SENTENZA N. 21
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge regionale sarda approvata dal Consiglio
regionale della Sardegna il 27 maggio 1955 e riapprovata il 16 marzo 1956,
contenente norme intese a disciplinare il razionale sfruttamento delle piante
di sughero, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso
notificato il 4 aprile 1956, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 14 aprile 1956 ed iscritto al n. 52 del Reg.
ric. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del
14 novembre 1956 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Achille Salerni per il
ricorrente e gli avversti Egidio Tosato e Pietro Gasparri per
Ritenuto in fatto
Il
Consiglio regionale della Sardegna approvò il 27 maggio 1955 una legge
contenente una serie di norme intese a disciplinare il razionale sfruttamento
delle piante di sughero, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o non
sottoposta a vincolo idrogeologico.
L'art.
8 della legge, che forma oggetto del presente giudizio, dispone: "Per le
infrazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano la procedura e
le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardante i reati
commessi a danno dei soprassuoli vegetanti su terreno soggetto a vincolo
idrogeologico".
Ai
sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per
Nella
seduta del 16 marzo 1956 il Consiglio regionale approvò di nuovo, a maggioranza
assoluta dei propri componenti, la legge del 27 maggio 1955.
Questa
nuova deliberazione venne comunicata, con nota del 20 marzo 1956, dal
Rappresentante del Governo nella Regione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.
Il
Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 marzo 1956 deliberò di proporre
ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale del suindicato art.
8.
Nel
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente notificato al
Presidente della Giunta regionale sarda e depositato nella cancelleria della
Corte, si sostiene che
In
via del tutto subordinata si deduce nel ricorso che, essendo vietata in materia
penale ogni applicazione estensiva, non si possono far rientrare sotto le
disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ipotesi diverse da quelle che
vi sono espressamente previste, come ha fatto l'impugnato art. 8 della legge
sarda del 27 maggio 1955 - 16 marzo 1956.
In
seguito a deliberazione della Giunta regionale sarda del 9 aprile 1956, con la
quale si stabilì di resistere al ricorso suddetto, il Presidente della Giunta,
rappresentato dagli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri,
si costituiva in giudizio presentando le proprie deduzioni in una memoria nella
quale si nega la fondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
-
non é dimostrato che nell'art. 25 della Costituzione la parola
"legge" sia adoperata nel significato ristretto di legge statale. Una
simile interpretazione non sarebbe giustificata nemmeno se il legislatore costituente
avesse inteso riferirsi non alla legge in senso sostanziale o materiale, ma
alla cosiddetta legge formale, perché anche le leggi emanate dalle Regioni -
quanto meno quelle emanate dalle Regioni ad autonomia speciale - rientrano
nella categoria delle leggi formali;
-
altro é parlare di "materia" nel senso di oggetto della disciplina
normativa, altro é parlare di "materia" con riferimento al tipo di
norma che può essere adottato per la disciplina di un determinato oggetto. Dal
fatto, perciò, che negli articoli dello Statuto regionale, dove sono elencate
le materie su cui
-
non si contesta che siano riservati allo Stato la configurazione e il
trattamento delle "figure criminose generali", come l'omicidio e il
furto. Ma ciò non esclude che
-
non si vede, d'altra parte, quali "norme penali in bianco" della
legislazione statale possano servire a garantire l'osservanza delle leggi
regionali. Una corretta interpretazione porta ad escludere che queste leggi
possano essere comprese fra i provvedimenti menzionati dall'art. 650 Cod. pen., cui si riferisce,
evidentemente, nel suo ricorso
-
quanto al motivo subordinato del ricorso, esso é frutto di confusione fra i
concetti giuridici dell'applicazione analogica e del rinvio.
Alla
pubblica udienza del 14 novembre 1956 il sostituto avvocato generale dello
Stato Achille Salerni per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri
per il Presidente della Giunta regionale sarda hanno svolto ampiamente i motivi
delle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
Il
potere legislativo penale appartiene soltanto allo Stato, principalmente in
virtù di un principio generale che trova fondamento soprattutto nella
particolare natura delle restrizioni della sfera giuridica che si infliggono
mediante la pena. La quale incide sugli attributi e beni fondamentali della
persona umana, in primo luogo sulla libertà personale; onde la necessità che
tali restrizioni siano da stabilirsi in base a una generale e comune
valutazione degli interessi della vita sociale, quale può essere compiuta
soltanto dalla legge dello Stato.
