ORDINANZA
N. 88
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 18 maggio
1956 del Pretore di Ploaghe, emessa nel procedimento penale a carico di Biddau
Antonio Gavino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del
20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 300 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con
l'ordinanza penale del 18 maggio 1956 del Pretore di Ploaghe é stata sollevata
la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p.
s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione, in quanto
quest'ultimo non stabilisce sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico,
tenute senza darne preavviso all'autorità competente.
Considerato che con
la sentenza 19
giugno 1956, n. 9, e con altre successive pronunce, la Corte
costituzionale, prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di
Ploaghe, ha dichiarato infondata la assunta illegittimità costituzionale
dell'art. 18 del citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale
per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo
conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo
aperto al pubblico, per le quali, a norma del 2 comma dell'art. 17 della
Costituzione, non é richiesto preavviso;
che, non sussistendo
alcuna ragione in contrario, tali pronunce della Corte vanno pienamente
confermate.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina
che gli atti siano restituiti al Pretore di Ploaghe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.