SENTENZA N. 23
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 integralmente e degli articoli 3 e 5 parzialmente, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo 1956 e riapprovata dallo stesso Consiglio regionale il 16 luglio 1956, contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 luglio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 agosto 1956 ed iscritto al n. 57 del Reg. ric. 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione sarda;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri
per
Ritenuto in fatto
Il Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo 1956 approvò una legge contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca.
Con questa legge, emanata in attesa
di norme regionali organiche sulla pesca, secondo la competenza che l'art. 3
lettera i dello Statuto speciale attribuisce alla Sardegna, fu disciplinata
l'attività amministrativa regionale circa le autorizzazioni per la pesca
marittima, la sorveglianza delle acque marittime antistanti
Il Governo della Repubblica, avuta comunicazione di questa
legge il 22 marzo 1956, la rinviò ad un nuovo esame da parte del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per
Secondo la difesa dello Stato il mare territoriale fa parte del demanio marittimo e poiché questo é esplicitamente escluso dai beni demaniali e patrimoniali, che dallo Stato sono passati alla Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, alla Regione non competerebbe potestà legislativa relativamente alla disciplina della pesca nel mare territoriale, in quanto la pesca altro non sarebbe che un modo d'uso del mare territoriale, cioè del demanio marittimo. Perciò la competenza legislativa riconosciuta alla Regione in materia di pesca dall'art. 3 lettera i dello Statuto dovrebbe intendersi limitata alle acque interne; tenuto conto dell'art. 14 dello Statuto e, anche, dell'art. 117 della Costituzione.
Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge impugnata, che dispone genericamente sull'ordinamento della pesca ai sensi dell'art. 3 lettera i dello Statuto; dell'art. 2 che detta la disciplina amministrativa della pesca marittima in Sardegna; dell'art. 4 che attribuisce alla amministrazione regionale le competenze in materia di consorzi per la tutela della pesca che spettavano all'amministrazione statale prima delle norme sul decentramento amministrativo, disposto dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987; degli artt. 3 e 5 per la parte che riguarda le acque marittime, che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie, in materia di pesca, con facoltà di delegarle alle province e ai comuni.
In particolare, poi, la difesa dello Stato lamenta che
Circa le doglianze relative alle
norme particolari, l'art. 1, secondo
Considerato in diritto
Giova ricordare anzitutto quale sia lo stato della legislazione sulla materia che é stata trattata col ricorso in esame al fine della decisione delle questioni che sono sottoposte al giudizio della Corte.
La complessa disciplina legislativa statale in materia di pesca, o relativa alla pesca, deriva da molteplici fonti: molte decine di leggi tuttora in vigore, anteriori al T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, che é di fondamentale importanza, e un rilevante numero di leggi e di regolamenti successivi. L'amministrazione della pesca é divisa fra il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'agricoltura - oltre l'intervento del Ministero dell'industria, del Ministero dell'interno e dei vari ministeri tecnici in casi particolari -, e di recente é stata decentrata in gran parte agli organi periferici dell'amministrazione centrale e alle province con i decreti presidenziali 13 luglio 1954, n. 747, 3 maggio 1955, n. 449, e 10 giugno 1955, n. 987.
Questi decreti contengono norme delegate in virtù della legge 11 marzo 1953, n. 150, di delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni d'interesse locale alle province, ai comuni e agli altri enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo.
In questa legge é previsto (art. 5) che "le norme da
emanarsi ai sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi
l'ordinamento regionale, dalle leggi che
Delle regioni a statuto speciale, già in funzione, la legge n. 150 del 1953 non parla e di esse non si trova cenno alcuno nei detti decreti legislativi.
Sopravvenuti questi decreti legislativi,
Ciò premesso, occorre esaminare preliminarmente la questione
generale proposta dal ricorrente e dalla cui soluzione dipende la decisione sui
punti più importanti del ricorso: se cioè la materia
della pesca, di competenza legislativa regionale ex art. 3 lettera i dello
Statuto speciale per
Com'é noto, mentre l'art. 117 pone per le regioni a statuto
ordinario una limitazione molto precisa: "pesca
nelle acque interne", lo Statuto speciale per
La lettera della norma statutaria non lascia dubbi interpretativi perché la pesca, nel significato comune del termine, si riferisce tanto alle acque interne quanto alle acque del mare.
Ma la difesa dello Stato, ritenendo che la pesca sia un "uso delle acque", esclude senz'altro la competenza legislativa della Regione per quanto attiene alla pesca sui beni che fanno parte del demanio marittimo, perché questo é stato escluso espressamente dalla successione della Regione nei beni demaniali dello Stato (art. 14 Statuto). Inoltre la difesa dello Stato dà molta importanza alle disposizioni della legislazione statale che equiparano il mare territoriale al demanio marittimo e che giustificherebbero un'interpretazione estensiva della nozione di demanio marittimo, comprendente anche il mare territoriale.
In tal caso anche il mare territoriale sfuggirebbe alla competenza legislativa e amministrativa della Regione, in materia di pesca.
Queste argomentazioni, come é stato osservato, partono dal
presupposto che la pesca nelle acque pubbliche sia un
uso del demanio idrico interno e marittimo o comunque che la potestà normativa
in materia di pesca dipenda dalla titolarità del diritto sul bene demaniale.
Perciò non importa se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno e neppure se si tratti di acque del mare territoriale o di acque del demanio marittimo: fra l'altro la pesca é normalmente libera anche nelle acque che fanno parte del demanio marittimo.
