ORDINANZA
N. 99
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. promosso
con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Legnago emessa nel procedimento
penale a carico di Zago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957, ed iscritta al n. 15 del Registro
ordinanze 1957.
Ritenuto che nel
procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Legnago a carico di Zago
Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s.
per aver promosso e diretto due processioni religiose senza averne dato
preavviso all'autorità di p. s., il P. M., all'udienza del 21 dicembre 1956,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del menzionato
T.U. in quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;
che il Pretore di
Legnago ritenuta la accettazione non manifestamente infondata, trasmetteva gli
atti a questa Corte;
che non vi é stata
costituzione di parti;
che con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 questa Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s.
limitatamente alla parte che riguarda l'obbligo del preavviso per le funzioni,
cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, tale obbligo
essendo invece rimasto fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della
Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la
predetta ordinanza del Pretore di Legnago.
Così deciso in Roma,
in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.