SENTENZA
N. 10
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Blagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 11 lett. c della legge 19 gennaio 1955, n.
25 promosso con l'ordinanza 28 marzo 1956 del Pretore di Acireale nel
procedimento penale a carico di D'Agostino Salvatore, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n 149 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Elio Vitucci.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Acireale,
su denuncia dell'Ispettorato del lavoro di Catania, con decreto penale del 30
novembre 1955, condannava D'Agostino Salvatore alla pena di lire diecimila di
ammenda, quale colpevole del reato preveduto dall'art. 23 lett. b della legge
19 gennaio 1955, n. 25, in relazione all'art. 11 lett. c della stessa legge,
per avere, quale datore di lavoro, corrisposto a dieci apprendisti da lui
dipendenti salari inferiori a quello prescritto dal contratto collettivo del 25
giugno 1948.
Il D'Agostino proponeva
opposizione e, mentre dichiarava di non essere iscritto ad alcuna delle
associazioni sindacali che avevano stipulato il suddetto contratto collettivo,
denunciava la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11
lett. c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione e chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio e
l'invio degli atti alla Corte costituzionale; il P. M. si associava alla
richiesta e il Pretore, con ordinanza del 28 marzo 1956, ritenuta pertinente e
non manifestamente infondata la questione sollevata dall'imputato, disponeva la
sospensione del giudizio e l'invio immediato degli atti alla Corte
costituzionale.
La ordinanza era
regolarmente notificata il 15 aprile 1956, comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
presentato una memoria a stampa, con cui ha concluso che si dichiari
insussistente la pretesa incostituzionalità della norma legislativa impugnata.
Considerato in diritto
La proposta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 lett. c della legge 19 gennaio 1955, n.
25, sull'apprendistato, non ha fondamento, in quanto non sussiste il preteso
contrasto fra la norma stessa e l'art. 39 della Costituzione, a cui si è fatto
richiamo nella denuncia di incostituzionalità.
La illegittimità costituzionale
deriverebbe da ciò: che la norma legislativa impugnata considererebbe come
penalmente sanzionabile la inosservanza delle disposizioni contenute nei
contratti collettivi così detti post - corporativi, contro quanto dispone
l'art. 39 della Costituzione, che non attribuisce efficacia obbligatoria erga
omnes ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali di
fatto attualmente esistenti. Per valutare la sussistenza del lamentato
contrasto posto a base della enunciata illegittimità costituzionale è
necessario anzitutto tener presente che nel nostro ordinamento giuridico si
possono attualmente distinguere tre specie o tipi di contratti collettivi.
Una prima specie è
costituita dai cosiddetti contratti corporativi, formati anteriormente al 1944
dalle associazioni sindacali riconosciute, alle quali era attribuito un potere
di rappresentanza di diritto pubblico delle categorie a cui essi si riferivano,
nonché un potere normativo nel regolamento collettivo dei rapporti di lavoro
relativi alle categorie stesse.
Con la soppressione di
tali associazioni sindacali e dei poteri in diritto pubblico ad esse conferito,
nonché con la soppressione dell'intero ordinamento corporativo (D.L. 23
novembre 1944, n. 369), venne però espressamente conservata la efficacia, sia
pure transitoria, dei contratti collettivi già formati, i quali hanno perciò
mantenuto l'impronta di diritto pubblico che avevano in sé e la loro
inderogabilità per tutti gli appartenenti alle categorie a cui si riferivano.
Per la inosservanza delle norme contenute in questi contratti collettivi è
stata ritenuta ancora applicabile la sanzione penale preveduta nell'art. 509
Cod. penale.
L'efficacia obbligatoria
dei contratti collettivi erga omnes, cioè "per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce", è oggi
espressamente riconosciuta anche dalla Costituzione (art. 39), ma nei riguardi
dei contratti collettivi formati dai sindacati registrati e con la procedura
ivi indicata. Comunque, la nuova disciplina della organizzazione sindacale non
ha ancora avuto la sua attuazione nella legge. Pertanto questa seconda specie
di contratti collettivi esiste per ora solo come possibilità astratta. In
questa fase transitoria possono essere stipulati soltanto contratti collettivi
cosiddetti di diritto privato: e questa terza specie ha provocato questioni
molto dibattute sulla efficacia delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi stessi e sui limiti oggettivi e soggettivi di tale efficacia.
Da queste premesse
consegue che il problema della legittimità costituzionale della norma impugnata
avrebbe ragione di essere soltanto nel caso in cui la norma stessa riconoscesse
l'efficacia obbligatoria erga omnes anche per i contratti collettivi
attualmente stipulabili e comunemente qualificati come contratti collettivi di
diritto privato. Solo in tal caso, infatti, potrebbe essere prospettata la
incompatibilità tra la norma giuridica di cui viene denunciata la
incostituzionalità e l'art. 39 della Costituzione, giacché verrebbero ad essere
riconosciuti oneri ed obblighi a carico degli appartenenti a determinate
categorie di datori di lavoro o di lavoratori anche se non iscritti ai
rispettivi sindacati professionali prima che venga disciplinata
legislativamente - come vuole la Costituzione - la nuova organizzazione
sindacale e vengano poste le condizioni della efficacia cogente dei contratti
collettivi nei riguardi di tutti gli appartenenti alle rispettive categorie.
Ma questo presupposto
non sussiste, perché l'art. 11 lett. c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che
ha formato oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale, non contiene
affatto una dichiarazione di obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto
privato per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie dei sindacati
stipulanti. La norma stessa, invece, nell'enunciare l'obbligo di osservare la
disciplina collettiva del lavoro, contiene un riferimento generico ai contratti
collettivi senza alcuna specificazione.
Conseguentemente la
norma denunciata contiene soltanto un riferimento generico, che lascia immutata
la situazione attuale, senza che vi si possa riscontrare né nella sua
formulazione espressa, né implicitamente, un contrasto qualsiasi con la norma
costituzionale enunciata nell'art. 39 della Carta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale
del 28 marzo 1956 in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio
1957.
Enrico DE NICOLA -
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI -
Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Blagio
PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.
Presidente DE NICOLA
Relatore BATTAGLINI