SENTENZA
N. 75
ANNO
1957 (*)
(*)
V. l'ordinanza del 27 marzo 1957, che si riferisce anche
al
giudizio definito con questa sentenza.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1952, n. 4269, promosso con l'ordinanza 30 maggio 1956 dal Tribunale
di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente tra Carrano Maria vedova
Norante e Norante Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 292 del Registro
ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Il giorno 21 febbraio
1951 si apriva a Campomarino (Campobasso) la successione ereditaria di Norante
Vicenzo, in base a testamento a favore della moglie superstite, Carrano Maria,
e dei figli Domenico e Anna Maria per la parte legittima, ed a favore dei
nipoti ex filio del de cujus, nati e nascituri, per la
parte disponibile.
Con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953), veniva
approvato il piano particolareggiato con il quale l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione
speciale per la riforma fondiaria, promuoveva nei confronti degli eredi
suddetti la espropriazione di terreni per complessivi ettari 660.47.36 in agro
di Campomarino, come quota determinata in base alla intera consistenza indivisa
dei beni ereditari.
La signora Maria Carrano
vedova Norante, in proprio e quale rappresentante della figlia minore Anna
Maria Norante, e Domenico Norante, in proprio e quale rappresentante delle
figlie minori Maria Cristina e Maria, convennero l'Ente di riforma davanti al
Tribunale di Bari e, secondo l'ordinanza del Tribunale, contestarono in via
incidentale la legittimità del decreto presidenziale di scorporo, assumendo:
a) che, mediante
l'avvenuta determinazione della quota di scorporo rispetto all'intera
consistenza del patrimonio ereditario indiviso, l'Ente avrebbe violato la norma
dell'art. 4, quarto comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale
imponeva l'applicazione del computo pro quota per l'espropriazione dei terreni
trasferiti mortis causa anteriormente alla data di entrata in
vigore della norma stessa;
b) che detta data
andrebbe determinata non in relazione al momento della pubblicazione della
legge stralcio (29 ottobre 1950), come l'apparente dizione legislativa
indurrebbe a ritenere, sebbene in relazione al successivo momento (28 febbraio
1951) della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7
febbraio 1951, n. 67, mediante il quale furono determinati i territori ai quali
la legge era applicabile.
Con ordinanza 30
maggio 1956 il Tribunale di Bari, accogliendo l'istanza degli eredi Norante,
sospendeva il processo e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale,
formulando la questione di legittimità costituzionale, nei termini seguenti:
"Se il provvedimento di scorporo, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1952, n. 4269, sia viziato, per eccesso di potere
legislativo, da illegittimità costituzionale, per avere disposto
l'espropriazione dei terreni degli eredi Norante siti nell'agro del Comune di
Campomarino (Campobasso) mediante il computo della consistenza globale del
patrimonio anziché mediante l'applicazione del frazionamento pro quota
stabilito per i terreni trasferibili a causa di morte ai discendenti in linea
retta dall'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in
relazione all'art. 1 della stessa legge e dell'art. 1, n. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67".
Tale ordinanza veniva
regolarmente notificata e comunicata a norma di legge e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22 settembre 1956.
Nel giudizio davanti
alla Corte costituzionale si costituiva tempestivamente l'Ente di riforma e
interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa riproponeva le
eccezioni pregiudiziali comuni alle altre cause in materia, concludendo in via
principale perché fosse dichiarata improponibile o comunque inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari e, in
subordine, perché essa fosse dichiarata infondata, in base ad argomentazioni
che possono riassumersi nel modo seguente: la disposizione inserita nella legge
stralcio, che fissa l'entrata in vigore di essa al 29 ottobre 1950, non avrebbe
avuto senso se la legge avesse dovuto spiegare tutti i suoi effetti
indistintamente solo dopo la concreta determinazione dei territori di riforma,
demandata al Governo, mentre quella disposizione si spiega proprio perché alla
data del 29 ottobre 1950 vollero fissarsi le condizioni obbiettive di
assoggettabilità allo scorporo delle persone fisiche e giuridiche.
Considerato
in diritto
Nei riguardi delle
eccezioni pregiudiziali proposta dall'Avvocatura dello Stato ed a sostegno
della loro reiezione la Corte non ha che da richiamare quanto é stato chiarito
nella precedente sentenza n. 59 del 13 maggio 1957.
La questione di
legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Tribunale di Bari é del
tutto nuova, in quanto su di essa non risultano precedenti, né in
giurisprudenza né in dottrina.
Per impostarla
correttamente é opportuno rilevare che l'art. 26 della legge stralcio, 21
ottobre 1950, n. 841, dispone: "La presente legge entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica "(pubblicazione avvenuta il 28 ottobre 1950), derogando così.
alla regola della vacatio di quindici giorni prevista nell'art. 73,
ultimo comma, della Costituzione.
