Ordinanza n. 99 del 1957
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 99

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Legnago emessa nel procedimento penale a carico di Zago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957, ed iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Legnago a carico di Zago Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. per aver promosso e diretto due processioni religiose senza averne dato preavviso all'autorità di p. s., il P. M., all'udienza del 21 dicembre 1956, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del menzionato T.U. in quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;

che il Pretore di Legnago ritenuta la accettazione non manifestamente infondata, trasmetteva gli atti a questa Corte;

che non vi é stata costituzione di parti;

che con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. limitatamente alla parte che riguarda l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, tale obbligo essendo invece rimasto fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di Legnago.

 

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.