Ordinanza n. 89 del 1957
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ORDINANZA N. 89

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre successive pronunce, la Corte costituzionale, prendendo in esame la stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronunce della Corte vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Mortara.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.