Sentenza n. 79 del 1957
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SENTENZA N. 79

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, promosso con l'ordinanza 14 luglio 1956 del Tribunale di Matera, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Ginnari Satriani Nicola e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 327 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1954 Nicola Ginnari Satriani convenne davanti al Tribunale di Matera la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che, mediante decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 1952), era stata disposta in favore dell'Ente suddetto la espropriazione di alcuni terreni in agro di Tursi (Matera) per una estensione di ha. 18.88.19.

L'attore lamentava la illegittimità dell'esproprio e del relativo decreto, affermando che i detti terreni erano stati di proprietà del di lui padre, Giuseppe Ginnari Satriani, deceduto il 16 novembre 1946; e che alla morte del padre essi erano stati devoluti per metà ad esso attore Nicola, figlio unico legittimo del de cujus, e per l'altra metà al primo figlio maschio nascituro dell'attore, in virtù di successione testamentaria (testamento olografo del 12 dicembre 1945). Da ciò la conseguenza che, alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 481 (legge stralcio), la proprietà dell'attore e quella del figlio nascituro da lui rappresentato non sarebbero state assoggettabili ad espropriazione, avendo ciascuna un reddito dominicale inferiore a lire 30.000. Egli chiedeva pertanto che l'Ente fosse condannato alla restituzione dei terreni espropriati, frutti, danni e spese.

Con ordinanza 14 luglio 1956 il Tribunale di Matera sospendeva il processo e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale del decreto 19 novembre 1952, n. 2080, del Presidente della Repubblica, per inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione del 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4 e tabella allegata), e in relazione all'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza era regolarmente notificata e comunicata a norma di legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 novembre 1956.

Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano tempestivamente il sig. Nicola Ginnari Satriani e l'Ente Puglia e Lucania e faceva intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del Presidente del Consiglio, proponeva le eccezioni pregiudiziali comuni alle altre cause pendenti in materia ed inoltre eccepiva che il Tribunale non avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità del decreto di esproprio senza avere preventivamente risolto diverse questioni di merito sulla valutazione dei beni e sui calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alla quota di scorporo, nonché sugli effetti delle disposizioni testamentarie e delle norme di legge che regolano la materia. Concludeva pertanto perché fosse dichiarata improponibile, inammissibile o, quanto meno, infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

La difesa del Ginnari Satriani, nelle deduzioni e nella memoria depositata, concludeva perché fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreto presidenziale impugnato, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale.

 

Considerato in diritto

 

La eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato e comune alle altre cause in materia é stata già esaminata e respinta dalla Corte con la precedente sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, né si ravvisano ragioni per modificare la decisione.

Nella causa presente peraltro l'Avvocatura solleva un'altra eccezione di irricevibilità, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto risolvere preventivamente varie questioni di merito, la cui soluzione avrebbe reso non necessario il rinvio degli atti alla Corte per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

A questo proposito si legge nella ordinanza del Tribunale di Matera che davanti ad esso l'Ente convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per effetto di un asserito affievolimento del diritto soggettivo dell'attore, derivante dalle disposizioni limitative di cui agli artt. 4, capoverso, e 20 legge stralcio, e, ancor più, dalla pubblicazione del piano particolareggiato di esproprio e del decreto di trasferimento, nonché l'improponibilità della domanda, preclusa dalla mancata opposizione in termini ai sensi dell'art. 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e, comunque la sua infondatezza nel merito sulla base di non precisati "calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alle quote di scorporo".

Risulta pertanto che il Tribunale ha preso in considerazione le eccezioni dell'Ente di riforma e ha compiuto anche sulla base di esso l'esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale pervenendo poi alla conclusione esplicita che il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

Anche se a questa conclusione ha contribuito la imprecisione delle argomentazioni dell'Ente, che in verità non risulta eliminata neppure in questa sede, la Corte ritiene sufficiente la motivazione enunciata.

Nel merito, la Corte osserva che dalla esposizione dei fatti contenuta nella ordinanza del Tribunale risulta che in base alla successione testamentaria all'attore Ginnari Satriani appartiene solo metà del patrimonio paterno, mentre l'altra metà spetta al primo figlio nascituro di lui, e che entrambe le quote considerate separatamente non sarebbero state assoggettabili ad espropriazione.

La questione da risolvere é di conseguenza la seguente: se, ai fini dell'applicazione delle leggi di riforma, il patrimonio riservato ad un nascituro non concepito possa essere considerato distinto e debba pertanto essere computato a sé per quanto concerne l'assoggettabilità alla espropriazione.

La Corte ritiene che essa debba essere risolta in senso affermativo, perché dalle disposizioni del Codice civile, che prevedono la figura del nascituro non concepito e che mirano a garantirne le future situazioni soggettive (artt. 462, 715, 784 Cod. civ.) essa trae la conclusione che seppur non si voglia accogliere la tesi che qualche riconoscimento di capacità di essere soggetto di diritti, ancorché con effetti limitati e sempre sotto la condizione della nascita, sia accordato anche al non concepito, comunque i beni che formeranno oggetto dei diritti eventuali di lui vengono sottratti a chi ne sarebbe o tornerebbe ad esserne titolare ove la disposizione a favore di lui non esistesse o fosse successivamente esclusa ogni possibilità dell'evento della nascita.

Di conseguenza, la quota del patrimonio del Ginnari Satriani Giuseppe (de cujus) che venne da questi destinata al primo figlio maschio che fosse nato dal figlio Nicola non può essere considerata di proprietà di quest'ultimo fino a tanto che l'evento della nascita non sia assolutamente escluso. E, pertanto, allo stato né la quota spettante all'attore, né quella spettante al nascituro, potevano essere assoggettate all'espropriazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella tabella allegata.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 1957.