Poiché la potestà normativa in materia di pesca é statutariamente attribuita alla Regione autonoma della Sardegna senza limitazione alcuna, salvo le limitazioni delle norme costituzionali, la legge regionale in materia contiene una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale.
Neppure può dirsi che il mare territoriale sia una nozione rilevante nel caso, per stabilire i limiti territoriali dell'efficacia della legge regionale. Anche se il mare territoriale non facesse parte del territorio della Regione a tutti gli effetti della competenza regionale, l'attribuzione alla Regione dei poteri legislativi ed amministrativi relativi alla pesca marittima importa che la disciplina regionale in materia debba estendere la propria efficacia fino all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato.
Del resto questa conclusione é conforme alla disciplina legislativa statale perché la questione non si pone in termini diversi per le province, che sono del pari enti autarchici territoriali e che attualmente esercitano il proprio potere per la disciplina della pesca, sul mare territoriale che circonda il territorio dello Stato non ancora organizzato in regioni a statuto ordinario (v. D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, chiaramente nell'art. 8).
Ciò posto, bisogna tuttavia
aggiungere in primo luogo che in mancanza di norme d'attuazione e trattandosi
d'una legge regionale priva di qualsiasi coordinazione con la legislazione
statale e che si limita a ricalcare le norme statali, sostituendo semplicemente
In secondo luogo l'amministrazione statale conserva sul demanio marittimo tutti i poteri che le rinvengono dall'essere questi beni pubblici di sua spettanza, così come rimangono immutati i poteri statali sul mare territoriale: da ciò potranno derivare particolari limitazioni ai poteri regionali in materia di pesca marittima quando ciò sia richiesto dalle esigenze di tutela degli interessi pubblici che sono inerenti alla demanialità dei beni o al potere dello Stato sul mare territoriale.
Infine
Ciò posto,
Per quanto riguarda il n. 1 dell'art. 2,
che prevede il parere delle Capitanerie di porto per le autorizzazioni alla
pesca marittima con generatori autonomi, aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico, il ricorso é da respingersi.
Il rilievo del ricorrente circa l'illegittimità dell'attribuzione di funzioni
ad un organo statale qual é il Capitano del porto in virtù d'una legge
regionale, sembra superato dal fatto che una identica
norma (art. 4) trovasi nel D.P.R. 13 luglio 1954, n.
Anche il rilievo relativo al n. 2 dell'art. 2 non é fondato. La materia della sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con mezzi o materie proibite, rientra senza dubbio nella competenza della Regione e il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 Cod. proc. pen. a coloro che sono preposti a questa vigilanza non implica affatto attività legislativa della Regione in materia processuale penale perché questa qualifica deriva direttamente agli agenti regionali proprio dall'art. 221 Cod. proc. pen. che l'attribuisce, in genere, "nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti a tutte le altre persone incaricate di ricercare e d'accertare determinate specie di reati". Del resto, ai sensi dell'art. 31 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sulla pesca, "le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese agenti giurati per concorrere alla sorveglianza della pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private". Inoltre una norma dello stesso tenore relativa agli agenti nominati dalle province, trovasi nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Quanto al n. 3 dell'art. 2 non é giustificata l'impugnazione relativa a quella parte del suddetto articolo che riproduce
la norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 747 del 1954, riguardo alla quale, del
resto, il ricorrente non muove lagnanza. É invece fondata la
censura di legittimità costituzionale là dove il n. 3 sancisce: "Per le
infrazioni alle suddette deliberazioni, nei casi in cui esse importino
limitazione o condizioni, si applica l'ammenda nella misura determinata
dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1934, n. 747, da lire 1.
Deve essere accolto per le stesse ragioni il ricorso relativamente all'ultima parte del n. 4 dell'art. 2:
"Per le infrazioni relative a dette limitazioni si applica l'ammenda nella
misura determinata dal combinato disposto degli artt.
8 e 9 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, da lire 1.
É invece infondato, per le considerazioni di carattere generale esposte preliminarmente, il ricorso relativamente all'art. 3 che é stato impugnato limitatamente alle parti che "attribuiscono competenza o potestà legislativa alla Regione nel predetto esercizio di funzioni in materia di pesca nelle acque marittime". A prescindere dal fatto che trattasi evidentemente d'attribuzione di competenza amministrativa e non legislativa e che non spetta alla Corte determinare a quali parti dell'articolo si riferisca la generica impugnazione, cade il fondamento dell'impugnazione stessa, perché é stato riconosciuto alla Regione la competenza legislativa in materia di pesca marittima.
Naturalmente restano fermi, come é stato detto, i poteri che spettano allo Stato per fini diversi dalla pesca e quelli inerenti alla titolarità del demanio marittimo. É da ritenersi altresì infondato il ricorso riguardo all'art. 4: "si applicano integralmente le norme di cui agli articoli 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, e quelle di cui al D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449", in quanto trattasi d'un richiamo che nulla aggiunge e nulla toglie alla disciplina legislativa esistente in virtù di queste norme.
Ed infine, quanto all'art. 5, che prevede la delega alle province e ai comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale, la questione di legittimità costituzionale era stata proposta limitatamente alla materia della pesca in acque marittime e cade perciò per le considerazioni preliminari al riguardo, così come é stato osservato relativamente all'art. 3.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 3, parte seconda: "Per le infrazioni alle
suddette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o
condizioni, si applica l'ammenda nella misura determinata dall'art. 8 del
D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, da lire
dichiara altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, all'art. 2, numeri 1, 2, 3, parte prima, 4, parte prima, e agli artt. 3, 4 e 5 della suddetta legge, ai sensi e nei limiti della motivazione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.