Sentenza n. 29 del 1958

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SENTENZA N. 29

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, promosso con ordinanza 26 aprile 1957 del Giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Bianco Maselli Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1957.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo l958 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Presso il tribunale militare territoriale di Cagliari si procedeva a istruzione sommaria del procedimento penale contro Bianco Maselli Giovanni di Francesco, aviere di governo presso la Scuola volo dell'aeroporto di Elmas, imputato del delitto preveduto dal l'art. 236 Cod. pen. mil. di pace per avere, il 30 novembre 1955, riscosso presso l'ufficio postale dell'aeroporto un vaglia di L. 5.000, destinato all'aviere Bianco Antonio addetto allo stesso aeroporto, e del quale era entrato in possesso per errore altrui, appropriandosi indebitamente della somma.

Durante la istruzione il Procuratore militare, ritenendo necessario procedere a perizia grafica per accertare la provenienza della firma di quietanza del vaglia del cui importo veniva addebitata all'imputato la appropriazione, rimetteva gli atti al Giudice istruttore dello stesso tribunale per l'espletamento della perizia e per la prosecuzione della istruzione con rito formale.

Il Giudice istruttore militare, eseguita la perizia (che concludeva per la provenienza della firma di quietanza dall'imputato) rimetteva gli atti al Procuratore militare. Questi, premesso che dovevasi procedere anche per il reato di falsità in atti (artt. 485 e 491 Cod. pen. comune) e che per connessione (art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 167), la competenza spettava alla autorità giudiziaria ordinaria per tutti e due i reati da contestare, chiedeva che gli atti venissero rimessi al Procuratore della Repubblica di Cagliari.

Il Giudice istruttore militare, in dissenso da tale richiesta, ritenendo che la disposizione di legge in base alla quale era stata dal Pubblico Ministero affermata la competenza del giudice ordinario a conoscere per connessione dei due reati ascritti all'imputato (art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 167), fosse affetta da illegittimità costituzionale, in data 26 aprile 1957 ordinava la sospensione del procedimento e rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione.

In tale ordinanza si sosteneva il contrasto tra il ricordato art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, e l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione, poiché questo conferisce ai tribunali militari, in tempo di pace, una competenza esclusiva quando si tratti di reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, per cui non potrebbe aversi, in caso di connessione, una competenza attrattiva della autorità giudiziaria ordinaria.

Nella ordinanza veniva anche, incidentalmente, invocata, a sostegno dell'assunto principale, la violazione degli artt. 25 e 138 della Costituzione.

L'ordinanza veniva notificata in data 6 maggio 1957 all'imputato e, in data 16 maggio 1957, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: venivano inoltre fatte le prescritte comunicazioni in data 26 aprile 1957 al Presidente del Senato e a quello della Camera dei Deputati.

A cura della Presidenza di questa Corte veniva disposta la pubblicazione dell'ordinanza del Giudice istruttore militare di Cagliari nella Gazzetta Ufficiale.

Interveniva in giudizio, con atto del 5 giugno 1957, il solo Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale.

Per la discussione veniva fissata la udienza del 12 marzo 1958, nella quale l'Avvocatura generale dello Stato insisteva nelle suddette conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

 

La questione denunciata nella ordinanza di rinvio e concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, con riferimento all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione, si palesa destituita di fondamento.

Infatti non può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 103 della Costituzione l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, in confronto della competenza attribuita al giudice ordinario. Basta riflettere che, nell'usare l'avverbio "soltanto", la Costituzione ha chiaramente espresso la volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti, carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non siano per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria, la quale perciò é da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale e prevalente, fuori di quei limiti, nelle ipotesi di connessione.

A questa conclusione si perviene anche tenendo presente lo svolgimento dei lavori preparatori del testo costituzionale e i dibattiti che ebbero luogo dinanzi alla Assemblea costituente, tendenti, in un primo momento, a sopprimere ogni competenza del giudice militare in tempo di pace, e rivolti poi a fissare a questa limiti invalicabili in confronto della competenza del giudice ordinario.

Il valore e il significato delle norme della Costituzione venivano perciò a risultare in netta antitesi con l'orientamento a cui erano ispirate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale in materia di connessione, in quanto, sia nel Cod. pen. mil. di pace (art. 264), sia nel Cod. proc. pen. comune (art. 49, ultimo comma), si sancivano, anche per il tempo di pace, la prevalenza e la preminenza della competenza del giudice militare nei confronti di quello ordinario.

Per eliminare questa stridente contraddizione si provvide a disciplinare per il tempo di pace, con l'art. 8 della legge del 1956, la competenza per connessione tra i reati riservati alla giurisdizione militare e quelli spettanti alla cognizione del giudice ordinario, riconoscendo la preminenza di quest'ultimo.

Pertanto l'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, anziché porsi, come si assume nell'ordinanza del Giudice istruttore militare di Cagliari, in contrasto con le disposizioni costituzionali, non fa che uniformarsi alla volontà chiaramente espressa dal testo costituzionale.

Del tutto irrilevante é, d'altra parte, il riferimento che, sia pure incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 25 della Costituzione, poiché la locuzione "giudice naturale" é dallo stesso art. 25 definita come corrispondente a quella di "giudice precostituito per legge", il quale é, come fu osservato nei lavori preparatori della Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, e vale quindi sia per il giudice militare sia per il giudice ordinario competente per connessione.

Destituito di ogni fondamento é, infine, il richiamo che, pure incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 138 della Costituzione, poiché la legge impugnata non può in alcun modo considerarsi come legge che valga a modificare una disposizione della Costituzione, mentre essa ebbe il chiaro ed esclusivo scopo di conformare al testo costituzionale le disposizioni anteriori che se ne discostavano.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Cagliari con ordinanza 26 aprile 1957, relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, in riferimento all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 8 aprile 1958.