L'art. 4, quarto
comma, della stessa legge, oggetto della questione in esame, é così formulato:
"I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino
all'entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono
inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti". Esso é stato
dettato in sostituzione, ai fini della stessa legge stralcio, del terzo comma
dell'art. 2 della legge Sila, 12 maggio 1950, n. 230, il quale dispone:
"Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore
dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore
della presente legge", evidentemente allo scopo di prolungare nel tempo la
deroga già concessa dalla legge Sila, per i trasferimenti mortis causa
ai discendenti diretti, al principio generale che aveva fissato alla data del
15 novembre 1949 il termine unico di riferimento per l'accertamento della
consistenza dei patrimoni terrieri.
Sennonché la legge
stralcio, come é noto, a differenza della legge Sila, é essenzialmente una
legge di delegazione, emanata per consentire al Governo di procedere alla
applicazione delle norme della legge Sila, con le modificazioni ad esse
apportate, ad altri territori suscettibili di trasformazione fondiaria o
agraria (art. 1) e la sua entrata in vigore significava che dal 29 ottobre 1950
il Governo avrebbe potuto esercitare il potere ad esso conferito. Di qui il
problema sollevato dal Tribunale di Bari: se, quando una disposizione della
legge si riferisce alla data della sua entrata in vigore (art. 4, quarto
comma), intende alludere al momento indicato formalmente (nella specie, il 29
ottobre 1950) ovvero a quello in cui sono entrati in vigore nelle varie zone di
riforma i provvedimenti presidenziali emanati in attuazione della legge.
Si deve notare che la
citata disposizione del quarto comma dell'art. 4 non é la sola in cui si faccia
riferimento alla data dell'entrata in vigore della legge: nel sesto comma
dell'art. 20 si legge pure: "Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo (vale a dire,
gli enti incaricati della attuazione della legge) possono impugnare come
simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948". Anche
per questa norma potrebbe essere sollevata la stessa questione, e la sua
soluzione, che non potrebbe essere diversa da quella adottata per il caso
dell'art. 4, implicherebbe conseguenze opposte nei confronti degli interessi
rispettivamente appartenenti agli espropriandi e agli enti di riforma.
Ritiene la Corte che
la soluzione esatta sia quella adottata dal decreto presidenziale impugnato,
che mantiene alle parole della legge il loro significato letterale: gli effetti
collegati alla data dell'entrata in vigore della legge si debbono riferire al
29 ottobre 1950.
Anzitutto é da tener
presente che il principio generale, al quale si é informata la legislazione in
materia, é stato quello, già ricordato, di fissare la consistenza dei patrimoni
terrieri a un dato momento, stabilito al 15 novembre 1949, e che pertanto le
disposizioni dell'art. 2 della legge Sila e dell'art. 4 della legge stralcio,
che hanno spostato la data per i trasferimenti mortis causa agli
eredi sui et necessari, fanno eccezione a una regola generale e non debbono applicarsi
oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale, premesse al Codice civile).
La interpretazione
suggerita dagli eredi Norante, e che appare condivisa dal Tribunale, é
indubbiamente sottile ed elegante, ma innegabilmente si discosta dalla lettera
della legge e la supera, quando alla espressione di entrata in vigore
attribuisce un significato diverso da quello comunemente usato e accettato, e
cioè il significato di "momento iniziale della concreta applicazione di
essa (legge) nei territori soggetti a regime espropriativo". E ciò non
sembra consentito, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché
altrimenti la stessa espressione finirebbe con avere due contenuti diversi.
Infatti, il 29
ottobre 1950 la legge stralcio é veramente entrata in vigore, in quanto da
quella data il Governo é stato investito dei poteri conferitegli con l'art. 1
ed ha potuto esercitarli, e pertanto si sono verificati immediatamente taluni
effetti della legge stessa nel mondo giuridico; la ammissione, del tutto ovvia,
che per l'avveramento di ulteriori effetti sia stato necessario il concorso di
altri eventi, non sembra sufficiente a giustificare la costruzione di un
concetto nuovo, che potrebbe chiamarsi della entrata in vigore progressiva
delle leggi, il quale porterebbe ad una confusione fra due tipi di eventi ben
distinti: la inserzione di una norma o di un complesso di norme
nell'ordinamento giuridico (che é l'entrata in vigore) e l'avveramento dei
presupposti, di fatto e di diritto, al quale possono essere subordinate la
nascita, le modificazioni e la estinzione delle situazioni soggettive attive e
passive regolate dalle norme stesse.
Non la necessità di
dare un senso alla disposizione finale della legge stralcio, posta in evidenza
dall'Avvocatura generale dello Stato, ma la incongruenza di una soluzione, che
attribuirebbe troppi significati ad una stessa espressione, in parte conformi
ed in parte difformi da quello noto generalmente, convincono che il problema
proposto dal Tribunale di Bari deve essere risolto negativamente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269, in riferimento alle norme contenute negli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4, comma quarto,
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'art. 1, n. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, proposta con l'ordinanza 30
maggio 1956 del Tribunale di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra
Carrano Maria ved. Norante e Norante Domenico e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 25 maggio 1957.