ORDINANZA
N. 76
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4324, promosso con
l'ordinanza 20 febbraio 1956 del Tribunale di Rovigo, pronunciata nella causa
civile vertente tra Rancé Maurizio e l'Ente per la colonizzazione del delta
padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12
maggio 1956 ed iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò;
considerato che
nell'ordinanza di rinvio si denuncia l'illegittimità costituzionale per eccesso
di delega del D.P.R. 28 dicembre 1953, n. 4324, per violazione dell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, "in quanto nel procedere allo
scorporo si sarebbe tenuto conto di dati catastali materialmente errati".
che per i termini in
cui l'ordinanza si esprime, ad avviso della Corte, non é stato motivato il
giudizio sulla rilevanza, e questa omissione, per particolarità della
fattispecie, comporta incertezze sull'oggetto stesso del giudizio di
legittimità costituzionale;
che il riferimento
dell'ordinanza alle deduzioni del Rancé Maurizio nel giudizio di merito non
consente di integrare la motivazione perché mancano: i fascicoli di parte, il
fascicolo dell'espropriazione, gli atti relativi alla revisione catastale in
relazione alla quale é stata emessa decisione di annullamento della commissione
censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui é stata annullata
senza rinvio la decisione della commissione provinciale di Rovigo in data 31
dicembre 1953, gli estratti catastali anteriori e successivi alla decisione
della commissione centrale, il fascicolo del procedimento contenzioso svoltosi
innanzi alle commissioni censuarie comunale, provinciale e centrale, nonché la
certificazione dell'ufficio delle imposte di Rovigo che faccia conoscere i dati
catastali utilizzati per l'applicazione dei tributi;
che allo stato degli
atti la Corte non può prendere in esame la questione rimessa al suo giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.