SENTENZA
N. 117
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 gennaio 1957
recante "agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande
comunicazione Palermo-Catania", promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso
notificato il 30 gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 7 febbraio 1957 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi
1957.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per i ricorrenti e l'Avv.
Pietro Virga per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato il 30 gennaio 1957 al Presidente della Giunta della Regione
siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 febbraio 1957, il
Presidente del Consiglio dei Ministri - previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 26 gennaio 1957 - e il Commissario dello Stato presso la
Regione siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, hanno impugnato la legge regionale recante "agevolazioni
fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione
Palermo-Catania" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22
gennaio 1957 e comunicata al Commissario dello Stato presso la Regione il 25
gennaio 1957.
Del deposito del
ricorso, nella cancelleria di questa Corte, é stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957.
Nel ricorso
l'Avvocatura dello Stato assume che la Regione siciliana non ha alcuna potestà
legislativa in materia di tributi erariali e che, comunque, ove pur volesse
riconoscersi una siffatta potestà, essa non potrebbe non ritenersi concorrente
e dovrebbe pertanto essere esercitata dalla Regione non solo con i limiti
indicati nell'art. 17 dello Statuto, ma anche in conformità dei principi
fondamentali del singolo istituto, qual'é regolato dalle leggi dello Stato.
Di conseguenza, in
quest'ultima ipotesi, la legge regionale impugnata sarebbe costituzionalmente
illegittima, sia perché non emanata per soddisfare una condizione particolare o
un interesse proprio della Regione - in quanto non sussistevano né l'una né
l'altro - sia perché contrastante con i principi cui si informa la legislazione
dello Stato e, in particolare, con i principi fondamentali della legge di
registro. Infatti, l'art. 2 del provvedimento impugnato derogherebbe all'art.
94 di tale legge, accollando l'onere tributario, sostanzialmente, alla Regione
invece che all'appaltatore o concessionario, mentre l'art. 1 dello stesso
provvedimento sarebbe in contrasto con tutta la legislazione statale, non
essendo prevista, in questa, alcun beneficio per situazioni similari, eccezion
fatta per l'agevolazione tributaria stabilita dall'art. 6 della legge 8 luglio
1903, n. 312, che riguarda la costruzione delle strade comunali obbligatorie di
accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali e ai porti.
Né, si soggiunge,
potrebbero invocarsi, per analogia, i benefici previsti per la costruzione e la
manutenzione delle strade nazionali, cui provvede l'A.N.A.S.; sia perché, nella
specie, trattasi di strada consorziale, sia perché quei benefici vengono
concessi a determinati soggetti (Stato, A.N.A.S., Comuni) e non potrebbero
essere estesi ad altri (Consorzi) senza alterarne i principi informatori.
Con atto depositato
nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 1957, si é costituito in
giudizio il Presidente della Giunta della Regione siciliana, rappresentato e
difeso, con procura speciale per notaio Di Giovanni Vito del 12 febbraio 1957,
dal prof. Avv. Pietro Virga, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Oreste
Tommasini, 16, presso l'Avv. Pietro Bartoli.
In tale atto si
eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, assumendo che la
Corte costituzionale é incompetente a decidere le questioni di legittimità
costituzionale di una legge regionale siciliana proposte in via principale,
atteso che gli articoli 24-30 dello Statuto siciliano, che regolano siffatte
impugnazioni, devono ritenersi tuttora in vigore. Ed all'uopo si rileva che
dette norme traggono il fondamento della loro attuale efficacia dall'art. 116 e
dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione, nonché dall'art. 1
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Si soggiunge, sempre
in via preliminare, che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di
legittimazione attiva in quanto proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e per quanto possa occorrere dal Commissario dello Stato per la
Sicilia e sottoscritto unicamente da quest'ultimo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri. In proposito si sottolinea che, se legittimato era il
Presidente del Consiglio, avrebbe egli dovuto sottoscrivere il ricorso e non
già il Commissario dello Stato, che non ha nei confronti del primo alcuna
rappresentanza processuale; e se legittimato era invece il Commissario dello
Stato, non già la Corte costituzionale, ma l'Alta Corte per la Regione
siciliana avrebbe dovuto essere adita.
