ORDINANZA
N. 89
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 10
novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di
Gasparini Mario Clemente e di Meriggi Angelo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336
del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 10
novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di
Gasparini Mario Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con le
ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara é stata
sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del
T.U. di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dal testo di
dette ordinanze risulta che la contravvenzione a carico del prevenuti fu
elevata per aver promosso pubbliche riunioni senza darne preavviso all'autorità
competente.
Considerato che, con sentenza 19 giugno
1956, n. 9, e con altre successive pronunce, la Corte costituzionale,
prendendo in esame la stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha
dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato
preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che, non essendovi
ragioni in contrario, tali pronunce della Corte vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Mortara.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.