ORDINANZA
N. 94
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s.
approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza del 21
luglio 1956 del Pretore di Siracusa, emessa nel procedimento penale a carico di
Zammarano Mario, Barone Gregorio e Arì Angela, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 266
del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza del 22
giugno 1956 del Pretore di Parma, emessa nel procedimento penale a carico di
Montanini Arturo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266
del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 303 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza del 9
ottobre 1956 del Pretore di Priverno, emessa nel procedimento penale a carico
di Cammarone Rinaldo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 343 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza del 4
dicembre 1956 del Pretore di Ravanusa, emessa nel procedimento penale a carico
di Gambino Gaetano, Gambino Ignazio e Rago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 18 del
Reg. ord. 1957;
5) ordinanza del 29
novembre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel procedimento penale a carico di
Bogliolo Ernesto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37
del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 24 del Reg. ord. 1957.
Ritenuto che nel
corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo
unico delle leggi di p.s. in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 della
Costituzione, deducendosi che il menzionato articolo violerebbe i diritti
costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio
pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto
tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata
libertà nella raccolta di mezzi economici;
che nel procedimento
di cui all'ordinanza n. 266 l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dedotta la incompetenza di questa
Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale relative alle
norme anteriori alla Costituzione, questione sulla quale questa Corte si é
pronunciata con la sentenza n. 1 del 1956;
che la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di p. s.
fu da questa Corte dichiarata infondata con sentenza n. 2 del
1957.
Visti l'articolo 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le
predette ordinanze.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.