SENTENZA
N. 113
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, notificato il 22 gennaio 1957,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 gennaio 1957 ed
iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale siciliana contenente: "Provvedimenti concernenti il pagamento
dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma
agraria", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la Regione
siciliana.
Udita nella pubblica
udienza del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi il sost. Avv.
gen. dello Stato Giuseppe Belli e, per la Regione siciliana, l'Avv. Antonio
Navarra.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 22 gennaio 1957 il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme deliberazione del
Consiglio stesso (in data 21 gennaio 1957), e, "per quanto possa
occorrere", il Commissario dello Stato, hanno impugnato per illegittimità
costituzionale il disegno di legge della Regione siciliana concernente
"provvedimenti per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in
applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma
agraria"; disegno di legge comunicato al predetto Commissario, dopo l'approvazione
dell'Assemblea regionale, il 17 gennaio 1957.
L'Avvocatura generale
dello Stato il 30 gennaio 1957 ha depositato nella cancelleria della Corte il
ricorso con i prescritti documenti illustrativi.
Del deposito é stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 n.
27 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 27 febbraio 1957 n. 24.
L'Avvocatura, dopo
avere accennato alla questione circa la potestà normativa della Regione in
materia di tributi erariali, per quanto attiene alla illegittimità
costituzionale del disegno di legge oggetto dell'impugnazione, nel ricorso e
nella memoria depositata il 10 maggio 1957, deduce che l'art. 1 contiene, in
sostanza, una esenzione tributaria, perché pone temporaneamente a carico
dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) il pagamento delle
imposte sui terreni e sui redditi agrari, le quali, ai sensi dell'art. 11, 2
comma, della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, devono essere corrisposte
dagli assegnatari dei fondi; disponendo d'altra parte, nell'art. 2, che la
Regione rimborsa annualmente all'Ente le somme occorrenti per far fronte
all'onere anzidetto. Secondo l'Avvocatura tale esenzione non troverebbe
fondamento nella legislazione statale, cui deve uniformarsi quella regionale, anche
se si ammettesse la competenza della Regione a disporre esenzioni per i tributi
erariali. Si aggiunge che la disposizione contenuta nell'art. 1 sarebbe pure in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione tributaria, precisati
anche nella sentenza
di questa Corte n. 9 del 26 gennaio 1957, in quanto introdurrebbe nel
rapporto di imposta un soggetto passivo, cioè l'Ente per la riforma, che non
potrebbe essere iscritto nei ruoli, né per l'imposta fondiaria, né per quella
sul reddito agrario, non verificandosi, nei suoi confronti, i presupposti per
porre a suo carico i detti tributi.
In ordine poi
all'art. 3 del ricordato disegno di legge, l'Avvocatura sostiene che, con
l'autorizzare i comuni e gli enti provinciali a concedere agli assegnatari dei
fondi lo sgravio temporaneo, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva
competenza (disposizione che non troverebbe neppure riscontro nella
legislazione statale) la Regione verrebbe ad interferire illegittimamente nella
finanza locale.
La difesa dello Stato
rileva infine che le norme impugnate non si riferiscono ad una particolare
esigenza della Regione siciliana, ma riguardano la situazione in cui si trovano
tutti gli assegnatari dei terreni in applicazione delle leggi di riforma
fondiaria e agraria; situazione quindi che si presenta uguale anche negli altri
territori della Repubblica in cui é stata attuata la riforma.
L'Avvocatura chiede
pertanto che si dichiari l'illegittimità costituzionale del disegno di legge
sopra accennato.
La Regione siciliana,
costituitasi in termine il 18 febbraio 1957 con deposito delle deduzioni, in
via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché proposto senza
l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 127 della Costituzione e
dagli artt. 23, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Quanto alla
competenza normativa della Regione nella materia tributaria, pur richiamando la
sentenza di questa Corte n. 9 del 17 gennaio 1957, pone in rilievo il carattere
autonomo di tale competenza, non suscettibile quindi di altre limitazioni al di
fuori di quelle espressamente prevedute negli artt. 26 e 39 dello Statuto
regionale.
