SENTENZA N. 20
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,
Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal
Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1956,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 successivo ed
iscritto al n. 51 del Reg. ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito della deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2
dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di Commissioni
tributarie.
Udita
nell'udienza
pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito l'avvocato Francesco
Santoro Passarelli per la
Regione siciliana ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Dario Foligno.
Ritenuto in fatto
Con
decreti in data 17 e 28 aprile, 12 e 30 maggio, 30 giugno 1952, l'Assessore per le
finanze della Regione siciliana disponeva la nomina di componenti di varie
Commissioni provinciali per le imposte dirette e indirette e di una Commissione
censuaria provinciale nel territorio della Sicilia per il quadriennio 1949 - 52, in sostituzione di
componenti deceduti o cessati dalla carica. Il competente ufficio della Sezione
di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana con nota di osservazioni del 18
agosto 1952 restituiva alla Regione non registrati i detti decreti, rilevando
come, dato il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie, dovesse
ritenersi di esclusiva competenza dello Stato il relativo potere di
organizzazione, in cui rientra la nomina dei loro componenti, e quindi
dovessero ritenersi tuttora operanti le disposizioni legislative dello Stato
che attribuiscono tale nomina al Ministro delle finanze. Avendo l'Assessore per
le finanze replicato a tali rilievi dell'Ufficio, il Presidente della Corte dei
conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n.
161, considerando che si rendesse necessaria la risoluzione di una questione di
massima di particolare importanza, deferiva la deliberazione sul visto e la
registrazione dei decreti, di cui trattasi, alla Sezione centrale di controllo
della Corte dei conti di Roma.
Questa
nell'adunanza del 2 dicembre 1954 deliberava di ricusare il visto e la
registrazione dei detti decreti dell'Assessore per le finanze, ritenendo che le
Commissioni tributarie hanno la natura di giurisdizioni speciali amministrative
e che, spettando allo Stato il potere di organizzazione degli organi
giurisdizionali, nel quale é compresa la concreta costituzione degli organi,
che si attua con la nomina dei componenti, in mancanza di una norma che abbia
spostato dallo Stato alla Regione la competenza per la nomina dei componenti
delle Commissioni tributarie, questa non può essere fatta dalla Regione senza
intaccare la sfera di competenza dello Stato.
Successivamente,
su richiesta della Giunta della Regione siciliana, le Sezioni riunite della
Corte dei conti per la Sicilia
ordinarono la registrazione con riserva dei decreti dell'Assessore delle
finanze relativi alle nomine di componenti di Commissioni tributarie.
Il
Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta stessa
del 7 gennaio 1956, nel termine previsto dalla seconda disposizione transitoria
della legge 11 marzo 1953, n. 87, proponeva ricorso alla Corte costituzionale
per il regolamento di competenza in relazione al conflitto di attribuzione
sorto fra la Regione
e lo Stato per effetto dei rilievi dell'Ufficio di controllo della Corte dei
conti per la Regione
siciliana in data 15 agosto 1952
in sede di restituzione dei sopra citati decreti
dell'Assessore per le finanze relativi alla nomina di componenti di Commissioni
provinciali tributarie nonché per effetto della deliberazione 2 dicembre 1954
della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, assumendosi dalla
Regione che la detta deliberazione, con l'affermare la competenza dello Stato
ad esclusione di quella della Regione siciliana in materia di nomina dei
componenti delle Commissioni tributarie, ha violato l'art. 20 dello Statuto
speciale per la Sicilia,
sul quale é fondata la competenza della Regione in tale materia.
Nel
ricorso proposto alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza la Regione chiede che la Corte dichiari la competenza
della Regione siciliana nella nomina dei componenti le Commissioni tributarie e
censuarie della Regione stessa statuendo al contempo l'illegittimità della
deliberazione della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30.
Il
ricorso della Regione, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il
20 marzo 1956, fu depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29
marzo 1956 con la procura speciale conferita dal Presidente della Regione
siciliana agli avvocati Giovanni Miele e Francesco Santoro Passarelli,
autenticata, legalizzata e contenente elezione di domicilio in Roma, e venne
iscritto al Registro ricorsi 1956, n. 51.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri si é costituito in giudizio depositando
nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1956 le proprie deduzioni,
sottoscritte dal sostituto avvocato generale Dario Foligno.
Nel
suo ricorso, la Regione
siciliana premette che il fatto che i decreti assessoriali di nomina di
componenti di Commissioni tributarie, ai quali la Sezione di controllo della
Corte dei conti aveva ricusato il visto, siano stati successivamente registrati
con riserva, non toglie la necessità che sia deciso dalla Corte costituzionale
l'insorto conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione circa la
competenza a nominare i componenti delle Commissioni tributarie. Sostiene la
ricorrente che la competenza della Regione siciliana in tale materia é fondata
sotto diversi profili: 1) in base all'art. 20 dello Statuto della Regione
siciliana, che attribuisce al Presidente e agli Assessori regionali le funzioni
esecutive e amministrative nelle materie in cui la Regione ha competenza
legislativa, fra le quali, secondo l'art. 36 dello stesso Statuto, vi é la
materia tributaria, salvo le eccezioni previste nel capoverso di detto
articolo; 2) per il carattere amministrativo e non giurisdizionale delle dette
Commissioni; 3) per la natura amministrativa della funzione che si esplica con
la nomina dei componenti di essa; 4) perché la competenza esclusiva dello Stato
per la giurisdizione non importa che siano riservati allo Stato anche quei
poteri che abbiano per oggetto l'organizzazione di essa ed i mezzi del suo
esercizio; 5) perché l'Assessorato regionale delle finanze realizza il
decentramento regionale nelle materie finanziaria e tributaria già di
competenza del Ministro delle finanze, onde all'Assessore delle finanze, in
quanto organo della Regione già esistente ed operante, sono da ritenersi
trasferite le attribuzioni già del Ministro delle finanze nelle materie
assegnate alla competenza della Regione.
