SENTENZA
N. 79
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1952, n. 2080, promosso con l'ordinanza 14 luglio 1956 del Tribunale
di Matera, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Ginnari Satriani
Nicola e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e
Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10
novembre 1956 ed iscritta al n. 327 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato il 12 maggio 1954 Nicola Ginnari Satriani convenne davanti al
Tribunale di Matera la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per
lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania, esponendo che, mediante decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1952, n. 2080 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n.
294 del 19 dicembre 1952), era stata disposta in favore dell'Ente suddetto la
espropriazione di alcuni terreni in agro di Tursi (Matera) per una estensione
di ha. 18.88.19.
L'attore lamentava la
illegittimità dell'esproprio e del relativo decreto, affermando che i detti
terreni erano stati di proprietà del di lui padre, Giuseppe Ginnari Satriani,
deceduto il 16 novembre 1946; e che alla morte del padre essi erano stati devoluti
per metà ad esso attore Nicola, figlio unico legittimo del de cujus, e
per l'altra metà al primo figlio maschio nascituro dell'attore, in virtù di
successione testamentaria (testamento olografo del 12 dicembre 1945). Da ciò la
conseguenza che, alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 481 (legge stralcio), la proprietà dell'attore e
quella del figlio nascituro da lui rappresentato non sarebbero state
assoggettabili ad espropriazione, avendo ciascuna un reddito dominicale
inferiore a lire 30.000. Egli chiedeva pertanto che l'Ente fosse condannato
alla restituzione dei terreni espropriati, frutti, danni e spese.
Con ordinanza 14
luglio 1956 il Tribunale di Matera sospendeva il processo e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità
costituzionale del decreto 19 novembre 1952, n. 2080, del Presidente della
Repubblica, per inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione
del 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4 e tabella allegata), e in relazione
all'art. 76 della Costituzione.
L'ordinanza era
regolarmente notificata e comunicata a norma di legge e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 novembre 1956.
Nel giudizio davanti
alla Corte si costituivano tempestivamente il sig. Nicola Ginnari Satriani e
l'Ente Puglia e Lucania e faceva intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
L'Avvocatura generale
dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del Presidente del
Consiglio, proponeva le eccezioni pregiudiziali comuni alle altre cause
pendenti in materia ed inoltre eccepiva che il Tribunale non avrebbe dovuto
sollevare la questione di legittimità del decreto di esproprio senza avere
preventivamente risolto diverse questioni di merito sulla valutazione dei beni
e sui calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alla
quota di scorporo, nonché sugli effetti delle disposizioni testamentarie e
delle norme di legge che regolano la materia. Concludeva pertanto perché fosse
dichiarata improponibile, inammissibile o, quanto meno, infondata la questione
di legittimità costituzionale proposta.
La difesa del Ginnari
Satriani, nelle deduzioni e nella memoria depositata, concludeva perché fosse
dichiarata la illegittimità costituzionale del decreto presidenziale impugnato,
richiamandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale.
Considerato
in diritto
La eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato e comune alle altre
cause in materia é stata già esaminata e respinta dalla Corte con la precedente
sentenza n. 59
del 13 maggio 1957, né si ravvisano ragioni per modificare la decisione.
Nella causa presente
peraltro l'Avvocatura solleva un'altra eccezione di irricevibilità, sostenendo
che il Tribunale avrebbe dovuto risolvere preventivamente varie questioni di
merito, la cui soluzione avrebbe reso non necessario il rinvio degli atti alla
Corte per la decisione della questione di legittimità costituzionale.
A questo proposito si
legge nella ordinanza del Tribunale di Matera che davanti ad esso l'Ente
convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per
effetto di un asserito affievolimento del diritto soggettivo dell'attore,
derivante dalle disposizioni limitative di cui agli artt. 4, capoverso, e 20
legge stralcio, e, ancor più, dalla pubblicazione del piano particolareggiato
di esproprio e del decreto di trasferimento, nonché l'improponibilità della
domanda, preclusa dalla mancata opposizione in termini ai sensi dell'art. 4
legge 12 maggio 1950, n. 230, e, comunque la sua infondatezza nel merito sulla
base di non precisati "calcoli delle risultanze catastali in rapporto al
testamento ed alle quote di scorporo".
Risulta pertanto che
il Tribunale ha preso in considerazione le eccezioni dell'Ente di riforma e ha
compiuto anche sulla base di esso l'esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale pervenendo poi alla conclusione esplicita che il
giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione.
Anche se a questa
conclusione ha contribuito la imprecisione delle argomentazioni dell'Ente, che
in verità non risulta eliminata neppure in questa sede, la Corte ritiene
sufficiente la motivazione enunciata.
Nel merito, la Corte
osserva che dalla esposizione dei fatti contenuta nella ordinanza del Tribunale
risulta che in base alla successione testamentaria all'attore Ginnari Satriani
appartiene solo metà del patrimonio paterno, mentre l'altra metà spetta al
primo figlio nascituro di lui, e che entrambe le quote considerate
separatamente non sarebbero state assoggettabili ad espropriazione.
La questione da
risolvere é di conseguenza la seguente: se, ai fini dell'applicazione delle
leggi di riforma, il patrimonio riservato ad un nascituro non concepito possa
essere considerato distinto e debba pertanto essere computato a sé per quanto
concerne l'assoggettabilità alla espropriazione.
La Corte ritiene che
essa debba essere risolta in senso affermativo, perché dalle disposizioni del
Codice civile, che prevedono la figura del nascituro non concepito e che mirano
a garantirne le future situazioni soggettive (artt. 462, 715, 784 Cod. civ.)
essa trae la conclusione che seppur non si voglia accogliere la tesi che
qualche riconoscimento di capacità di essere soggetto di diritti, ancorché con
effetti limitati e sempre sotto la condizione della nascita, sia accordato
anche al non concepito, comunque i beni che formeranno oggetto dei diritti
eventuali di lui vengono sottratti a chi ne sarebbe o tornerebbe ad esserne
titolare ove la disposizione a favore di lui non esistesse o fosse
successivamente esclusa ogni possibilità dell'evento della nascita.
Di conseguenza, la
quota del patrimonio del Ginnari Satriani Giuseppe (de cujus) che
venne da questi destinata al primo figlio maschio che fosse nato dal figlio
Nicola non può essere considerata di proprietà di quest'ultimo fino a tanto che
l'evento della nascita non sia assolutamente escluso. E, pertanto, allo stato
né la quota spettante all'attore, né quella spettante al nascituro, potevano
essere assoggettate all'espropriazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1952, n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e nella tabella allegata.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.