Ordinanza n. 28 del 1956

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ORDINANZA N. 28

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA,Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni  CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano 2 settembre 1954, n. 2, promosso con ordinanza 3 febbraio 1956 del Pretore di Monguelfo nel procedimento di volontaria giurisdizione su ricorso di Durnwalder Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 aprile 1956 ed iscritta al n. 123 Reg. ord. 1956.

 

Considerato

 

 

Che non si é costituita nel giudizio davanti alla Corte costituzionale alcuna parte;

Che la Corte, - sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata in talune parti dalla successiva legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che nella materia dei "masi chiusi" attribuisce al Pretore una funzione non prevista da alcuna legge dello Stato, ha deciso, con sentenza n. 4 del 25 giugno 1956, nel senso che l'istituto dei "masi chiusi" richiamato in vita dall'art. 11, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all'emanazione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, in base al quale esso istituto cessò formalmente di esistere;

che in conseguenza il legislatore della Provincia di Bolzano, attribuendo al Pretore una funzione rientrante nel sistema del precedente regolamento giuridico dei "masi chiusi", non aveva dettato una norma costituzionalmente illegittima in quanto rientrava nella competenza legislativa attribuita alla Provincia dal detto art. 11 n. 9 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che, essendo stato approvato con legge costituzionale, poteva derogare ai principi contenuti nell'art. 109 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 primo comma dello stesso Statuto;

Che la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, con le modifiche apportate dalla successiva legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, sollevata da Maria Durnwalder davanti al Pretore di Monguelfo e da questo accolta con ordinanza del 3 febbraio 1956, qui in esame, é identica a quella decisa dalla Corte con la sentenza succitata n. 4 del 25 giugno 1956:

Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata per la questione di legittimità costituzionale dedotta con la detta ordinanza del Pretore di Monguelfo;

Visti gli artt.26,comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata in talune parti dalla successiva legge 2 settembre 1954, n. 2, ed ordina che gli atti siano restituiti alla competente autorità giudiziaria.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER – Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1956.