignità della donna, attesa la possibilità che essa ha di partecipare in condizioni di parità numerica e con gli stessi diritti di voto rispetto ai giudici popolari di sesso maschile. Anzi é da ritenere che la legge del 1956, fissando nel massimo a tre il numero dei giudici popolari di sesso femminile, sia andato anche più in là della aspirazione delle donne italiane, le cui rappresentanti in seno alla Camera, in un proposta di legge del 1951, avevano limitato soltanto a due il numero delle donne nei collegi di Corte d'assise.
Per queste considerazioni, la difesa dello Stato conclude perché la questione sia dichiarata infondata.
All'udienza, i difensori hanno illustrato le rispettive deduzioni, insistendo nelle conclusioni già enunciate.
Considerato in diritto
Le due cause in esame, congiuntamente discusse alla pubblica udienza, possono essere definite con unica pronuncia, avendo esse per oggetto la medesima questione.
L'ordinanza della Corte di assise di Cremona rileva che gli articoli 3 e 51 della Costituzione attribuiscono parità di diritti tra uomini e donne, mentre la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, dopo avere ammesso le donne nei collegi giudicanti delle corti di assise, limita tale partecipazione nel senso che le donne non possono essere in maggioranza sugli uomini.
Nelle sue deduzioni scritte la difesa dell'imputato Ciappina ha posto in rilievo come la stessa legge che fissa i requisiti per i giudici popolari non menzioni il sesso, né avrebbe potuto menzionarlo, dato che tra i requisiti di cui parla l'art. 51 della Costituzione il sesso non può essere compreso. Nel prescrivere che dei sei giudici popolari almeno tre debbono essere uomini, la legge del 1956 vulnera il principio dell'eguaglianza dei sessi in quanto impone un trattamento preferenziale degli uomini. Nella discussione orale questo concetto é stato sviluppato dalla stessa difesa nel senso che tale trattamento preferenziale sarebbe fondato illegittimamente sulla base di una pretesa minore dignità di un collegio composto in maggioranza da donne.
Poiché la questione, così posta con le ordinanze che hanno
dato inizio alla presente controversia, non nasce per il fatto che la legge
denunziata abbia escluso le donne dai collegi giudicanti delle Corti di assise, ché anzi l'ammissione delle donne ne é stato uno
degli intenti, ma nasce per il fatto che tale partecipazione sarebbe stata
illegittimamente sottoposta a limitazioni,
La questione sollevata dalle ordinanze ha un aspetto
particolare; tuttavia essa non può trovare definizione senza ricorrere ai
principi generali.
Quando all'articolo 3,
Ciò significa che l'art. 3, primo comma, contiene un precetto
di fronte al quale non sono ammesse deroghe da parte del legislatore ordinario.
Poiché, però, nei riguardi del sesso - e solo nei riguardi del sesso -
Questa norma, dopo avere riaffermato, nei riguardi dell'ammissione ai pubblici uffici, il principio di eguaglianza fra i due sessi, soggiunge: "secondo i requisiti stabiliti dalla legge". L'interpretazione dell'inciso ha molta importanza ai fini della risoluzione della presente controversia.
Come é noto, le opinioni sono divise, perché, mentre alcuni interpreti ritengono che tra "i requisiti" possa ricomprendersi il sesso delle persone, altri sono d'avviso che tali requisiti siano quelli occorrenti per accedere ai pubblici uffici in generale o a determinati pubblici uffici, esclusa ogni possibilità di far riferimento al sesso.
