SENTENZA N. 9
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELLI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 31 dicembre 1954, n. 147, contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate".
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il ricorrente e gli
avvocati Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana
il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria il 21 marzo 1956, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo Stato e
L'Avvocatura sostiene che, con l'accennato decreto, sarebbero state violate le norme contenute negli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto regionale, nonché quelle contenute negli artt. 23 e 119 della Costituzione, e si sarebbe perciò invasa la competenza dello Stato in materia tributaria. Ciò perché alla Regione non sarebbe riconosciuta potestà normativa, né primaria né concorrente, in materia di tributi erariali: né, in base agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, che contengono norme tassative, e neppure in base all'art. 36. Sarebbe ad essa assegnata soltanto competenza a deliberare circa tributi propri.
L'Avvocatura dello Stato aggiunge che non potrebbe riconoscersi neanche potestà amministrativa in base all'art. 20, perché, questo, nella prima parte del primo comma, non menziona l'art. 36; e che comunque, non essendo state ancora emanate, nella speciale materia, norme direttive da parte del Governo, non potrebbe ammettersi la possibilità, da parte della Regione, di svolgere attività amministrativa con riferimento all'ultima parte del primo comma dello stesso art. 20.
L'Avvocatura dello Stato chiede che
Con la memoria, depositata il 4 ottobre 1956, la difesa dello
Stato illustra le tesi accennate nel ricorso. In ordine alla potestà normativa,
ribadito il carattere tassativo delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15
e 17, scendendo all'esame dell'art. 36 dello Statuto siciliano, osserva che
detta norma (di non chiara formulazione per difetto di connessione logica fra i
suoi due commi), collocata fra le disposizioni concernenti le entrate della
Regione, non potrebbe correttamente riferirsi, nel primo comma, se non ai
tributi propri della Regione, che questa può deliberare nell'ambito e per
effetto della sua autonomia, e a quelli predeterminati dallo Stato. A questa
interpretazione, si dovrebbe pervenire, secondo la difesa dello Stato,
anzitutto in base ad un necessario coordinamento col sistema della
Costituzione, unitariamente considerato, e più precisamente con l'art. 119; il
quale, dettando norme di carattere generale e fondamentale, applicabili a tutte
le Regioni e quindi anche a quelle a statuto speciale, dispone, nel primo
comma, che "le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni". Ed aggiunge, nel secondo comma,
che "alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni, per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali". L'Avvocatura non esclude che a queste
statuizioni possano eventualmente derogare gli statuti speciali, ma la deroga
dovrebbe risultare da un'espressa disposizione che, nella specie, non
sussisterebbe. L'interpretazione anzidetta, d'altra parte, sarebbe confermata
dal raffronto con gli altri statuti speciali, per
L'esclusione di potestà normativa riguardo ai tributi erariali porterebbe inoltre, secondo l'assunto della difesa dello Stato, alla esclusione di attività amministrativa primaria nella stessa materia. Attività che non sarebbe consentita dalla prima parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto regionale, perché la norma richiama espressamente soltanto le materie indicate negli artt. 14, 15 e 17. Sarebbe quindi legittima unicamente l'attività amministrativa decentrata, ai sensi della seconda parte dello stesso primo comma, vale a dire in conformità alle direttive del Governo dello Stato.
La difesa del ricorrente deduce infine che, in ogni caso,
anche se si ammettesse, per i tributi erariali, potestà normativa e
amministrativa, il provvedimento dell'Assessore dovrebbe essere sempre
annullato per difetto di potere, sia perché non si sarebbe ancora verificato il
trasferimento delle funzioni e degli uffici dallo Stato alla Regione; sia
perché
Con atto depositato nella cancelleria il 9 aprile 1956, il
Presidente della Regione, si é costituito ed ha presentato le deduzioni, nelle
quali preliminarmente si rileva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, si
contestano le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato. Si afferma al
riguardo che nella materia tributaria sarebbe attribuita alla Regione, in base
appunto all'art. 36 dello Statuto, competenza legislativa primaria ed esclusiva
anche per quanto attiene ai tributi erariali, fatta eccezione per le imposte di
produzione e per le entrate dei tabacchi e del lotto; nonché, in forza sempre
dell'art. 36, potestà amministrativa. Questa - si aggiunge - dovrebbe
riconoscersi anche se la competenza normativa regionale fosse soltanto
concorrente con quella dello Stato, in base all'art. 17 lett. i dello Statuto,
o comunque in base all'ultima parte del primo comma dell'art.