Per sostenere poi la
legittimità delle disposizioni legislative impugnate col ricorso, osserva, in
ordine all'art. 1, che l'emanazione di norme di esonero dai tributi é pure
preveduta dalla legislazione nazionale e che, in particolare per la Regione, é
stata già ammessa dalla giurisprudenza dell'Alta Corte; con la conseguenza
quindi che, nel caso attuale, il legislatore regionale si sarebbe uniformato ai
principi già contenuti nelle leggi statali, essendo irrilevante il mezzo
tecnico adottato per raggiungere lo scopo; e che le disposizioni del disegno di
legge, oggetto del ricorso, non soltanto non sono in contrasto con la legge
concernente la riforma agraria, ma che anzi tendono a realizzarne gli
intendimenti favorendo l'opera di miglioramento agrario nella Regione. Deduce
d'altra parte che, per coerente ragione, non é in contrasto con alcun principio
costituzionale la disposizione dell'art. 3, che attribuisce la facoltà di
esonero anche agli enti locali.
Aggiunge che il fatto
che le disposizioni del disegno di legge riflettono interessi di carattere
generale, non sarebbe di ostacolo a che la Regione provveda a tutelarli in modo
particolare nell'ambito del suo territorio.
Nella memoria
depositata il 20 aprile 1957 la difesa della Regione illustra le ragioni già
esposte nelle deduzioni, insistendo per la dichiarazione di legittimità delle
disposizioni impugnate.
Considerato
in diritto
Per respingere
l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla difesa della Regione
nel senso che, presupposta la competenza della Corte costituzionale a decidere
sulla legittimità delle leggi emanate in Sicilia, si sarebbe dovuta seguire, quanto
ai termini ed alle formalità preliminari, la procedura stabilita dall'art. 127
della Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della legge n. 87 dell'11 marzo
1953, basta richiamare la sentenza di questa Corte
n. 38 del 27 febbraio 1957. Nella quale si é ritenuto che l'osservanza
delle norme ora ricordate non deriva come necessaria conseguenza
dell'affermazione della competenza della Corte costituzionale; onde, in
relazione alle forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116
della Costituzione, rimangono operanti le disposizioni degli artt. 28 e 29
dello Statuto regionale. Questo principio, per le ragioni esposte nella
predetta sentenza, deve essere confermato anche riguardo alla attuale
controversia.
Parimenti, per quanto
attiene alla potestà normativa della Regione in materia di tributi erariali,
alla quale accennano le parti, si devono tenere presenti i principi enunciati
nella sentenza
n. 9 del 17 gennaio 1957 circa l'ambito e i limiti in cui può svolgersi
l'attività legislativa regionale; limiti cui occorre pure riferirsi per la
decisione delle attuali questioni. Queste, nel merito, vertono sulla
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del disegno di legge approvato
dall'Assemblea della Regione, il quale contiene provvedimenti concernenti il
pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge 27
dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria.
Con l'art. 1 si pone
temporaneamente a carico dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.)
l'onere del pagamento dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari gravante,
ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, sugli
assegnatari dei terreni a norma dell'art. 40 della citata legge n. 104 del
dicembre 1950. Con l'art. 3 si stabilisce che le amministrazioni dei comuni e
degli enti provinciali, pure temporaneamente, possono concedere lo sgravio,
anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva competenza, mediante
deliberazione da adottarsi annualmente in relazione ai criteri di massima,
determinati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura.
Nel ricorso si deduce
la incostituzionalità delle anzidette disposizioni. Dell'art. 1, perché in esso
é contenuta una esenzione da tributi erariali; esenzione che, anche ammesso, in
ipotesi, il potere della Regione di emanare norme al riguardo, non troverebbe
alcun riscontro nelle leggi dello Stato, alle quali quelle regionali (in
applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 9 di questa Corte) devono
uniformarsi; e perché inoltre, con questi principi, sarebbe altresì in
contrasto il sistema adottato nell'art. 1 per pervenire all'esenzione, dato
che, ponendo l'onere del pagamento dei tributi a carico dell'E.R.A.S., si viene
ad introdurre nel rapporto di imposta un nuovo soggetto passivo estraneo al
rapporto stesso. Dell'art. 3, in quanto la facoltà concessa ai comuni e agli
enti provinciali della Regione di procedere temporaneamente allo sgravio, anche
parziale, dei tributi di loro spettanza, oltre a non trovare riscontro nella legislazione
nazionale, comporterebbe comunque un'interferenza, non consentita, nella
autonomia della finanza locale.