Nel merito si fa
richiamo alla sentenza
n. 9 del 26 gennaio 1957 di questa Corte per contestare le affermazioni
dell'Avvocatura dello Stato circa la titolarità della potestà legislativa, in
materia tributaria, da parte della Regione siciliana e i limiti che tale
potestà incontra. Ed allo scopo di dimostrare che con la legge impugnata non é
stato superato il limite dei principi generali cui si informano le leggi dello
Stato, si precisa che anche a voler sostenere la tesi che tali principi debbono
ricavarsi non già dall'insieme della legislazione statale, ma dai precetti
delle singole leggi statali corrispondenti, é facile accertare che numerose
sono tali leggi che prevedono esenzioni del genere di quelle concesse dalla
legge regionale impugnata. Anzi - continua la difesa della Regione per le
autostrade é possibile affermare che sono stati favoriti da un particolare
trattamento tributario non solo enti pubblici, ma ben anche consorzi e
addirittura private società commerciali come la Società delle autostrade di
Venezia e di Padova, la Società anonima autostrade meridionali, la Società
anonima bresciana autovie, la Società bergamasca autovie, ecc. E cita, la
ridetta difesa, tutti gli estremi delle disposizioni legislative al riguardo.
Per dimostrare poi
che la legge regionale rispetta, altresì, il limite del divieto di turbativa
del sistema tributario statale, la Regione pone in evidenza che nessun danno
subisce lo Stato per effetto della esenzione in parola, in quanto il gettito
delle imposte indirette é attribuito alla Regione. Di conseguenza, lo Stato se
ne avvantaggia, dato che per effetto di quella legge, la spesa che esso
sosterrà per contribuire alla costruzione dell'autostrada Palermo-Catania
subirà una riduzione per effetto e in misura direttamente proporzionale alla
ripetuta esenzione.
La difesa della
Regione rileva, infine, che la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania si
inquadra in un piano generale per la costruzione di autostrade nel territorio
italiano. E mentre per quelle che sono attualmente in costruzione ha provveduto
lo Stato a concedere le necessarie esenzioni (legge 21 maggio 1955, n. 463),
per l'autostrada siciliana la competenza doveva necessariamente spettare
all'Assemblea regionale. Ove quest'ultima si aggiunge - non avesse emanato la
legge impugnata, si sarebbero determinati una assurda sperequazione rispetto al
rimanente territorio statale ed un inutile esborso di danaro pubblico.
Nell'udienza pubblica
del 5 giugno 1957, i difensori delle parti hanno illustrato i rispettivi
scritti difensivi.
Considerato
in diritto
La difesa della
Regione eccepisce, pregiudizialmente, l'incompetenza della Corte costituzionale
a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali
siciliane proposte in via principale; sostiene, altresì, l'inammissibilità del
ricorso per difetto di legittimazione attiva, essendo soltanto il Commissario
dello Stato per la Sicilia e non anche il Presidente del Consiglio dei Ministri
legittimato a proporre la detta impugnazione.
L'Avvocatura dello
Stato deduce l'incompetenza dell'Assemblea regionale siciliana a legiferare in
materia di tributi erariali.
Le eccezioni sono
infondate.
Questa Corte, con la sentenza n. 38 del
9 marzo 1957, ha affermato la propria competenza a conoscere, in via
principale, dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane ed
ha ritenuto che l'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le
questioni di legittimità costituzionale, qual'é il Commissario dello Stato
(art. 27 Statuto siciliano), nonché i termini più brevi che l'art. 28 di tale
Statuto stabilisce per la validità della impugnativa, bene si inseriscono nella
particolare forma di autonomia riconosciuta alla regione siciliana.
E con sentenza n. 44 del
7 marzo 1957, é stato rilevato che il Commissario dello Stato, proponendo
ricorso "per quanto possa occorrere", ha fatto ciò in previsione
dell'ipotesi che fosse riconosciuto il principio che la legittimazione attiva
spetti al Commissario dello Stato: il superfluo ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri non vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo
competente.
Per quanto riguarda
la eccezione dell'Avvocatura dello Stato, la stessa Corte con altra sentenza del 17
gennaio 1957, n. 9, ha riconosciuto alla Regione siciliana potere normativo
in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali, salvi i limiti di
cui si farà cenno in seguito.
Ciò posto, la Corte
deve decidere se la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 22
gennaio 1957, recante agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di
grande comunicazione Palermo-Catania, sia costituzionalmente legittima.
