Ordinanza n. 14 del 1958
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ORDINANZA N. 14

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,  

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con la ordinanza del 16 novembre 1956 del Pretore di Calabritto, emessa nel procedimento penale a carico di Ferrara Pasqualino e Del Sordo Amato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Ferrara Pasqualino e Del Sordo Amato imputati di contravvenzione all'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere promosso ed organizzato in un terreno della Via Sibilia di Calabritto un matrimonio con rito evangelico, il Pretore di Calabritto ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'art. 18 dello stesso T.U. nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, in riferimento agli artt. 8, 17, 19 e 20 della Costituzione;

che vi é stata costituzione del Ferrara e del Del Sordo, i quali depositavano il 13 febbraio 1958 anche memoria illustrativa;

Considerato che la questione risulta già decisa da questa Corte, con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione, fermo restando ai sensi del terzo comma di tale ultimo articolo il menzionato obbligo per le riunioni in luogo pubblico;

che non vi é ragione di discostarsi - dalla precedente decisione; che - oggetto della questione é la legittimità costituzionale del, l'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, e che pertanto l'esame delle altre norme di legge richiamate dall'ordinanza non riguarda il presente giudizio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di Calabritto e ordina la restituzione degli atti al medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI  

 

Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958.