Così delineato
l'ambito della controversia, la Corte é d'avviso che le deduzioni
dell'Avvocatura siano fondate. Da queste e dalle controdeduzioni prospettate
dalla difesa della Regione, si desume che le tesi sostenute rispettivamente
dalle parti muovono dal presupposto (che la Corte ritiene esatto) che le
disposizioni del disegno di legge, ora impugnate, riguardano materia
tributaria. Lo dimostra l'art. 1, dove si prevede un sistema particolare per il
pagamento dei tributi ivi indicati, vale a dire per l'estinzione dell'obbligo
di imposta; e lo dimostra, con maggiore chiarezza, l'art. 3, che riguarda i
poteri tributari dei comuni e degli enti provinciali, in ordine allo sgravio
(come si esprime il testo legislativo) temporaneo o anche parziale dalle
sovrimposte di loro rispettiva spettanza.
Ciò premesso per
decidere della legittimità costituzionale dell'art. 1, occorre accertare:
1) se, nella
fattispecie ivi preveduta, ricorra un'ipotesi di esenzione tributaria;
2) se e in quali
limiti possa ritenersi consentito alla Regione di emanare norme al riguardo.
Ora, sul primo punto,
dall'art. 1 del disegno di legge si desume che non si tratta di un'esenzione
propriamente detta, quale é disciplinata nel sistema tributario, poiché quando
la legge accorda l'esenzione nei confronti di determinati soggetti, o in
riferimento a determinati beni, non sorge l'obbligazione tributaria e, in
conseguenza, resta inoperante tutto il meccanismo di accertamento e di
riscossione del tributo.
Nel sistema invece
adottato dal disegno di legge, é palese che non soltanto sussiste
l'accertamento dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari, ma altresì che
l'accertamento é fatto nei confronti degli assegnatari dei terreni, sui quali
dette imposte gravano in base all'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2
agosto 1954. Ciò é confermato anche dalle disposizioni dell'art. 3 del disegno
di legge, che vanno collegate con l'art. 1, poiché, mentre questo dispone, come
si é veduto, che l'onere del pagamento delle predette imposte erariali si
trasferisce dagli assegnatari all'ente per la riforma agraria, l'art. 3,
proprio in relazione a tali tributi, lascia integro a carico degli stessi
l'obbligo del pagamento delle sovrimposte. Di guisa che per queste non é
previsto alcun esonero o trasferimento di obbligazione, ma soltanto la facoltà
per gli enti locali di procedere direttamente allo sgravio, come é detto
nell'art. 3.
Se si considera
d'altra parte che, in base al potere di istituire addizionali sulle imposte
erariali, sorge un rapporto tributario diretto fra l'ente impositore e il
soggetto passivo, che tale rapporto é però collegato con nesso di accessorietà
a quello istituito fra il soggetto passivo e lo Stato, e che l'accertamento
dell'imposta da parte dello Stato costituisce il presupposto necessario per
quello della sovrimposta, si ha la conferma che, nella specie, lo accertamento
fiscale é effettuato nei confronti degli assegnatari. Ma sebbene la situazione
si presenti in tali termini da un punto di vista strettamente formale, tuttavia
se si tiene conto dei risultati pratici cui tende la disposizione dell'art. 1
del disegno di legge, collegato con l'art. 2, non si può fondatamente
disconoscere che si tratta, in sostanza, di un esonero temporaneo dall'onere
derivante dalle imposte. Difatti é bensì vero che, ai termini del predetto art.
1, l'onere del pagamento dei tributi erariali ivi indicati si trasferisce dagli
assegnatari dei terreni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, ma poiché
per l'art. 2 la Regione rimborsa annualmente all'Ente l'importo dei tributi, e
poiché d'altra parte, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 luglio 1947,
n. 2, e degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo statale 12 aprile 1948, n.
