ORDINANZA
N. 83
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p. s., approvato
con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 19
aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel procedimento penale a carico di
Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 27
febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel procedimento penale a carico di
Zucchini Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del
3 novembre 1956 ed iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 16 giugno
1956 del Pretore di Imola emessa nel procedimento penale a carico di Mirti
Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15
dicembre 1956 ed iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956.
Viste le deduzioni
presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido Coppola nell'interesse di Zucchini
Mario.
Ritenuto che nel
corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai
giudici rimessa alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate.
Considerato che con
la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte costituzionale ha dichiarato non
fondata la assunta illegittimità costituzionale della citata disposizione
dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente
confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in
contrario.
Visti gli articoli
26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina
il rinvio degli atti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.