Ordinanza n. 34 del 1958
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ORDINANZA N. 34

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI,

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI  

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P. R. 7 febbraio 1951, n. 69, del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3179, e degli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con ordinanza del 10 dicembre 1956 della Corte di appello di Bologna nel procedimento civile tra Patrignani Raffaele e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 aprile 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

La Corte osserva che l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, fra le eccezioni proposte dal Patrignani Raffaele e ritenute non manifestamente infondate, include anche (n. 4) quella relativa alla violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, in quanto la quota di esproprio sarebbe stata determinata non già in base al reddito catastale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943, bensì in riferimento al reddito dell'1 gennaio 1952 con conseguente notevole aggravio della quota di scorporo.

Poiché dagli atti non risulta nessun elemento idoneo a stabilire a quale epoca risalga l'accertamento dei dati catastali in base ai quali fu determinata la quota di scorporo; poiché é indispensabile, ai fini della rilevanza della proposta questione, conoscere se si sia fatto riferimento ai dati catastali del 1 gennaio 1943, o del 15 novembre 1949 ovvero di data successiva:

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO  - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI  

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1958.