SENTENZA N. 28
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 30 luglio 1957, depositato il 9 agosto 1957 nella
cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 17 del Registro
ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra
Udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1958 la relazione del Giudice Antionio Manca;
uditi l'avv. Rosario Nicolò per il ricorrente
e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi
Ritenuto in fatto
Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1957, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione é stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", con sede in Villalba, provincia di Caltanissetta, ed é stato approvato il relativo statuto.
In seguito alla deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 1957, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato dall'avv. prof. Rosario Nicolò, con ricorso notificato il 30 luglio 1957 al Presidente del Consiglio dei Ministri e depositato nella cancelleria il 9 agosto successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo la illegittimità costituzionale del predetto provvedimento, la cui emanazione rientrerebbe nella sfera di competenza del Presidente della Regione.
Si deduce al riguardo che, essendo attribuita alla Sicilia potestà normativa esclusiva (art. 14, lett. r, dello Statuto) per l'istruzione elementare, e potestà normativa concorrente (art. 17, lett. d) per l'istruzione media e universitaria, spetterebbe altresì alla Regione l'attività amministrativa per l'intera materia, in base all'art. 20, primo comma, dello stesso Statuto. E pertanto anche il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni, in base all'art. 12 del Codice civile, sarebbe devoluto agli organi regionali i ogni qual volta il provvedimento si ricollegasse alla materia anzidetta. Secondo quanto sostiene la difesa della Regione, il riconoscimento stesso non potrebbe essere considerato come fine a se stesso, bensì in funzione della tutela delle varie categorie di interessi compresi nell'ambito dell'autonomia regionale. Allo stesso modo che alle associazioni e alle fondazioni che hanno finalità di interesse nazionale, la personalità giuridica é bensì conferita, di regola, con decreto del Capo dello Stato, ma su proposta del Ministro competente, secondo la materia oggetto dell'attività dell'ente; mentre, per quelle categorie di enti che operano nell'ambito della provincia, il provvedimento é emanato dal Prefetto su delega del Governo. Si aggiunge, poi, ricordando la giurisprudenza dell'Alta Corte (sentenza n. 8 del 24 giugno 1949 e n. 10 del 5 agosto 1949) che é stata altresì riconosciuta di competenza degli organi regionali la potestà di conferire la personalità giuridica di diritto pubblico a quegli enti che esplicano la loro attività nelle materie attribuite alla Regione e nel territorio della medesima.
Nel ricorso si chiede pertanto che si dichiari spettare al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, il riconoscimento della personalità giuridica agli enti privati di interesse regionale; e che, in conseguenza, sia annullato il decreto del Presidente della Repubblica sopra ricordato.
Si é costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha
depositato deduzioni e memoria rispettivamente il 19 agosto 1957 e il 26
febbraio
In linea generale, d'altra parte, la difesa dello Stato sostiene che il riconoscimento della personalità giuridica di carattere pubblico o privato, non rientrerebbe nella sfera di competenza degli organi regionali in base alla disposizione dell'art. 20 dello Statuto, anche se, in materia d'istruzione, alla Sicilia é attribuita potestà legislativa e amministrativa. Si tratterebbe infatti di provvedimento che, in quanto attiene al conferimento della capacità giuridica, esigerebbe, per l'emanazione, unicità di criteri, di indi rizzo e di modalità, da valutarsi dà un punto di vista generale, che trascenderebbe necessariamente l'ambito del territorio regionale.
In relazione poi alla disposizione dell'art. 12 del Codice civile, la difesa dello Stato deduce che il potere di emanare il provvedimento anzidetto sarebbe devoluto unicamente al Capo dello Stato, che non potrebbe essere sostituito, senza espressa disposizione, dal Presidente della Regione.
Conclude pertanto perché sia respinto il ricorso proposto dalla Regione.
La difesa della Regione non ha presentato memoria.
Considerato in diritto
Nel ricorso si propone, in via generale ed astratta, la questione se rientra nella sfera di competenza del Presidente della Regione siciliana il potere di conferire la personalità giuridica agli enti di carattere privato e di interesse regionale, quando l'attività dell'ente si ricollega alle materie devolute alla potestà normativa della Regione, in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto.
Oppone peraltro la difesa dello Stato che la fondazione "Francesco Capizzi", eretta in ente morale col decreto del Presidente della Repubblica, ora impugnato, non operando esclusivamente nell'ambito della Regione siciliana, non possa in alcun modo considerarsi come istituzione di esclusivo interesse regionale. E pertanto, venendo meno il presupposto di fatto, verrebbe meno la base stessa dell'impugnazione.
Chiarisce in proposito l'Avvocatura (né su questo punto vi é
contestazione fra le parti) che, delle borse di studio istituite
nel testamento di Francesco Capizzi, devono
beneficiare in primo luogo i parenti legittimi del testatore di grado più
prossimo e nella linea maschile, con limitazione per quelli della linea
femminile; che, in mancanza dei parenti anzidetti, il beneficio deve
attribuirsi, secondo l'ordine di precedenza indicato nel testamento, ai
discendenti di altri sedici stipiti della famiglia Capizzi,
senza distinzione di linea, ovvero a tutti i discendenti della provincia di Caltanissetta, o, in difetto, a quelli di tutta
Osserva
E siccome, nella fondazione in esame, scopo del fondatore é quello di attribuire le borse di studio alle persone appartenenti alla famiglia Capizzi, secondo l'ordine indicato nel testamento, é il luogo dove esse hanno stabilito la residenza che viene a determinare il campo di attività, che l'ente deve svolgere per attuare la volontà del testatore; campo di attività che trascende, nella specie, l'ambito del territorio regionale.
É da considerare infatti che, come si rileva dalle deduzioni dell'Avvocatura, e, del resto, non forma oggetto di discussione, l'assegnazione delle borse di studio non é condizionata alla residenza in Sicilia degli aventi diritto, e che tale assegnazione non é neppure vincolata all'obbligo di frequentare istituti scolastici situati nell'isola. Risulta invece chiaramente che, secondo l'intendimento manifestato dal testatore, destinatari del beneficio sono gli appartenenti alla sua famiglia anche se nessuno di essi abbia la residenza nella Regione. Il che dimostra la fondatezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, che cioè la fondazione non si può considerare di esclusiva, o, quanto meno, prevalente rilevanza regionale.
Le osservazioni sopra esposte sono sufficienti, ad avviso della Corte, per respingere nella fattispecie, che forma oggetto dell'attuale controversia, il ricorso proposto dalla Regione, prescindendo dall'esaminare la questione di carattere generale, prospettata nel ricorso stesso, che rimane pertanto sotto ogni aspetto impregiudicata.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul conflitto di
attribuzione sollevato dal Presi dente della Regione siciliana con ricorso
notificato il 30 luglio
dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe" e respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 8 aprile 1958.