Neppure i lavori preparatori presentano elementi univoci e sicuri. Per limitare l'indagine a circostanze essenziali, é da ricordare che in una precedente formulazione l'art. 48 del progetto (articolo che nel testo definitivo ha preso il numero 51) conteneva l'inciso "conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite da legge", indicando, senza alcuna possibilità di equivoco, che le attitudini si riferivano anche al sesso. A questa formula fu sostituita quella attuale "secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Ora, mentre, da un lato, bisogna riconoscere che la modificazione della formula non possa non avere un significato, non si può, d'altra parte, mettere in non cale che la modificazione della precedente formula fu accompagnata e seguita da affermazioni in base alle quali la formula nuova si riteneva che lasciasse libera la legge ordinaria di stabilire particolari modalità per l'applicazione concreta del principio di eguaglianza. Analogamente, non univoche furono le manifestazioni che accompagnarono l'approvazione dell'art. 98 del progetto (ora art. 106), in relazione al quale, mentre fu respinto un emendamento aggiuntivo che assicurava alle donne il diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura, fu, nella seduta successiva, approvato un ordine del giorno con cui si affermò che l'art. 48 (ora art. 51) conteneva le "garanzie necessarie" per la tutela di tale diritto.
Da queste contrastanti opinioni e dall'intento abbastanza chiaro dei costituenti di trovare formule che attenuassero tali contrasti, si può dedurre che l'Assemblea costituente fu orientata nel senso che, tanto per l'ammissione ai pubblici uffici in generale quanto per l'ammissione in Magistratura, il canone fondamentale fosse quello dell'eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse alla legge.
Senza volere con questo attribuire all'episodio un valore superiore a quello che gli compete, si può aggiungere che anche da parte di un settore della rappresentanza femminile della Camera dei deputati si dovette partire dal medesimo presupposto, se con la proposta di legge contenente "norme per la partecipazione delle donne alle giurie popolari nelle Corti di assise", presentata nella seduta del 9 maggio 1951, si stabiliva espressamente, nel secondo comma dell'articolo unico, che "non possono far parte del collegio più di due donne" e di tale limitazione la relazione dava, nella sua ultima parte, accurata dimostrazione, tale che potrebbe servire nei riguardi della legge 27 dicembre 1956, la cui approvazione assorbì quel progetto parlamentare.
Ad ogni modo,
É da considerare, anzitutto, che
Del resto, anche gli articoli 29 e 37 della Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un'assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne: l'art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell'unità familiare; l'art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un'altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente, può richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e modi, possa comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini.
Le disposizioni richiamate hanno una nota comune: la riserva di legge; la stessa riserva di legge che é posta dall'art. 51 e dagli articoli 102, 106 e 108 della Costituzione.
Si può concludere che una interpretazione sistematica delle norme costituzionali esaminate induce a far ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e che regolano i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica.
In passato si é parlato di concessione di questo o di quel diritto alle donne; oggi, riconosciuta dalla Costituzione l'eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola é l'eguaglianza. L'accertamento di particolari attitudini che rendano più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne. Così non si potrebbe negare, a priori, la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici.
Poste queste premesse, occorre ora passare all'esame analitico delle ordinanze, i cui termini sono stati esposti in principio.
La nota comune delle due ordinanze sta nel rilievo che la
legge 27 dicembre 1956 abbia stabilito, nei riguardi
degli appartenenti ai due sessi, differenze nella partecipazione al collegio
giudicante delle Corti di assise.
Più delicato si presenta l'altro rilievo proposto dalla sola Corte di assise di Milano. In sostanza, quei giudici esprimono il dubbio se possa dirsi legittima una disposizione che, dopo avere riconosciuto nelle donne l'attitudine ad esercitare una determinata funzione pubblica, possa, poi, escludere le donne eccedenti un certo numero, non prefissato per l'altro sesso.
Se con questa osservazione si
intende ripetere lo stesso rilievo fatto in precedenza, che cioè, in tal modo,
si crea una disparità tra uomini e donne, la risposta é quella che
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti segnati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione proposta con le sopra indicate ordinanze della Corte di assise di Cremona del 7 luglio 1958 e della Corte di assise di Milano del 1 dello stesso mese sulla legittimità costituzionale delle norme della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, relative alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1958,
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1958.