Ordinanza n. 83 del 1957
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ORDINANZA N. 83

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 19 aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel procedimento penale a carico di Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 27 febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel procedimento penale a carico di Zucchini Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 ed iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 16 giugno 1956 del Pretore di Imola emessa nel procedimento penale a carico di Mirti Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956.

Viste le deduzioni presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido Coppola nell'interesse di Zucchini Mario.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai giudici rimessa alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate.

Considerato che con la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alle competenti autorità giudiziarie.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.