SENTENZA
N. 119
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 285, 387, 401,
430 e 431 del Codice penale militare di pace e negli artt. 43 e seguenti
dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza 21
maggio 1956 del Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di
Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di Floris Angelo, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta
al n. 246 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 31
ottobre 1956 del Tribunale militare territoriale di Cagliari, emessa nel
procedimento penale a carico di Rosa Salvatore, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 333
del Reg. ord. 1956.
Udita in camera di
consiglio il giorno 7 giugno 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale contro Floris Angelo, imputato di diserzione, il Tribunale supremo
militare, con ordinanza non motivata del 21 febbraio 1956, rimetteva, per
motivi di servizio, il procedimento stesso al Tribunale militare territoriale
di Cagliari, ai sensi dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace. Il P.M. di quel
Tribunale richiedeva al Giudice istruttore militare sentenza di non doversi
procedere per sopravvenuta amnistia. Il Giudice istruttore militare investito
del procedimento sollevava d'ufficio - in linea pregiudiziale - una duplice
questione di legittimità costituzionale: quella concernente la norma contenuta
nell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace, la quale dispone che il Tribunale supremo
militare può rimettere da uno ad altro giudice militare il procedimento per
motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, con ordinanza non
motivata, in confronto con il principio sancito dall'art. 111 della
Costituzione, che rende obbligatoria la motivazione per tutti i provvedimenti
giurisdizionali, e perciò anche per le ordinanze; nonché la questione relativa
alle norme concernenti la composizione (artt. 43 e segg. dell'Ordinamento
giudiziario militare di pace) e la competenza (artt. 387, 401, 430 e 431 Cod.
pen. mil. di pace) del Tribunale supremo militare in confronto dell'art. 111
della Costituzione e della disp. VI delle norme transitorie e finali della
Costituzione stessa.
Il Giudice istruttore
militare, ritenendo le suddette questioni pertinenti e non manifestamente
infondate, con ordinanza 21 maggio 1956 disponeva la sospensione del
procedimento e l'invio degli atti, per la risoluzione, a questa Corte
costituzionale.
L'ordinanza venne
notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1956 e
ne veniva data comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati in data 11 giugno 1956. A cura della Presidenza di questa Corte
l'ordinanza stessa veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto
1956.
Questione di
legittimità costituzionale analoga alla prima delle due sopra enunciate, fu
sollevata dinanzi al Tribunale militare territoriale nel procedimento penale
contro Rosa Salvatore, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 Cod. pen.
mil. di pace) e per il quale il Tribunale supremo militare, con ordinanza non
motivata, aveva disposto la rimessione dal Tribunale militare di La Spezia a
quello di Cagliari. La questione fu sollevata nel dibattimento su istanza della
difesa dell'imputato e il Tribunale, ritenendo la questione pertinente e non
manifestamente infondata, ordinava, in data 31 ottobre 1956, la sospensione del
dibattimento e il rinvio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva
notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 1956
e comunicata alla Presidenza delle due Camere in data 9 e 10 novembre 1956.
A cura della
Presidenza di questa Corte l'ordinanza veniva poi pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1956.
Nei due procedimenti
suddetti é mancata, dinanzi a questa Corte, qualsiasi costituzione in giudizio
e perciò le due cause sono state trattate il giorno 7 giugno 1957 in camera di
consiglio (art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative
per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71).
Considerato
in diritto
Poiché una delle
questioni di legittimità costituzionale proposte nei due procedimenti é
identica, stima opportuno la Corte procedere alla riunione e alla decisione con
unica sentenza (art. 15 Norme integrative).
Tale questione comune
concerne la legittimità costituzionale dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace; in
ordine ad essa va rilevato che la disposizione con cui la rimessione da uno ad
altro tribunale militare viene disposta dal Tribunale supremo militare con
ordinanza non motivata é in aperto contrasto con la norma contenuta nella prima
parte dell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i provvedimenti
giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) devono essere motivati. La
norma stessa non solo enuncia un alto principio di civiltà giuridica, ma si
prefigge anche lo scopo di rendere più penetrante e più efficace il sindacato
del provvedimento in caso di impugnazione.