L'Avvocatura
generale dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale un'eccezione di
improponibilità del ricorso, sostenendo che non é configurabile un conflitto di
attribuzione se presupposto del ricorso é che esso sia insorto tra la Regione e lo Stato in
relazione ad una manifestazione dello Stato posta in essere dalla Corte dei
conti in sede di controllo di un atto della Regione, mancando una
contrapposizione di esercizio di poteri dello Stato (attraverso la Corte dei conti in sede di
controllo) e della Regione, in quanto l'atto di controllo é una manifestazione
dello Stato ad integrazione di quella regionale.
La
stessa Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del
ricorso, in quanto non sussiste una pretesa dello Stato che abbia potuto
determinare invasione della sfera di competenza costituzionale assegnata alla
Regione. La norma dell'art. 19 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia
specificato l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello
Stato e della Regione e non soltanto enunciata la possibilità di invasione. Essendo
poi sopravvenuta la registrazione con riserva dei decreti di nomina di cui
trattasi, il dissenso fra l'organo regionale e la Corte dei conti si é risolto
a favore dell'organo della Regione e difetta, quindi, ogni presupposto di
conflitto.
Nel
merito l'Avvocatura dello Stato rileva che le Commissioni tributarie hanno,
allo stato, carattere di giurisdizioni speciali e che la Regione siciliana, non
potendo esercitare il potere legislativo in materia di giurisdizione, che é
prerogativa dello Stato, non potrebbe esercitare, in base all'art. 20 dello
Statuto speciale, quello meramente derivato di ordine esecutivo, per la nomina
dei componenti delle dette Commissioni, essendo mancato il passaggio di tale
funzione alla Regione a norma dell'art. 43 dello Statuto medesimo.
La
difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la Corte costituzionale
dichiari improponibile o inammissibile il ricorso della Regione e, in
subordine, dichiari spettare allo Stato l'attribuzione in contestazione.
La Regione, in data 1 novembre 1956, ha depositato in
cancelleria una memoria illustrativa del ricorso, nella quale esamina le due
eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato e insiste nelle
tesi svolte nel ricorso.
Alla
pubblica udienza del 14 novembre 1956 i rappresentanti delle parti hanno svolto
le rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
L'Avvocatura
dello Stato ha eccepito in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso
della Regione siciliana, sostenendo che non é configurabile il conflitto di
attribuzione fra la Regione
e lo Stato in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della
Corte dei conti, che ha ricusato il visto e la registrazione dei decreti
assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia,
perché la manifestazione (di volontà o di giudizio) della Corte dei conti
nell'esercizio delle attività di controllo é compiuta ad integrazione della
manifestazione della Regione e per lo stesso interesse della Regione.
Non
si ritiene fondata questa configurazione del rapporto fra l'atto della Regione
e l'attività di controllo esplicata su di esso dalla Corte dei conti. L'atto
amministrativo della Regione soggetto al controllo della Corte dei conti ed il
visto di legittimità, in cui questo si esplica, sono due atti emananti da due
soggetti diversi e che restano separati, quantunque il visto della Corte dei
conti sia una condizione di efficacia dell'atto regionale.
L'eccezione
di improponibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato é pertanto
da respingersi.
L'Avvocatura
dello Stato ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso perché nel caso
concreto non sussiste una pretesa dello Stato (attraverso l'organo competente a
dichiarare la volontà relativa) che abbia potuto determinare invasione della
sfera di competenza costituzionale assegnata alla Regione, laddove la norma
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto
dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato o della Regione
e non soltanto enunciata la possibilità d'invasione.
Il
presupposto del conflitto di attribuzione fra una Regione e lo Stato, quale é
definito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e per la cui risoluzione
é ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, da parte della Regione
interessata, per il regolamento di competenza, é che si abbia un atto dello
Stato che la Regione
pretenda abbia invaso la sua competenza costituzionale. L'atto dello Stato
indicato nel ricorso come quello dal quale sarebbe stata invasa la competenza
della Regione é la deliberazione 2 dicembre 1954 con la quale la Sezione di controllo della
Corte dei conti ha ricusato il visto e la registrazione ai decreti
dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana relativi alla nomina di
componenti di Commissioni tributarie in Sicilia. Esso non può qualificarsi,
agli effetti dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, un atto dello Stato
dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionale della
Regione siciliana perché la deliberazione impugnata non é un atto di nomina di
componenti di Commissioni tributarie, nomina che la Regione pretende rientrare
nella sua competenza costituzionale. Né può ritenersi il contrario per il fatto
che la Sezione
di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di
controllo, abbia motivato la ricusazione del visto con la considerazione che la
nomina dei componenti delle Commissioni tributarie non sarebbe di competenza
della Regione ma dello Stato.
L'eccezione
di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve,
pertanto, essere accolta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando
sul conflitto di attribuzione fra la
Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla Regione
siciliana col ricorso 20 marzo 1956
in relazione alla deliberazione della Sezione di
controllo della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina
di componenti di Commissioni tributarie:
respinge
l'eccezione di improponibilità dell'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara
inammissibile il ricorso della Regione siciliana.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1957.