Ordinanza n. 41 del 1958
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ORDINANZA N. 41

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Tomaso PERASSI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, promosso con ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale d'Aosta emessa nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del giugno 1957 ed iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Aosta in grado di appello a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 110 del Codice penale, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 218, e dagli articoli 4, 13 e 14 della legge regionale valdostana del 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto - maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, i difensori degli imputati rinnovavano la richiesta, già presentata al Pretore, di deferire alla Corte costituzionale l'esame della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate. In particolare, la difesa del Ferro deduceva che l'art. 4 della legge regionale violasse l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto l'art. 4 della legge valdostana, regolando tutto l'ordinamento della professione dei maestri di sci, andrebbe oltre i limiti segnati dall'art. 2, lett. u, dello Statuto regionale, che si riferisce soltanto all'ordinamento delle scuole; che inoltre l'art. 10, lett. b e g, della legge regionale violasse gli articoli 3, 4, 16, 41 e 120 della Costituzione nonché gli articoli 1 e 2, prima parte, e lett. u, dello Statuto speciale per la Valle. La difesa del Pirovano sosteneva che le norme degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 settembre 1951 e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, in quanto mediante l'attribuzione di un eccessivo potere discrezionale agli organi amministrativi della Valle, impongono all'esercizio di un diritto e di una attività lavorativa del cittadino particolari ed eccezionali restrizioni lavorative diverse e maggiori di quelle previste dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza, sarebbero in contrasto con alcune norme della Costituzione: a) con l'art. 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pone il presupposto che l'organizzazione giuridica e sociale della Repubblica, e quindi le norme che la realizzano, debbano essere dirette a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto; b) con l'art. 41, che riafferma la libertà piena della iniziativa economica privata; c) con l'art. 120, che stabilisce non potersi limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la propria professione, impiego o lavoro. Il Tribunale, con la sua ordinanza, premesso che la difesa degli imputati aveva proposto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 28 settembre 1951, con la quale si impongono dei limiti in contrasto col disposto degli articoli 4, 41 e 120, ultimo capoverso, della Costituzione, e considerato che tale questione non appariva manifestamente infondata e che il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla soluzione di tale questione di legittimità costituzionale, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 28 settembre 1951.

Considerato che nell'ordinanza del Tribunale é impossibile trovare quel minimo di elementi che é necessario per identificare la questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte. Dal troppo sintetico testo dell'ordinanza non é dato rilevare per quali ragioni il Tribunale non abbia accolto tutte le istanze dei difensori degli imputati, i quali avevano dedotto l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale, fra le quali quelle degli articoli 13 e 14, nonché di una disposizione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, per contrasto non soltanto con gli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione, ma anche con altre disposizioni della stessa Costituzione e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Dall'ordinanza non si rileva chiaramente che cosa il giudice a quo abbia voluto decidere, giacché, mentre parrebbe che il Tribunale avesse aderito a tutte le tesi prospettate dai difensori, il dispositivo dell'ordinanza limita l'enunciazione della questione di legittimità costituzionale ad alcune soltanto delle disposizioni indicate dai difensori, ed é notevole che fra le disposizioni denunziate dal Tribunale non si trovano alcune di quelle, della cui inosservanza gli imputati erano stati chiamati a rispondere. Né dall'ordinanza si può dedurre, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse voluto limitare l'ambito della questione di legittimità in confronto a quello prospettato dai difensori, se e per quali ragioni il Tribunale avesse ritenuto manifestamente infondati ovvero irrilevanti ai fini del decidere alcuni aspetti della questione stessa; né - facendo un'altra ipotesi - dal testo dell'ordinanza é possibile ricavare se, per avventura, il Tribunale avesse ritenuto che la denunzia di alcuni articoli della legge regionale in riferimento ad alcune disposizioni della Costituzione si riflettesse anche sulla legittimità di altre norme della stessa legge. Ora, se é certo che la Corte non può sindacare, nel merito, le decisioni del giudice a quo in ordine alla manifesta infondatezza ed alla rilevanza, é altresì pacifico che la Corte deve accertare se quel giudizio sia stato emesso e soprattutto se la questione di legittimità costituzionale sia stata prospettata in modo da consentire alla Corte di emettere la sua pronuncia senza essere costretta a sostituirsi al giudice a quo in quello che é il compito di detto giudice. Nella specie, tutto quanto si é esposto mette in luce come l'ordinanza del Tribunale di Aosta non offre elementi adeguati per sapere se quei giudici abbiano emesso una decisione sopra tutti e singoli gli aspetti della questione di legittimità costituzionale sottoposti al loro esame ed in particolare per identificare l'esatto ambito di tale questione. E necessario, pertanto, rinviare gli atti al Tribunale perché, dopo avere riesaminato tutte le deduzioni delle parti sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza e sotto quello della rilevanza, emetta un giudizio più adeguatamente motivato, precisando i termini della questione sottoposta alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.

 

Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1958.