Nella successiva memoria, depositata il 4 ottobre 1956, la difesa della Regione deduce, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso, perché notificato nei termini prescritti al Presidente della Giunta regionale, ma non all'Assessore per le finanze, che ha emanato l'atto impugnato. Fa rilevare in proposito, che la notificazione al Presidente sarebbe stata ritualmente eseguita, qualora si fosse trattato di questioni di legittimità costituzionale attinenti alle leggi o agli atti aventi valore di legge, ma non quando, come nella specie, l'impugnazione, per difetto di potere, riguarda un atto particolare emanato da altra autorità della Regione.
La difesa della Regione deduce altresì che una delle argomentazioni prospettate dalla difesa dello Stato riguarda l'ipotesi che l'atto impugnato sia stato emanato in base alla disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano; disposizione che consente alla Regione di svolgere attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. E poiché, a quanto sostiene la difesa della Regione, nel ricorso si afferma che "tale attività dovrebbe essere svolta nell'ambito e con l'osservanza delle leggi dello Stato, cosa che nella specie non risulta fatta", si dovrebbe ritenere che il motivo così formulato sarebbe inammissibile, in quanto denuncerebbe una violazione di legge in stretto senso, non deducibile in sede di impugnazione per difetto di potere costituzionale. E, nell'ambito di una violazione di legge, in senso stretto, si resterebbe anche sotto altro profilo; in quanto cioè, essendo le direttive del Governo costituite dal complesso delle leggi emanate dallo Stato nella materia, nel ricorso si prospetterebbe l'inosservanza di norme non aventi efficacia costituzionale.
Che se poi fosse fondata l'opinione, espressa dal ricorrente, che l'attività amministrativa svolta, in base all'ultima parte del primo comma dell'art. 20, sarebbe attività statale delegata, non potrebbe configurarsi un conflitto di attribuzione, perché si verificherebbe l'ipotesi di conflitto fra due organi amministrativi dello Stato, dovendosi appunto, in tal caso, considerare come organo statale l'Assessore della Regione.
Per quanto concerne il merito, la difesa della Regione nella predetta memoria, a conferma delle tesi già enunciate, deduce in sintesi quanto segue:
La potestà normativa in ordine a tutti i tributi, anche
erariali, sarebbe attribuita alla Regione siciliana dall'art. 36 dello Statuto,
approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2. Onde non sarebbe
abrogato dall'art. 119 della Costituzione, trattandosi di norma successiva, e,
comunque, di carattere speciale. Ed appunto, nel primo comma dell'art.
Tutto ciò troverebbe conferma nei provvedimenti legislativi
emanati dalla Regione e non impugnati dal Governo; fra questi la legge
regionale 1 luglio 1947, n. 2, che autorizza la riscossione per conto della
Regione di tutti i tributi e delle altre entrate già di spettanza dello Stato,
con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli
dei tabacchi e del lotto, presupponendo il potere legislativo della Regione ai
sensi dell'art. 36 dello Statuto; la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, che
ha temporaneamente recepito, nelle materie di competenza regionale, la
legislazione statale in vigore fino al 21 maggio 1947; recezione che dovrebbe intendersi
riferita anche alla materia tributaria, ferma l'eccezione per i tributi sopra
indicati; ed infine il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13
aprile 1948, n. 507, nel quale, disponendosi che
Circa i limiti della potestà normativa tributaria, la difesa della Regione sostiene che, per stabilirli, non si potrebbe far richiamo alle disposizioni degli artt. 14 e 17; bensì fondarsi sempre sull'art. 36 che ha carattere autonomo. Il quale peraltro non pone al riguardo alcun vincolo, a differenza dell'art. 119 della Costituzione e delle norme contenute negli altri statuti speciali; onde i limiti sarebbero quelli che implicitamente é dato desumere dai caratteri generali della legge siciliana, vale a dire la subordinazione alla Costituzione e la efficacia territoriale limitata alla Sicilia. Altri limiti non sarebbero consentiti dato che, nella materia tributaria, sussisterebbe una riserva a favore della Regione ed una separazione di competenza legislativa fra Stato e Regione.
Coerentemente alla potestà legislativa si dovrebbe riconoscere alla Regione anche la competenza ad emanare provvedimenti amministrativi, sia in base al principio generale stabilito nell'art. 118 della Costituzione circa la coincidenza dell'attività amministrativa con la potestà legislativa (coincidenza rispondente anche alle esigenze del decentramento), sia in base allo stesso art. 36, che, stabilendo i mezzi per provvedere al fabbisogno finanziario della Regione, autorizzerebbe, per logica coerenza, anche l'esercizio di attività amministrativa, per attuare in concreto le norme legislative. Né, d'altra parte, questa attività sarebbe da escludere per il fatto che l'art. 36 non é richiamato nell'art. 20, posto che questo non fa che applicare, nelle materie ivi indicate, il principio, già accennato, della necessaria correlazione fra attività legislativa e attività amministrativa.
