Ordinanza n. 16 del 1958
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ORDINANZA N. 16

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, prima parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola, emessa nel procedimento penale a carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e Montanino Biagio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1957.

Premesso che, dinanzi alla Pretura di Nola (Sez. distaccata di Palma Campania), nella udienza del 21 gennaio 1957 nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale emesso a carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e Montanino Biagio, imputati, il 1, 2, 3 di contravvenzione all'art. 57 T.U.L.P.S.; il 2, 3, 4, 5 di contravvenzione all'art. 703 Cod. pen., il Pretore, su incidente sollevato dal P. M., riteneva non manifestamente infondata, nei riguardi dell'imputato Ferrara Luigi, non comparso, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione; e in conseguenza ordinava la sospensione del giudizio nei confronti di tutti gli imputati e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte; che, procedutosi alle notifiche prescritte dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, non vi é stata alcuna costituzione in giudizio;

Considerato che il Pretore, nella motivazione della sua ordinanza, si é riportato ai motivi già presi in esame e confutati nella sentenza di questa Corte dell'8 marzo 1957, n. 46, con la quale fu dichiarata, sia nei riguardi dell'art. 24, sia nei riguardi dell'art. 27 della Costituzione, infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen.;

che, d'altra parte, quando fu emanata l'ordinanza del Pretore, non era stata ancora pubblicata la menzionata decisione di questa Corte, la quale va confermata nei principi allora stabiliti, cosicché risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Nola nella surricordata ordinanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen., proposta con ordinanza del 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola (Sez. di Palma Campania) in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Nola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 febbraio 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.