Ordinanza n. 87 del 1957
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ORDINANZA N. 87

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Latina, emessa nel procedimento penale a carico di D'Alessio Aldo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 420 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 296 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 27 marzo 1956 del Pretore di Latina é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che dal testo dell'ordinanza risulta che la contravvenzione a carico dei prevenuti fu elevata per aver promosso una pubblica riunione senza dalle il prescritto avviso all'autorità competente.

Considerato che già questa Corte, con la sentenza del 19 giugno 1956, n. 9, successivamente varie volte confermata, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che non sussiste alcuna ragione per andare ora in contrario avviso, e che é da rilevare che l'art. 24 del T.U. citato riguarda le formalità per lo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Latina.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.