La difesa della Regione aggiunge, in via subordinata, che,
anche prescindendo dalle considerazioni anzidette, la potestà amministrativa
degli organi regionali troverebbe fondamento nello stesso art.
Per quanto concerne poi il provvedimento dell'Assessore delle finanze, ora impugnato, la difesa della Regione fa notare che esso, pur riguardando in parte la misura dell'imposizione, in parte l'accertamento e in parte la riscossione, sarebbe da considerare dal punto di vista formale, come un atto regolamentare avente base nell'art. 36; ciò sul riflesso che, se questa norma contiene l'attribuzione di un potere legislativo, a maggior ragione potrebbe giustificare l'attività deliberativa degli organi regionali, quando si tratti di provvedimenti di carattere esecutivo.
Dal punto di vista del contenuto, d'altra parte, la competenza regionale in materia di accertamento sarebbe costantemente riconosciuta dagli statuti regionali, anche nei casi in cui spettano alla Regione soltanto quote di tributi erariali.
Considerato in diritto
Come si é accennato, la difesa della Regione ha dedotto preliminarmente l'irricevibilità del ricorso perché notificato, nei termini prescritti, al Presidente della Giunta regionale, ma non all'Assessore per le finanze che ha emanato il provvedimento impugnato.
L'eccezione non é fondata. L'art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87, riguardante i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra
Regioni, dispone, nel quarto comma, che il ricorso é proposto per lo Stato, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e, per
É pure da tener presente che, secondo l'art. 27 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso previsto
negli artt. 39 e 42 della legge n. 87 del 1953 deve essere notificato al
Presidente del Consiglio dei Ministri, salvi i casi in cui egli sia il
ricorrente; cioè all'organo che rappresenta il Governo. Il che importa,
coerentemente, che il ricorso debba essere notificato al Presidente della
Giunta regionale, quale organo, nell'ambito della Regione, costituzionalmente
qualificato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ad assumerne la
rappresentanza particolarmente nelle questioni, come la attuale, in cui si
discute dei limiti della competenza fra lo Stato e
Si é pure accennato in precedenza che la difesa della Regione, riferendosi ad alcune argomentazioni del ricorrente, deduce l'inammissibilità di un motivo del ricorso, in quanto, come sarebbe formulato, denunzierebbe, sotto tre aspetti, non già il difetto di competenza costituzionale dell'Assessore, bensì una violazione di legge in stretto senso, non prospettabile in sede di conflitto di attribuzione.
Anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
É da osservare che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato il conflitto in quanto l'Assessore regionale era privo di qualsiasi potere per emanare il decreto in materia di imposta sull'entrata. Ciò sia perché, alla Regione, in base all'art. 36 dello Statuto, non potrebbe essere riconosciuta potestà normativa e quindi anche amministrativa ed esecutiva, salvo che per i tributi propri e per quelli predeterminati dallo Stato; sia perché l'esercizio dell'attività amministrativa non potrebbe neppure ricollegarsi all'ultima parte del primo comma dell'art. 20, poiché, come si legge testualmente nelle deduzioni dell'Avvocatura, "tale attività potrebbe essere svolta unicamente secondo le direttive del Governo dello Stato, che, nella materia tributaria, non sono state ancora impartite".
É chiaro perciò che, con l'accenno all'ultima parte del primo comma dell'art. 20, si é inteso dedurre dal ricorrente non già l'inosservanza delle direttive del Governo, ma piuttosto che, non essendo impartita alcuna direttiva, ai sensi della ricordata disposizione, mancava, anche sotto questo aspetto, nell'organo regionale, qualsiasi potere che legittimasse l'esercizio dell'attività amministrativa nella materia tributaria. Si é inteso cioè sostenere che l'Assessore per le finanze, emanando il decreto impugnato, non aveva rispettato, sotto qualsiasi profilo, i limiti posti alla sua attività amministrativa dalle leggi costituzionali.
Questi rilievi sono sufficienti per affermare la competenza di questa Corte, con riguardo all'oggetto della contestazione, nei limiti in cui é stata dedotta nel ricorso.
