SENTENZA N. 22
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna,
rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Gasparri ed
Egidio Tosato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello
Statuto speciale per
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in cancelleria il 12 marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci;
Uditi gli avv.
Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per
Ritenuto in fatto
La Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dal
Presidente della Giunta regionale, ha proposto - con ricorso notificato il 20
febbraio 1956 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e depositato nella
cancelleria della Corte il 28 detto - la questione della legittimità
costituzionale dell'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme
di attuazione dello Statuto speciale per
Questo ricorso, autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione 3 febbraio 1956, prospetta tre motivi d'illegittimità costituzionale.
In secondo luogo
Infine
La difesa dello Stato sostiene anzitutto, in via preliminare, che le norme d'attuazione dello Statuto, elaborate e proposte da una Commissione paritetica per le esigenze di integrazione e d'esecuzione dello Statuto e aventi particolare natura giuridica, possono essere viziate d'incostituzionalità soltanto se siano in manifesto contrasto con lo Statuto: nel caso la norma impugnata avrebbe invece una portata puramente specificativa ed integrativa.
Sempre in via preliminare la difesa dello Stato contesta inoltre che possa parlarsi d'invasione della competenza della Regione a proposito dell'intervento legislativo statale nelle materie di competenza regionale mediante norme d'attuazione perché queste non potrebbero non investire, necessariamente e indistintamente, tutta la materia statutaria ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dello Statuto.
Quanto al merito del ricorso, la difesa dello Stato eccepisce
che "l'intesa" fra
L'Avvocatura dello Stato rileva inoltre che se si tiene presente che la materia dei diritti demaniali sulle acque pubbliche é strettamente connessa con quella della produzione dell'energia elettrica prevista dall'art. 4, lett. e) dello Statuto, l'intervento del Ministero dei LL.PP., al quale é affidata la tutela dei generali interessi nazionali, é da ritenersi conforme ai "principi stabiliti dalle leggi dello Stato", che costituiscono appunto il limite particolare della legislazione regionale dell'art. 4.
Del resto, secondo la difesa dello Stato, l'art. 13 impugnato
poco si discosterebbe dalla norma che fu proposta a
suo tempo dalla Commissione paritetica che conteneva un espresso richiamo al
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, che prevede una disciplina d'interesse
nazionale delle acque pubbliche. La necessaria "intesa" tra
E’ poi da rilevare in fatto che il Consiglio regionale sardo ha approvato, in data 24 febbraio 1956, una legge sulla disciplina delle acque e degli impianti elettrici in Sardegna. Questa legge é stata rinviata al Consiglio regionale dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto con la segnalazione dell'opportunità che ogni nuova deliberazione al riguardo sia sospesa in attesa della sentenza di questa Corte sul presente ricorso.
Considerato in diritto
1. - Questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi sulle questioni sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna col primo e col secondo motivo del ricorso e non può che confermare i principi espressi nella sentenza n. 20 del dì 29 giugno 1956 che sono validi anche per questa fattispecie.
Conseguentemente il primo e il secondo motivo del ricorso della Regione sarda sono da ritenersi infondati.
2. -
Difatti la materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica é di competenza legislativa regionale sia ex art. 3, lett. b), sia ex art. 4, lett. c) dello Statuto.
Perciò l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia spetta alla Regione ex art. 6 dello Statuto.
Invece la norma impugnata, facendo obbligo allo Stato e alla Regione di "provvedere d'intesa" nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'acque pubbliche e d'energia elettrica, attribuisce permanentemente tutte queste funzioni allo Stato e alla Regione congiunte e non alla sola Regione, com'é sancito dallo Statuto.
Sotto questo profilo l'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n.
327 é certamente viziato d'illegittimità costituzionale e non giova osservare
in contrario che quest'intesa serve a coordinare
l'attività amministrativa della Regione con quella dello Stato e ad evitare che
Tale necessario coordinamento, assicurato del resto in via generale dagli artt. 47 e 48 dello Statuto, deve avvenire in via legislativa, sia con norme regionali, sia - ove occorra - con norme statali d'attuazione e d'integrazione che pongano all'amministrazione regionale obblighi e limiti specifici in funzione dei principi dell'ordinamento giuridico o delle leggi statali relativamente ai quali si possa controllare in sede giurisdizionale la correttezza costituzionale degli obblighi e dei limiti stessi o in funzione d'interessi nazionali di cui il Parlamento possa eventualmente dichiarare la giusta prevalenza su quelli regionali. Ma in nessun caso la presunta e generica esistenza di questi principi od interessi potrà giustificare una norma di attuazione in virtù della quale una funzione attribuita statutariamente alla sola Regione venga estesa anche allo Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1950, n. 327, contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI.
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1956.