ORDINANZA N. 55
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, promosso con ordinanza 9 ottobre 1957 pronunziata dalla Corte di assise (1 grado) di Milano nel procedimento a carico di Beccalli Lodovico, Alfano Giovanni e Alfano Bianca Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957 e iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che la Cortedi assise (1 grado) di Milano, nell'ordinanza 9 ottobre 1957, ha proposto a questa Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - comma relativo ai non militari - in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, per il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";
che la questione é stata quindi prospettata sotto il profilo della retroattività delle norme contenute nel citato art. 5;
che nell'ordinanza si fa solo riferimento ad epoca imprecisata in cui sarebbero stati commessi i fatti ascritti agli imputati, mentre si appalesa necessaria, ai fini della rilevanza della questione proposta, l'esatta indicazione delle date dei fatti stessi;
che occorre all'uopo rinviare gli atti alla Corte di Milano;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise (1 grado) di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1958.