ORDINANZA N. 17
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe
CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha
deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n.
1, del Codice penale, promosso con ordinanza 9 gennaio 1957 del Tribunale di Milano,
emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci
Gaetano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13
aprile 1957 ed iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto
che nel corso del procedimento penale contro Gaetano Baldacci
davanti al Tribunale di Milano é stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento all'art. 27
della Costituzione;
che il Tribunale ha ritenuto tale
questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata e che,
in conseguenza, con ordinanza 9 gennaio 1957, ha sospeso il
giudizio e rimesso gli atti a questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata
questione di legittimità;
che nel giudizio, con atto di
intervento depositato in cancelleria il 15 febbraio 1957, si é costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, come per legge;
Considerato
che la Corte
costituzionale ha già deciso la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. (sentenza
n. 3 del 15 giugno 1956,
della quale é stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
che la ricordata ordinanza non propone alcun apprezzabile
argomento che induca la Corte a modificare la propria giurisprudenza circa il
carattere personale della responsabilità del direttore di giornale, che é il
solo oggetto della questione di costituzionalità;
che, pertanto, la decisione della Corte circa la legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. va confermata anche nella
questione dedotta con la ricordata ordinanza del Tribunale di Milano;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento all'art. 27
della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
Gaetano
AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in
cancelleria il 11 marzo 1958.