Il contrasto
insuperabile tra la norma costituzionale e la norma che concerne la rimessione
dei procedimenti determina necessariamente la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della suddetta norma del Cod. pen. mil. di pace nella parte in
cui é consentito che non siano motivate le ordinanze pronunciate dal Tribunale
supremo militare per la già specificata rimessione dei procedimenti.
Non é inutile
ricordare che anche nel Codice di procedura penale comune, per le ordinanze con
cui la Corte di cassazione ha il potere di rimettere la istruzione o il
giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa, l'art. 58, nel testo del
1930, consentiva che le ordinanze non fossero motivate. Ma in occasione della
recente riforma parziale dello stesso codice (legge 18 giugno 1955, n. 517) con
l'art. 1 della legge stessa, nella locuzione "con ordinanza non
motivata", furono soppresse le parole "non motivata",
adeguandosi così in questo punto il codice alla norma costituzionale.
Per quanto attiene
alla questione di legittimità costituzionale che é stata proposta soltanto nel
procedimento a carico di Floris Angelo, va tenuto presente che, secondo la
motivazione della ordinanza di rinvio, la illegittimità delle norme relative
alla composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, specificate
nella ordinanza stessa, deriverebbe dal mancato riordinamento del Tribunale
supremo militare che, giusta il secondo comma della disposizione VI delle norme
transitorie e finali della Costituzione, doveva essere attuato entro un anno
dalla entrata in vigore della Carta costituzionale.
Non v'ha dubbio che
il riordinamento così prescritto dovrebbe conseguire l'effetto di togliere al
Tribunale supremo carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità nei
riguardi dei tribunali militari e togliere al ricorso per cassazione contro le
sentenze del Tribunale supremo militare il carattere di ricorso straordinario
quale é disciplinato dall'art. 400 Cod. pen. mil. di pace, attuando invece,
anche per la giustizia militare, il principio della unità di giurisdizione, con
il sindacato della Corte di cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi
giurisdizionali ordinari e speciali, eccezione fatta per i tribunali di guerra
e con le limitazioni previste nello stesso art. 111 per il Consiglio di Stato e
per la Corte dei Conti.
Questa finalità del
riordinamento del Tribunale supremo militare appare evidente ove si consideri
che il secondo comma della disposizione VI transitoria, nel prescrivere il
suddetto riordinamento, si riferisce espressamente all'art. 111 della
Costituzione. Ma altrettanto evidente appare che la illegittimità
costituzionale delle norme indicate nella ordinanza di rinvio non potrà essere
dichiarata fino a che il riordinamento prescritto non venga attuato, fino a che
cioè non vengano dal legislatore specificate le modalità di adattamento della
struttura e delle funzioni del Tribunale supremo militare agli scopi che col
riordinamento si intendono perseguire.
Resta perciò da
vedere se il termine di un anno, fissato dalla citata disposizione transitoria
della Costituzione per l'attuazione del prescritto riordinamento sia un termine
perentorio oppure segni soltanto una norma ordinatoria ovvero acceleratoria per
il legislatore.
Una questione analoga
é stata decisa da questa Corte, in ordine al carattere del termine prefisso dal
primo comma della stessa disposizione transitoria VI, relativa alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione, e, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957, é stato ritenuto che i termini previsti in
alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento
dell'attività legislativa, non hanno carattere perentorio e la loro
inosservanza può soltanto determinare responsabilità di carattere politico e
non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine
prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati.
Questa Corte non ha
che da riportarsi all'ampia motivazione data nella suddetta decisione e non ha
ragione di allontanarsi da quanto allora fu deciso. Deve quindi essere
dichiarata la infondatezza della seconda questione di legittimità
costituzionale sopra specificata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956);
pronunciando con
unica sentenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice
istruttore militare del Tribunale militare di Cagliari con ordinanza in data 21
maggio 1956 e dal Tribunale militare territoriale della stessa città con
ordinanza 31 ottobre 1956 e specificate in epigrafe;
dichiara la
illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma
dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace
- con riferimento
all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso
art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il
Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei
procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare;
dichiara inoltre non
fondata la questione proposta dal Giudice istruttore militare di Cagliari con
ordinanza 21 maggio 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 43 e segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace,
nonché degli artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace, relativi alla
composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, con riferimento
all'art. 111 della Costituzione e alla disposizione VI, secondo comma, delle
norme transitorie e finali della Costituzione stessa.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 luglio 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.