ORDINANZA
N. 85
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 21 maggio
1956 del Pretore di Firenze emessa nel procedimento penale a carico di Sansini
Franco ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213
del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 245 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con
l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze veniva sollevata la questione
sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in
riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dall'ordinanza
stessa risulta che la riunione, in occasione della quale fu elevata imputazione
a carico di Sansini Franco, Bagni Alfiero, Alessi Aldo e Costagli Giulio, venne
tenuta in luogo aperto al pubblico.
Considerato che
questa Corte ha già avuto occasione di prendere in esame la questione sollevata
e con la propria sentenza
19 giugno 1956, n. 9, confermata con successive pronunce, ebbe a dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il
mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico,
rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in
luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17
della Costituzione, non é richiesto preavviso;
che, non sussistendo
ragioni in contrario, tali pronuncia vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina
il rinvio degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.