507, spettano alla Regione i tributi e le altre entrate già di spettanza dello
Stato, salve le eccezioni espressamente indicate, ne deriva che, secondo la
disposizione impugnata, da un lato i soggetti passivi dei tributi non sono
tenuti a corrisponderli, e dall'altro che la Regione, titolare del credito
tributario, non ne incassa l'ammontare; il che importa un'esenzione tributaria,
come del resto é pacificamente riconosciuto dalle parti.
Onde la necessità di
esaminare l'altro aspetto dell'impugnazione proposta dal Commissario dello
Stato, al fine di stabilire se, ed entro quali limiti, la Regione possa emanare
norme concernenti l'esenzione dai tributi erariali. É da ricordare in proposito
che questa Corte, con la sentenza n. 58 del
13 aprile 1957, dopo avere richiamato i principi già affermati nella
sentenza n. 9 del 17 gennaio dello stesso anno sulla potestà normativa della
Regione siciliana in materia di tributi erariali, ha ritenuto che, ammesso nel
sistema tributario generale e nella legge sulla finanza locale, il principio
delle esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Sicilia il potere di
emanare leggi del genere. Purché però, si aggiunge nella sentenza, trovino
riscontro "in un tipo di esenzione delle leggi statali e rispondano ad un
interesse regionale". Coerentemente, in relazione al caso allora
sottoposto all'esame della Corte (esenzione dalle imposte di consumo per i
materiali adibiti a costruzione di sepolcri), si ritenne l'illegittimità della
disposizione legislativa regionale, perché, sebbene nel testo unico per la
finanza locale, che la sentenza menziona, siano contemplate esenzioni anche
riferentisi ai materiali da costruzione, mancava tuttavia "nel quadro
della legislazione statale, il tipo di esenzione cui fare riferimento per
attenuare o eliminare il tributo", oltre un interesse particolare della
Regione.
Appare chiaro perciò
che, secondo i criteri direttivi segnati dalla predetta sentenza applicabili
anche al caso di esenzione da tributi erariali, la legittimità della norma
regionale é condizionata, non soltanto all'accertamento che nella legislazione
statale si riscontrino casi di esenzione da un determinato tributo per sé
considerato, ma anche che le disposizioni che li prevedono, nella loro concreta
obiettività, contengono elementi cui possa riferirsi la norma emanata dalla
Regione. E ciò per il necessario coordinamento fra la finanza regionale e
quella statale, che la ricordata sentenza di questa Corte n. 9 ha ritenuto
costituisca uno dei limiti entro i quali é consentito alla Regione di
legiferare nella materia dei tributi erariali. Ora, nella specie, se é dato
riscontrare, nelle leggi statali, casi di esenzione (numerosi per l'imposta
fondiaria, meno frequenti per quella sui redditi agrari), si tratta tuttavia di
disposizioni che, per l'oggetto cui si riferiscono e per le finalità specifiche
che le hanno determinate, non presentano possibilità di collegamento con le
esenzioni contenute nell'art. 1 del disegno di legge. Né disposizioni del genere
sono indicate dalla difesa della Regione e neppure nella relazione al detto
disegno di legge. Prescindendo infatti dalle esenzioni subiettive permanenti da
ogni tributo erariale e locale stabilite dalla legge 16 gennaio 1919, n. 55, a
favore dell'Opera Nazionale Combattenti, ed estese da successive leggi ad
istituti affini (esenzioni che anche nella ricordata relazione si riconoscono
estranee ai casi preveduti nell'art. 1), la situazione non si presenta
diversamente non soltanto in relazione alle varie disposizioni che riflettono
obiettivamente detti tributi, ma altresì se si ha riguardo a quelle che più si
avvicinano all'attuazione della riforma fondiaria, cui si riferisce l'art. 1
del disegno di legge. Infatti, tanto l'ultimo comma della legge 12 maggio 1950,
n. 230 (cosiddetta legge Sila), quanto la legge 8 gennaio 1952, n. 32, riguardo
alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), richiamano, per
la classificazione dei terreni compresi in dette leggi, il decreto legislativo
13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale. Nell'art.
