ORDINANZA N. 41
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Tomaso PERASSI, Presidente
Avv.
Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1,
2 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, promosso
con ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale d'Aosta emessa nel procedimento
penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi
Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13
luglio 1957 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del giugno
1957 ed iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1957.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente della
Regione Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del Giudice
Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la Regione Valle
d'Aosta.
Ritenuto che nel
procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Aosta
in grado di appello a carico di Pirovano Giuseppe e
Ferro Luigi, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 110 del Codice
penale, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1
aprile 1947, n. 218, e dagli articoli 4, 13 e 14 della legge regionale
valdostana del 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide, dei
portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto - maestri di sci e delle
scuole di sci in Valle d'Aosta, i difensori degli imputati rinnovavano la
richiesta, già presentata al Pretore, di deferire alla Corte costituzionale
l'esame della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate.
In particolare, la difesa del Ferro deduceva che l'art. 4 della legge regionale
violasse l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto
l'art. 4 della legge valdostana, regolando tutto l'ordinamento della
professione dei maestri di sci, andrebbe oltre i limiti segnati dall'art. 2,
lett. u, dello Statuto regionale, che si riferisce soltanto all'ordinamento
delle scuole; che inoltre l'art. 10, lett. b e g, della legge regionale
violasse gli articoli 3, 4, 16, 41 e 120 della Costituzione nonché
gli articoli 1 e 2, prima parte, e lett. u, dello Statuto speciale per la Valle. La difesa del Pirovano sosteneva che le norme degli articoli 13 e 14
della legge regionale 28 settembre 1951 e dell'art. 1 del D.L.C.P.S.
1 aprile 1947, in
quanto mediante l'attribuzione di un eccessivo potere discrezionale agli organi
amministrativi della Valle, impongono all'esercizio di
un diritto e di una attività lavorativa del cittadino particolari ed
eccezionali restrizioni lavorative diverse e maggiori di quelle previste dalla
legge e dal regolamento di pubblica sicurezza, sarebbero in contrasto con
alcune norme della Costituzione: a) con l'art. 4, che riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e pone il presupposto che l'organizzazione
giuridica e sociale della Repubblica, e quindi le norme che la realizzano,
debbano essere dirette a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo
diritto; b) con l'art. 41, che riafferma la libertà piena della iniziativa
economica privata; c) con l'art. 120, che stabilisce non potersi limitare il
diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale
la propria professione, impiego o lavoro. Il Tribunale, con la sua ordinanza,
premesso che la difesa degli imputati aveva proposto
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge
regionale 28 settembre 1951, con la quale si impongono dei limiti in contrasto
col disposto degli articoli 4, 41 e 120, ultimo capoverso, della Costituzione,
e considerato che tale questione non appariva manifestamente infondata e che il
giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla soluzione di tale
questione di legittimità costituzionale, ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2
e 4 della legge regionale 28 settembre 1951.
Considerato che
nell'ordinanza del Tribunale é impossibile trovare quel minimo di elementi che é necessario per identificare la questione
di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte. Dal troppo
sintetico testo dell'ordinanza non é dato rilevare per quali ragioni il
Tribunale non abbia accolto tutte le istanze dei
difensori degli imputati, i quali avevano dedotto l'illegittimità
costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale, fra le quali
quelle degli articoli 13 e 14, nonché di una disposizione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, per contrasto non
soltanto con gli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione, ma anche con altre
disposizioni della stessa Costituzione e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Dall'ordinanza non si rileva chiaramente che cosa il
giudice a quo abbia voluto decidere, giacché, mentre parrebbe che il Tribunale
avesse aderito a tutte le tesi prospettate dai difensori, il dispositivo
dell'ordinanza limita l'enunciazione della questione di legittimità
costituzionale ad alcune soltanto delle disposizioni indicate dai difensori, ed
é notevole che fra le disposizioni denunziate dal Tribunale non si trovano
alcune di quelle, della cui inosservanza gli imputati erano stati chiamati a
rispondere. Né dall'ordinanza si può dedurre, nell'ipotesi in cui il Tribunale
avesse voluto limitare l'ambito della questione di legittimità in confronto a
quello prospettato dai difensori, se e per quali ragioni il Tribunale avesse ritenuto manifestamente infondati ovvero irrilevanti
ai fini del decidere alcuni aspetti della questione stessa; né - facendo
un'altra ipotesi - dal testo dell'ordinanza é possibile ricavare se, per
avventura, il Tribunale avesse ritenuto che la denunzia di alcuni articoli
della legge regionale in riferimento ad alcune disposizioni della Costituzione
si riflettesse anche sulla legittimità di altre norme della stessa legge. Ora,
se é certo che la Corte
non può sindacare, nel merito, le decisioni del giudice a quo in ordine alla manifesta infondatezza ed alla rilevanza, é
altresì pacifico che la Corte
deve accertare se quel giudizio sia stato emesso e soprattutto se la questione
di legittimità costituzionale sia stata prospettata in modo da consentire alla
Corte di emettere la sua pronuncia senza essere costretta a sostituirsi al
giudice a quo in quello che é il compito di detto giudice. Nella specie, tutto
quanto si é esposto mette in luce come l'ordinanza del Tribunale di Aosta non offre elementi adeguati per sapere se quei
giudici abbiano emesso una decisione sopra tutti e singoli gli aspetti della
questione di legittimità costituzionale sottoposti al loro esame ed in
particolare per identificare l'esatto ambito di tale questione. E necessario, pertanto, rinviare gli atti al Tribunale perché, dopo
avere riesaminato tutte le deduzioni delle parti sotto l'aspetto della non
manifesta infondatezza e sotto quello della rilevanza, emetta un giudizio più
adeguatamente motivato, precisando i termini della questione sottoposta alla
Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti
al Tribunale di Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.
Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1958.