L'Avvocatura dello
Stato sostiene la illegittimità dell'articolo primo di detta legge in quanto,
disponendo che gli atti di acquisto e di espropriazione di beni immobili
occorrenti per la costruenda strada Palermo-Catania siano soggetti alle imposte
di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 500 per ogni atto o
formalità, avrebbe concesso un beneficio fiscale non previsto, per situazioni
similari, dalle leggi dello Stato.
Le censure sono
infondate.
Questa Corte, con sentenza n. 58 del
13 aprile 1957, ha ritenuto che, ammesso nel sistema tributario generale il
principio delle esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Regione siciliana
il potere di emanare leggi di esenzione da tributi erariali; subordinandone,
peraltro, l'esercizio alla osservanza dei principi fondamentali della
legislazione statale, nella sfera delle esenzioni, e con riguardo al singolo
tributo. Che quindi la Regione non può creare nuove esenzioni, e quelle che
dispone, oltre ad avere riscontro in un tipo di esenzione delle leggi statali,
devono rispondere ad un interesse regionale.
Occorre pertanto
vedere se le disposizioni della legge impugnata siano contenute entro i
predetti limiti.
Numerose disposizioni
legislative hanno concesso agevolazioni fiscali per la tassa di registro e per
i diritti di segreteria, relativamente ad atti di acquisto e di espropriazione
di terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione di
autostrade (R.D.L. 17 dicembre 1922, n. 1691: autostrada Milano - Laghi, art.
9; R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1752: autostrada Napoli-Salerno, art. 9; R.D.L.
15 marzo 1934, n. 769: autostrada Milano-Bergamo, art. 1; R.D.L. 14 febbraio
1929, n. 411: autostrada Bergamo-Brescia, art. 9; R. D. L. 23 dicembre 1929, n.
2331: autostrada Padova-Venezia, art. 9; R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 264:
autostrada Torino-Milano, art. 11; R.D.L. 14 febbraio 1935, n. 110: autostrada
Napoli-Pompei, art. 1; legge 17 agosto 1941, n. 989: autostrada Firenze-Lucca,
art. 1, ecc.).
Da ciò si evince che,
nel sistema tributario dello Stato, é stata largamente accolta la regola di
accordare ampie facilitazioni agli atti riguardanti la costruzione di
autostrade. Non può quindi disconoscersi la legittimità del citato articolo
primo della legge siciliana le cui agevolazioni fiscali, riguardando la
costruzione di una strada di grande comunicazione e di indubbio interesse
regionale, quale la Palermo-Catania, trovano riscontro in un tipo di esenzione
ammesso nel sistema tributario dello Stato, per gli stessi atti considerati
dalla legge regionale.
Costituzionalmente
illegittimo sarebbe inoltre, secondo la Avvocatura dello Stato, anche l'art. 2
della stessa legge 22 gennaio 1957, in quanto stabilisce che la
"convenzione" stipulata con il Consorzio per la costruzione della
strada su indicata é esente dai diritti di segreteria e verrà registrata con il
pagamento della sola tassa fissa di L. 500 a carico del Consorzio
concessionario. Il vizio di illegittimità consisterebbe, a quanto sostiene
l'Avvocatura dello Stato, nell'avere la legge accollato l'onere della tassa
alla Regione, equiparata allo Stato nel trattamento tributario, invece che
all'appaltatore o concessionario della costruzione della strada. In tal modo
avrebbe violato la norma dell'art. 94 della legge di registro (R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269), la quale prescrive che "negli atti stipulati fra lo Stato
e i privati le tasse sono a carico... degli appaltatori...".
Anche questa censura
va disattesa, perché la disposizione del citato art. 2 pone l'onere tributario
per la registrazione della detta convenzione a carico non della Regione, ma del
Consorzio concessionario, ente pubblico, che rimane distinto dalla Regione,
anche se questa concorra a farne parte. E ciò non contrasta con l'art. 94 della
legge di registro, che prescrive di porre le tasse a carico degli appaltatori
nei contratti stipulati fra i privati e lo Stato, cui é equiparata la Regione
ai fini tributari.
Pertanto non
sussistono i denunciati vizi di illegittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 22 gennaio 1957.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dai difensori delle parti;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale proposta con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana relativamente alla legge 22 gennaio 1957,
recante "agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande
comunicazione Palermo-Catania".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.