ORDINANZA
N. 93
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 663 Codice
penale e in riferimento all'art. 21 della Costituzione; e dell'art. 18 del
detto testo unico in relazione all'articolo 655 Codice penale e in riferimento
all'art. 17 della Costituzione, emessa il 20 gennaio 1956 dal Tribunale di
Bologna nel procedimento penale a carico di Zaccaria Alcide ed altri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957
ed iscritta al n. 340 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che questa
Corte ha già avuto occasione di decidere la questione della legittimità
costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R.
D.L. 18 giugno 1931, n. 773, con sentenza n. 1 del 5
giugno 1956;
che, essendo stata
dichiarata, con detta sentenza, la illegittimità costituzionale delle norme
contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme,
unicamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953,
n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi in ordine alla
legittimità costituzionale della detta disposizione dell'art. 113 del citato testo
unico;
che questa Corte ha
pure avuto occasione di esaminare la questione della legittimità costituzionale
dell'art. 18 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
riferimento all'art. 17 della Costituzione;
che essendo stata
dichiarata, con la sentenza n. 9 del 19
giugno 1956, la legittimità costituzionale del detto art. 18 nella parte
che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico; che non essendovi alcun
motivo per modificarla, tale decisione deve essere confermata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con
l'ordinanza in data 20 gennaio 1956 ed ordina che gli atti siano restituiti al
Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.