Ordinanza n. 18 del 1958
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ORDINANZA N. 18

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma del l'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 5 aprile 1957 del Pretore di Breno, emessa nel procedimento penale a carico di Gabossi Fausto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Fausto Gabossi, imputato del reato previsto e punito dall'art. 158, secondo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (espatrio clandestino), la difesa sollevò eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 158 legge di pubblica sicurezza in riferimento all'art. 16, secondo comma, della Costituzione;

che il Pretore di Breno con ordinanza 5 aprile 1957, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, dispose la trasmissione degli atti a questa Corte per il giudizio sulla eccezione di legittimità, che il Pretore ritenne rilevante e non manifestamente infondata;

che non vi é stata costituzione di parte;

Considerato che la Corte, con sentenza n. 34 del 23 gennaio 1957 Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1957, dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale proposta nel procedimento di cui in epigrafe;

che non sussistono ragioni per mutare la decisione già presa con la citata sentenza n. 34 del 1957;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con ordinanza 5 aprile 1957 del Pretore di Breno sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16, secondo comma, della Costituzione; e ordina il rinvio degli atti alla competente autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.