ORDINANZA
N. 87
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 27 marzo
1956 del Pretore di Latina, emessa nel procedimento penale a carico di
D'Alessio Aldo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 420 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 296 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la
ordinanza sopra indicata del 27 marzo 1956 del Pretore di Latina é stata
sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24
del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento all'art. 17 della Costituzione;
che dal testo
dell'ordinanza risulta che la contravvenzione a carico dei prevenuti fu elevata
per aver promosso una pubblica riunione senza dalle il prescritto avviso
all'autorità competente.
Considerato che già
questa Corte, con la sentenza del 19 giugno 1956, n. 9, successivamente varie volte confermata,
ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la
sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che non sussiste
alcuna ragione per andare ora in contrario avviso, e che é da rilevare che
l'art. 24 del T.U. citato riguarda le formalità per lo scioglimento delle
riunioni o degli assembramenti.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina
il rinvio degli atti al Pretore di Latina.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.