ORDINANZA
N. 91
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 21 dicembre
1956 del Pretore di Pontremoli, emessa nel procedimento penale a carico di
Lavaggi Olinto e di Rossi Paolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 16 del Registro
ordinanze 1957.
Ritenuto che con
l'ordinanza del giorno 21 dicembre 1956 del Pretore di Pontremoli é stata
sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del
T.U. delle leggi di p.s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della
Costituzione;
che dall'ordinanza
stessa risulta che la riunione che diede luogo alla imputazione a carico dei
prevenuti fu tenuta in luogo aperto al pubblico.
Considerato che la
Corte costituzionale, con la propria sentenza del 19
giugno 1956, n. 9 e con successive pronunce ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui
stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente
per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la
detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a
norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non é richiesto
preavviso;
che, non essendo
stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronunce
vanno confermate.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina
il rinvio degli atti al Pretore di Pontremoli.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.