86 di questo decreto si dispone che, ferme restando le esenzioni dalla imposta
fondiaria consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per
l'impianto, il miglioramento e il ringiovanimento di colture fruttifere, é
accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria (non da quella sui redditi agrari)
per la durata di anni venti, sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in
applicazione del decreto medesimo.
Ora, a parte il
rilievo che l'esenzione non riguarda i redditi agrari, pure contemplati
nell'art. 1 del disegno di legge, é da notare che le due disposizioni operano
in un campo sostanzialmente diverso, che non consente quel collegamento che si
ritiene necessario per legittimare l'esenzione contenuta nella norma regionale.
Ciò risulta palese dal raffronto delle norme stesse. Infatti la legge sulla
bonifica concede l'agevolazione fiscale se e in quanto si verifichino gli
aumenti di reddito dei terreni bonificati. La legge regionale riguarda invece
un periodo precedente, cioè decorrente dalla data di immissione nel possesso
del terreno fino a quella di inizio dell'ammortamento della quota di spese di
trasformazione, dovuta dall'assegnatario ai sensi dell'art. 17 della legge 12
maggio 1950, n. 230. Del resto che l'art. 1 del disegno di legge intenda
riferirsi a situazioni diverse da quelle tenute presenti dal decreto sulla
bonifica, risulta anche dal fatto che tale decreto é stato già richiamato, a
tutti gli effetti, dal penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia. Posto tutto ciò,
l'esenzione contenuta nell'art. 1 del disegno di legge, considerata sotto
l'aspetto finora esaminato, non può ritenersi legittima. Ed é pure da notare al
riguardo, in relazione ad un rilievo della difesa della Regione, che
l'interesse economico e sociale alla migliore realizzazione della riforma
fondiaria e agraria non si manifesta con particolare carattere per la Regione
siciliana, ma, per parità di situazioni e di intenti, non può non considerarsi
comune a tutte le zone del territorio nazionale, cui si riferiscono, sia la
legge Sila, n. 230, del 1950, sia la legge stralcio, n. 841, pure del 1950.
Sennonché, ad avviso
della Corte, l'art. 1 della legge impugnata é da ritenersi illegittimo anche
sotto l'altro profilo dedotto nel ricorso. In quanto cioè, dato che, come si é
in precedenza accennato, detta legge riguarda materia tributaria, col porre a
carico dell'Ente regionale per la riforma agraria (E.R.A.S.) l'onere del
pagamento dei tributi da altri dovuti, si viene ad estendere l'obbligo
dell'imposta a un soggetto estraneo al rapporto tributario. Ciò é bensì ammesso
nella legislazione statale, ma nelle ipotesi espressamente prevedute dalla
legge. Così in base alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile e sull'imposta
complementare nel caso di sostituto d'imposta, quando sussista un collegamento
fra il soggetto estraneo e quello originariamente gravato dal tributo, nel qual
caso l'obbligo della imposta é a carico di altro soggetto, in quanto si trova
in possesso del reddito spettante al vero soggetto passivo. E così parimenti
per le leggi sull'imposta di registro e sull'imposta doganale, nel caso di
responsabile dell'imposta, allorché il collegamento anzidetto si riscontra con
l'oggetto che é a base dell'accertamento tributario, per l'attività che, in
ordine all'oggetto stesso, spiegano coloro ai quali la legge ritiene opportuno
estendere l'obbligo di imposta. Ma, com'é agevole vedere, la situazione in cui
la legge regionale pone l'Ente non può riportarsi ad alcuna di quelle prevedute
nelle leggi statali, non essendo certo sufficienti a stabilire e a giustificare
un collegamento ai fini e per gli effetti fiscali, gli scopi di assistenza alle
nuove aziende costituite in base alla legge regionale di riforma agraria,
eventualmente affidati all'E.R.A.S. Deriva dalle predette osservazioni che
l'art. 1 in esame é in contrasto coi principi generali e di carattere
fondamentale per il sistema tributario nazionale; principi ai quali le leggi
della Sicilia devono pure uniformarsi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto
regionale, poiché l'attività normativa della Regione, secondo quanto questa
Corte ha ritenuto nella sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, ha carattere
concorrente e sussidiario, e si svolge quindi nell'ambito del citato art. 17.
