Ordinanza n. 96 del 1957
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ORDINANZA N. 96

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna, emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. citato, in riferimento al disposto degli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956, n. 11, e successive pronunce, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;

che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.