Nel merito si prospettano le seguenti questioni: se, e in quali limiti, debba riconoscersi alla Regione siciliana potestà normativa, non soltanto per i tributi propri, ma altresì per i tributi erariali; se, per conseguenza, agli organi regionali sia demandato l'esercizio di attività amministrativa nella stessa materia; e se, in particolare, l'Assessore per le finanze avesse il potere di emanare il decreto 31 dicembre 1954, che é stato ora impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritiene
La norma, posta sotto il titolo quinto relativo al patrimonio e alle finanze regionali, nel primo comma dispone che, al fabbisogno, si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima. Nel secondo comma aggiunge: "Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto". Queste disposizioni sono interpretate dalle parti in modo del tutto divergente. Assume infatti il ricorrente che i tributi, cui si accenna nel primo comma, sono soltanto quelli propri della Regione e gli altri predeterminati dallo Stato. Sostiene, invece, la difesa della Regione che a questa spetta potestà normativa esclusiva, anche riguardo ai tributi, fatta eccezione per le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, il regime doganale e le disposizioni generali sul controllo valutario.
Sennonché l'interpretazione restrittiva dell'Avvocatura
contrasta con il testo legislativo, che, nel primo comma, quali cespiti della
Regione, indica, con frase generica e comprensiva, i tributi dalla medesima
deliberati. Un argomento esegetico non trascurabile, contrario a tale
interpretazione, si può anche desumere dalle disposizioni contenute nello
stesso titolo quinto dello Statuto siciliano. Non soltanto infatti nel secondo
comma dell'art. 36, ma anche nell'art. 39 sono riservate esclusivamente alla
legislazione statale materie di carattere tributario. Il che lascia intendere,
sia pure in via indiretta, che la potestà normativa, di cui é cenno nel primo
comma dell'art. 36, non sia circoscritta ai tributi locali, ma possa estendersi
anche a quelli erariali non espressamente eccettuati. Ma l'esattezza di questi
rilievi é confermata da altro ordine di considerazione. Per interpretare il
significato e la portata di una norma giuridica é necessario tener conto anche
del modo e dei limiti nei quali essa ha avuto concreta attuazione. Ora,
riguardo al primo comma del ricordato art. 36, é da tener presente la
situazione derivata dall'attività legislativa, svolta dalla Regione siciliana,
relativamente a vari tributi erariali. E’ da osservare infatti che, nel non
breve periodo successivo alla emanazione dello Statuto, oltre a recepire leggi
finanziarie statali,
Ed é pure da notare che molte leggi di carattere finanziario
non sono state impugnate dallo Stato; che altre, impugnate, sono state ritenute
costituzionalmente legittime, sia pure entro certi limiti, dall'Alta Corte per
Ora questo comportamento della Regione da un lato e degli organi dello Stato dall'altro é indubbiamente significativo e induce a ritenere che, fino a quando la materia non sia compiutamente e definitivamente disciplinata, si debba riconoscere alla Regione, in base alla formulazione generica usata nel primo comma dell'art. 36, potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali, salvi i limiti di cui si farà cenno in seguito.
Potere che peraltro non può costituire, contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, una riserva legislativa a favore della medesima. Difatti la potestà di legiferare, in via esclusiva, ai termini e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto siciliano, non può essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie esplicitamente e tassativamente indicate. Il che é particolarmente giustificabile in ordine alla materia tributaria, dato che una potestà normativa, nel senso indicato, potrebbe turbare il sistema tributario dello Stato, con ripercussioni della cui gravità si rende giustamente conto anche la difesa della Regione. Ne deriva quindi che la legislazione regionale, nella materia di che trattasi, non essendo questa menzionata nell'art. 14 dello Statuto, non può avere se non carattere concorrente o sussidiario. Onde é necessario anzitutto che le leggi della Regione riguardanti i tributi rispettino, non soltanto le leggi costituzionali e i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano per la legislazione concorrente. Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio della Repubblica appartengono, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti e alle modalità della riscossione, é palese che, anche a questa esigenza, occorre sia subordinata la legislazione regionale; la quale deve essere quindi coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale; e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.
La precisazione della materia attribuita, dall'art. 36 dello Statuto siciliano, alla competenza normativa della Regione, riguardo ai tributi ed ai limiti che le leggi regionali devono rispettare, dimostra l'inapplicabilità delle disposizioni, cui si riferisce la difesa dello Stato, contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 119 della Costituzione. Nel quale, pur riconoscendosi alle Regioni autonomia finanziaria, questa é tuttavia subordinata all'emanazione di leggi statali, che ne determinino le forme ed i limiti; e si attribuiscono d'altra parte alle Regioni tributi propri e quote di tributi erariali. Ma la particolare autonomia concessa dall'art. 116 alle Regioni rette da statuti speciali importa logicamente che questi statuti, approvati con legge costituzionale, possano derogare anche a norme costituzionali di carattere generale, come quelle dell'art. 119 ora riportato. Deroga che, per quanto attiene alla legislazione tributaria, é contenuta nell'art. 36 delle Statuto siciliano, secondo l'interpretazione che, ad avviso della Corte, si deve dare a tale disposizione.