Il
principio discende inoltre da altri criteri informatori della Costituzione,
quali sono consacrati nelle norme generali, e nell'art. 3, che garantisce
l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e nell'art. 5, che consacra
l'unità politica dello Stato proclamando che
La
competenza esclusiva dello Stato a legiferare in un campo, che attiene a quella
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo che
Si é
osservato che questa disposizione é diretta ad affermare il principio della
irretroattività della legge penale; ma il fatto che il 2 comma dell'art. 25
affermi questo principio non porta alla conseguenza e non esclude che
contemporaneamente ne ha affermato un altro, quello della riserva della legge
statale.
In
proposito si obietta: che tale disposizione parla genericamente di
"legge"; che sono leggi formali non soltanto quelle statali ma anche
quelle regionali; e che perciò la norma contenuta nell'art. 8 della legge sarda
impugnata non é in contrasto con la disposizione dell'art. 25 della
Costituzione, giacché é stata emanata con "legge".
Su
questo punto specifico, in un caso simile all'attuale rispetto alla portata
della parola "legge" adoperata dall'art. 108, comma 1, della
Costituzione,
Che
allo stesso modo debba intendersi la parola "legge" quando é
adoperata nell'art. 25, comma 2, risulta dalla natura dei diritti che da esso
vengono toccati, ed é comprovato dalla portata inequivocabile che ha la stessa
parola "legge" quando é adoperata negli altri due commi dell'art. 25,
che trattano di materie le quali attengono a diritti fondamentali di libertà, e
che perciò sicuramente rientrano nella sfera di competenza dello Stato
"uno e indivisibile".
Nel
comma 1, dell'art. 25 si prescrive che "nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge", e nel terzo comma che
"nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge". E se si esaminano tutti gli altri articoli della
Costituzione, nei quali si rinvia puramente e semplicemente alla
"legge" la disciplina dei diritti individuali e delle funzioni e
potestà degli organi costituzionali dello Stato, si vede che essi si riferiscono
sempre alla "legge statale".
In
base dunque ai principi generali contenuti nelle disposizioni degli artt. 3 e 5 della Costituzione e al principio specifico
dettato dall'art. 25, comma 2, si può affermare che la disciplina del potere
punitivo resta riservata allo Stato, e che é del tutto preclusa alle Regioni,
sia a quelle ad ordinamento comune, sia a quelle a statuto speciale.
Soltanto
una deroga espressa avrebbe potuto o potrebbe limitare l'efficacia di questo
principio; ma né nella Costituzione per le Regioni ad autonomia ordinaria, né
nello Statuto speciale per
Per
limitare la portata di tale principio é stato addotto che
Si
arriverebbe così a riconoscere indirettamente alle Regioni, sia pur
limitatamente al campo contravvenzionale, una potestà
legislativa attinente al magistero penale, quella potestà che é ad essa
completamente preclusa dai principi affermati negli artt.
3, 5 e 25 della Costituzione, e che non é ad alcuna di esse attribuita né dallo
Statuto sardo né dagli altri Statuti speciali.
Orbene
una tale potestà non può venire attribuita e riconosciuta indirettamente alle
Regioni, ricorrendo a distinzioni e a configurazioni di istituti non previsti
nell'ordinamento costituzionale, ed anzi con esso addirittura contrastanti.
Va
rilevato anzitutto che nel sistema della autonomia regionale é
Va
altresì rilevato che non é esatto distinguere tra diritto penale
"generale" e diritto penale "speciale", perché il diritto
penale é unico, sia rispetto all'essenza, al contenuto ed alle finalità del
magistero punitivo, sia riguardo alla fonte da cui unicamente promana (lo Stato
sovrano) ed al sistema con cui soltanto può esserne regolata la disciplina (con
legge statale).
E se
il potere punitivo compete esclusivamente allo Stato, non é possibile
riconoscerne alla Regione una parte, sia pur limitata al campo contravvenzionale, perché il diritto penale comprende anche
questa parte.