Dall'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 deriva come conseguenza anche l'illegittimità
dell'art. 2, secondo il disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
e deriva altresì per logica connessione anche la incostituzionalità dell'art. 3
della legge impugnata.
Se infatti, come si é
detto, uno dei motivi per cui non può ritenersi legittima l'esenzione
tributaria contenuta nell'art. 1, dipende dalla mancanza di una norma statale,
cui possa coordinarsi quella regionale, tale situazione si riflette
necessariamente anche sulla disposizione dell'art. 3, poiché, venuta meno la
base giuridica per l'esenzione dalla imposta, viene meno anche il fondamento
per l'esonero dalle addizionali, dato il carattere accessorio di queste ultime.
Ma, a parte ciò,
l'illegittimità dell'art. 3 discende anche da un altro ordine di
considerazioni. Nella relazione al disegno di legge ora menzionato si riconosce
che, nell'art. 15 dello Statuto, si afferma chiaramente l'autonomia finanziaria
dei comuni dell'Isola, e si ricorda altresì la sentenza dell'Alta Corte
siciliana (21 luglio - 4 ottobre 1955) nella quale, in relazione appunto a tale
autonomia, fu dichiarata illegittima una disposizione contenuta nella legge
regionale di delega per l'ordinamento degli enti locali. Si riconosce altresì
che, nella legislazione statale, non é dato riscontrare alcun principio
direttivo, cui possa richiamarsi la Regione per esonerare dalle sovrimposte. Si
é tuttavia ritenuto di poter superare la difficoltà lasciando agli enti locali
la possibilità di estendere l'esenzione temporanea, totale o parziale, alle
addizionali.
Ad avviso della Corte
peraltro non si é considerato che, anche in tal maniera, non si può evitare una
interferenza nella finanza locale. Secondo l'art. 15 dello Statuto regionale i
comuni e i liberi consorzi comunali della Sicilia sono dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria. E, precisa l'ultimo comma del detto articolo,
nel quadro di tali principi spetta alla Regione la legislazione esclusiva e
l'esecuzione diretta in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo
degli enti locali. Dato il tenore di tale disposizione é ben difficile ritenere
che l'autorizzazione ai comuni e agli enti provinciali, sostanzialmente
contenuta nell'art. 3 del disegno di legge, non interferisca, sia pure
indirettamente, nella finanza locale, incidendo, in contrasto con l'art. 15, in
quell'ampia autonomia che questa disposizione espressamente riconosce. Ciò in
quanto si verrebbe ad alterare l'equilibrio che domina l'organizzazione della
finanza locale, poiché gli enti che provvedessero eventualmente all'esonero,
sarebbero costretti, dati gli oneri che gravano sulle loro finanze, a ricercare
altre fonti di entrata o aggravando la situazione tributaria nei riguardi dei
cittadini, o ricorrendo ai mutui che hanno carattere eccezionale, non soltanto
ai sensi dell'art. 260 del T.U. sulla finanza locale (ricordato anche nella
relazione al disegno di legge), ma anche ai sensi degli artt. 103 e 104 del
decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6,
sull'ordinamento amministrativo degli enti locali. E potrebbe inoltre portare
una sperequazione nella finanza dei detti enti, qualora non tutti gli enti, nel
cui territorio si attua la riforma agraria, si avvalessero di tale
autorizzazione. A parte il considerare che costituisce altresì una interferenza
nell'autonomia finanziaria degli enti indicati nello art. 3, il dover adottare,
nell'ipotesi di provvedimenti di esonero, i criteri di massima determinati
dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura, in relazione alle particolari
situazioni ed esigenze delle aziende regionali costituite nei terreni assegnati
in attuazione della riforma agraria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale dedotta dalla difesa della Regione;
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge,
approvato dall'Assemblea della Regione siciliana, relativo a
"Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati
in applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt.
15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in
Cancelleria il 8 luglio 1957.