Né giova richiamare la disciplina della materia finanziaria negli altri Statuti speciali, poiché la materia é diversamente regolata, in relazione alle particolari esigenze di ciascuna Regione.
Al potere normativo attribuito alla Regione, nel senso e nei
limiti sopra indicati, segue, con necessario collegamento ed entro gli stessi
limiti, la potestà amministrativa; perché si tratta, di regola, di due attività
che procedono parallelamente in attuazione del decentramento, come espressione
dell'autonomia regionale. Non é perciò fondata l'obiezione, mossa dalla difesa
dello Stato, che la prima parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto
siciliano, attribuendo al Presidente della Regione ed agli Assessori funzioni
esecutive e amministrative, con riferimento alle materie elencate negli artt.
14, 15 e 17, escluda, per tutte le altre, la possibilità di esercitare le
funzioni stesse, se non nei casi previsti dall'ultima parte del primo comma,
cioè secondo le direttive del Governo dello Stato. É da ritenere invece, per la
ragione che si é accennata, che la prima parte del primo comma non contenga una
disposizione di carattere eccezionale, bensì l'applicazione di un principio
generale, estensibile a tutti i casi nei quali
Quanto si é finora esposto, peraltro, non esaurisce il tema
del dibattito, in relazione alla fattispecie sottoposta al giudizio della
Corte. Il riconoscimento generico infatti della potestà normativa ed
amministrativa, non importa, di per sé, anche il trasferimento automatico delle
funzioni e degli uffici statali; poiché
Non é perciò ammissibile che lo sostituisca nelle funzioni e
negli organi senza che siano intervenute, al riguardo, particolari norme
legislative. La necessità di queste norme si desume, per la materia tributaria,
anche dalle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1948,
n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo
Stato e
Ora, un'analisi della legislazione dimostra che, in varie
materie, nelle quali
Non risulta, invece, che finora siano state emanate leggi per
il passaggio dallo Stato alla Regione delle funzioni e degli uffici statali in
materia di tributi in genere e di imposta sull'entrata in particolare. É fatta
eccezione per quanto riguarda la riscossione, cui si riferisce, oltre il
decreto legislativo statale del 12 aprile 1948,n. 507, già citato, la legge
regionale 1 luglio 1947, n. 2; la quale, nel primo comma dell'art. 3, dispone
che "tutti i tributi e le altre entrate già di spettanza dello Stato, con
la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei
tabacchi e del lotto, sono, a partire da 1 giugno 1947, riscossi per conto
della Regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla
riscossione". E, nel secondo comma, aggiunge che "rispetto a tali
organi ed enti
Queste disposizioni, pertanto, e l'altra legge regionale del
20 dicembre 1947, n. 20 (di ratifica del decreto del Presidente 5 luglio 1947,
n. 14), che riguarda l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
regionale fino al 31 agosto 1947, dato l'oggetto chiaramente delimitato alla
percezione concreta dei tributi, non contengono una sistemazione completa e
definitiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e
Queste considerazioni portano a concludere che il decreto dell'Assessore per la finanza del 31 dicembre 1954, con il quale si stabiliscono speciali regimi di imposizione circa l'imposta sul l'entrata, é costituzionalmente illegittimo. Risulta infatti, anche dalle disposizioni delle leggi richiamate nell'epigrafe del decreto stesso, che l'Assessore ha esercitato facoltà che il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1940, n. 348, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra, il decreto legislativo C. P. S. 27 dicembre 1946, n. 469, e le successive leggi 7 gennaio 1949, n. 1, 29 dicembre 1949, n. 955, e 4 marzo 1952, n. 110, attribuiscono al Ministro delle finanze. Facoltà che, per quanto si é detto e in mancanza di esplicite disposizioni, non erano consentite quando il decreto é stato emanato.
Del resto, anche la difesa della Regione ammette, in ordine al contenuto del decreto, che, nella sostanza, esso non é limitato alla riscossione, ma in parte riguarda la misura dell'imposizione e in parte l'accertamento dell'imposta. Il decreto dell'Assessore per le finanze 31 dicembre 1954, n. 147, avendo invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, deve essere pertanto annullato, ai sensi degli artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul confitto di attribuzione fra lo Stato e
respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione siciliana;
riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria, entro i limiti indicati nella motivazione;
dichiara la competenza dello Stato nella materia di cui nel decreto impugnato e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 31 dicembre 1954, n. 147.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELLI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.