Né é
possibile ridurre la portata di questo principio sotto un altro profilo,
cercando quasi di declassare le sanzioni penali dettate dalle Regioni, come
quella dell'art. 8 della legge sarda impugnata, dalla categoria delle norme
penali vere e proprie in un'altra categoria di norme che stabilirebbero
sanzioni unicamente amministrative in quanto fondate su potestà amministrative;
e ciò perché ogni norma che prevede la comminazione di una pena contiene una
sanzione penale ed ha inconfondibilmente il carattere di norma penale.
E la
difesa della Regione davanti alla Corte, nella memoria a stampa e nella
discussione orale, ha insistito nel rilevare che la disciplina di una materia
di competenza della Regione (come nella fattispecie la disciplina tecnica ed
amministrativa dello sfruttamento delle piante da sughero che rientra nella
materia "agricoltura e foreste" di competenza della Regione in base
all'art. 3, lett. d, dello Statuto) "rimarrebbe priva di ogni efficacia,
se al legislatore regionale fosse precluso di munirla di sanzioni, le quali non
possono essere che punitive".
Ma
tale assunto é inaccettabile, non solo perché contrasta con i principi
costituzionali sopra esposti, ma anche perché non corrisponde alla realtà della
situazione giuridica riguardante i modi di assicurare l'efficacia delle leggi
regionali.
Non
é esatto che solo con le sanzioni penali si potrebbe provvedere all'osservanza
delle leggi regionali, e che queste rimarrebbero prive di efficacia se non
potessero venire dotate di tali sanzioni.
All'infuori
delle sanzioni penali ve ne sono infatti altre che
Né
possono aver peso in questa sede i rilievi e le preoccupazioni largamente
avanzate dalla difesa della Regione: circa la inapplicabilità in caso di
violazione delle leggi regionali delle sanzioni penali, che l'art. 650 del
Codice penale commina non riguardo alla inosservanza di una legge, sibbene per la inosservanza di "un provvedimento
legalmente dato dalla autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene"; e circa la condizione di
inferiorità in cui le Regioni si trovano rispetto alle Province ed ai Comuni,
per il fatto che non possono ritenersi estensibili alle leggi regionali le
garanzie penali contenute nella vigente legislazione dello Stato in ordine alle
violazioni dei regolamenti delle Province e dei Comuni.
L'art.
8 della legge sarda impugnata viola il suesposto principio, giacché commina una
sanzione penale, disponendo che per la infrazione delle disposizioni degli
articoli precedenti "si applicano la procedura e le sanzioni previste dal
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardanti i reati commessi a danno dei
soprassuoli vegetanti su terreno soggetto a vincolo idrogeologico".
Il
carattere penale delle sanzioni in questione é reso palese dal testo stesso
dell'art. 8, e più esplicitamente ancora dal testo delle norme richiamate del
R.D. 30 dicembre 1923, del quale basta qui citare gli artt.
24, 26, 27, 28 da una parte e l'art. 34 dall'altra, tutti collocati nel capo
II, col titolo "Disposizioni penali e di polizia".
L'art.
24 dispone che "il proprietario o possessore di terreni vincolati, il
quale non osservi le norme emanate... incorrerà nella ammenda da lire... a
lire...". Gli artt. 26, 27 e 28 comminano per
altri contravventori e per altre infrazioni "pene pecuniarie".
Riferendosi
all'ammenda ed in genere alle pene pecuniarie previste nel decreto, l'art. 34
detta:
"Le
pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno nel caso di non
effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare,
osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice penale".
Questi
riferimenti sono più che sufficienti per comprovare che le sanzioni previste
dall'art. 8 della legge regionale impugnata hanno carattere di sanzioni penali.
E
siccome la disciplina del potere penale é riservata completamente alla legge
dello Stato, é evidente che
Data
la validità del motivo principale del ricorso, non occorre far luogo all'esame
dell'altro motivo che la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva
addotto in via del tutto subordinata.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie
il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge approvata il 27 maggio
1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna,
relativa alla "disciplina dello sfruttamento delle piante da
sughero".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO
- Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.