ORDINANZA
N. 96
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. delle leggi di p. s.
approvato con R. D. L. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 28
giugno 1956 del Tribunale di Enna, emessa nel procedimento penale a carico di
Calì Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del
29 settembre 1956 ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la
ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna é stata
sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 166 e
174 del T.U. citato, in riferimento al disposto degli artt. 13 e 16 della
Costituzione.
Considerato che la
Corte, con la propria sentenza 19 giugno
1956, n. 11, e successive pronunce, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt.
dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;
che, per effetto di
tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quelle degli artt. 166
e 174 - hanno cessato di avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della
questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli
atti al Tribunale di Enna.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.