ORDINANZA
N. 95
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p. s.
approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773 promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza 22 giugno
1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Silvestro
Giovanni Battista, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213
del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 13
luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di
Carletti Giuliano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227
dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 257 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 13 luglio
1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Marengo
Giovanni Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del
22 settembre 1956 ed iscritta al n. 264 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 22
giugno 1956 del Pretore di Finale Emilia, emessa nel procedimento penale a
carico di De Sivo Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 268 del Reg. ord.
1956;
5) ordinanza 7 marzo
1956 del Pretore di Bologna, emessa nel procedimento penale a carico di
Sansalone Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 323 del Reg. ord. 1956.
Ritenuto:
Nel corso di vari
procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale degli
artt. 157 e 163 del testo unico delle leggi di p. s. approvato con R.D.L. 18
giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai giudici
rimessa alla Corte con le cinque ordinanze sopra elencate; quattro delle quali
si riferiscono all'art. 157, senza specificazione di commi; una all'art. 163.
Nessuna delle parti
private si é costituita in giudizio, né vi fu intervento da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte, con sentenza n. 2 del
14 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p. s., nella parte relativa al
rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette, e dei commi
secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per
traduzione; e, con sentenza n. 10 del 20
giugno 1956, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del testo unico predetto.
Tutte le questioni
proposte con le suindicate ordinanze sono manifestamente infondate. Infatti, o
trattasi di questioni relative a norme di cui é stata già dichiarata la
illegittimità, e, in questo caso, l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo
sopraggiunta la cessazione della efficacia di tali norme, non é più proponibile
una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; o trattasi di
questioni relative a norme nei riguardi delle quali la Corte ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale, e rispetto ad esse, non
sussistono ragioni perché la Corte adotti decisioni diverse da quelle contenute
nelle due richiamate sentenze, e perciò le questioni stesse devono essere
dichiarate manifestamente infondate.
Spetterà ai giudici
di merito, ai quali vengono rinviati gli atti, di applicare ai singoli casi i
principi contenuti nelle due citate sentenze di questa Corte, accertando se le
varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti
penali, siano contemplate o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno
cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
dichiara manifesta la
infondatezza delle questioni proposte con le cinque ordinanze indicate in
epigrafe;
ordina che gli atti
relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.