SENTENZA N. 51
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1957, concernente il
"collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della
Regione e presso aziende pubbliche e private", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella cancelleria delle deduzioni in data 19 febbraio 1957, del Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Giorgianni;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Cesare Arias per il ricorrente e l'avv. Michele
Giorgianni per
Ritenuto in fatto
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 gennaio 1957 approvava una legge concernente il "collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche e private", che veniva comunicata al Commissario dello Stato il 25 gennaio successivo.
Il 26 gennaio il Consiglio dei Ministri deliberava di
approvare la proposta di impugnativa di detta legge
davanti alla Corte costituzionale; e il 30 gennaio il relativo ricorso,
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa
occorrere, dal Commissario dello Stato per
Per disposizione del Presidente della Corte costituzionale era data notizia del ricorso stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 9 febbraio 1957.
Nel ricorso si chiede che
Questo attribuisce alla Regione - secondo la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato - una competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, ma con la specificazione che di tale materia é attribuita solo una parte, e cioè quella relativa ai rapporti di lavoro, di previdenza e di assistenza.
La legge impugnata, invece, regola l'assunzione di lavoratori, che non rientra in alcuna delle ipotesi previste dallo Statuto. Si aggiunge che mancano nella legislazione statale vigente le disposizioni normative, alle quali dovrebbe uniformarsi la particolare legge regionale, a norma dell'art. 17 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta regionale siciliana si é costituito nel giudizio per resistere contro il
ricorso, presentando le proprie deduzioni, depositate nella cancelleria della
Corte costituzionale il 19 febbraio
Nella discussione orale i patroni delle parti hanno illustrato gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
Nei riguardi delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione si osserva che con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957, é stato deciso che spetta alla Corte costituzionale la competenza a giudicare, fra l'altro, sulle impugnazioni proposte in via principale dal Governo dello Stato contro le leggi regionali siciliane e che tutte le norme relative alla proposizione del ricorso contenute nello Statuto speciale della Regione restano applicabili.
Basta fare riferimento a tale pronuncia e alle ragioni che la sorreggono per respingere le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità proposte dalla Regione.
Nel merito
Sennonché non sarebbe esatto neppure limitare l'esame della Corte al solo art. 4 della legge impugnata, che impone anche alle aziende private l'obbligo di assumere i centralinisti ciechi, come suggerisce la difesa della Regione, perché tale disposizione si ricollega strettamente con quella dell'art. 6, così formulata: "Per le inadempienze alla presente legge da parte dei datori di lavoro privati si provvede ai sensi delle vigenti leggi sulla assunzione obbligatoria". Nella prima é posto il precetto, nella seconda é prevista la sanzione, di guisa che le due disposizioni potrebbero considerarsi come parti di un'unica norma.
Orbene, anche sotto questo profilo,
Altra cosa é la competenza di dettare norme per favorire il collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di commissioni e con l'osservanza di determinate norme, quale può ritenersi compresa nel disposto dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della Sicilia, altra cosa quella di limitare la libertà dei privati, imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di dipendenti, per quanto giustificato e persino lodevole possa sembrare dal lato morale o anche da quello sociale l'intento di favorire categorie particolarmente colpite dalla sventura.
In quanto, poi, alla comminatoria di sanzioni penali,
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
1) respinge la eccezione di difetto di giurisdizione della Corte sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate dalla stessa difesa;
3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 22 gennaio 1957, concernente il "collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche e private", in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione e all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1957.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1957.