SENTENZA N. 21
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale, previe le deliberazioni della Giunta regionale in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa dagli avv. Egidio Tosato, Achille Donato Giannini e Pietro Gasparri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
1) legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496) - Registro ricorsi 1956, n. 15;
2) legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 2, ultimo comma (Disposizioni in materia di finanza locale) - Registro ricorsi 1956, n. 16;
3) legge 27 dicembre 1952, n. 3596 e D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (Nuove norme sulla imposta di pubblicità) - Registro ricorsi 1956, n. 17;
4) art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (Istituzione di una imposta sulle Società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari) - Registro ricorsi 1956, n. 18;
5) legge 31 luglio 1954, n. 608 (Abolizione della imposta sulle rendite degli Enti di mano morta) - Registro ricorsi 1956, n. 19:
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenuta con il deposito delle deduzioni in cancelleria il 9 e il 12 marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
Uditi gli avv.
Achille Donato Giannini, Egidio Tosato e Pietro Gasparri per
Ritenuto in fatto
Con deliberazioni in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956
In esecuzione delle deliberazioni ricordate venivano notificati cinque ricorsi, tutti in data 20
febbraio 1956, tutti depositati in cancelleria il 28 successivo ed annotati nel
registro dei ricorsi sotto i nn. 15, 16, 17, 18 e
Le conclusioni delle parti erano ribadite nelle memorie di
replica, depositate nei termini stabiliti, e nella discussione orale. Nel corso
di questa, il patrocinio della Regione ricorrente formulava un'istanza subordinata, nella ipotesi che
Gli elementi comuni a tutte, le cinque cause consistono nella
materia più o meno affine, che forma oggetto delle
disposizioni legislative denunciate, e nella identità delle norme dello Statuto
speciale per
Si lamenta dalla ricorrente che i provvedimenti legislativi
denunciati abbiano soppresso o sostituito o
diversamente regolato imposte, rispetto alle quali l'art. 8 citato attribuiva
alla Regione una quota sul rispettivo gettito, privando in tal modo
Si oppone da parte dell'Avvocatura dello Stato che l'art. 8 non attribuisce alla Regione una competenza legislativa se non per eventuali tributi propri, non già nei confronti di quelli di spettanza dello Stato, che ne é il solo soggetto attivo di imposizione; che il 4 comma dell'art. 54 riguarda solo le leggi che tendono a modificare direttamente le norme dello Statuto e che "possano essere rese necessarie da esigenze di carattere regionale"; che, d'altronde, nella omissione del previsto parere (non vincolante) della Regione non può ravvisarsi una invasione della sfera della sua competenza; che, di conseguenza, i ricorsi proposti non sono ammissibili, ai sensi della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, perché non riguardano leggi o atti aventi forza di legge che invadano la sfera di competenza della Regione ricorrente.
I due ricorsi annotati nel registro ricorsi
ai nn. 15 e 17 sono qualificati dalla ricorrente
stessa come meramente eventuali, nel senso che essi sarebbero condizionati ad una interpretazione delle norme denunciate, tale da
sottrarre alla Regione una parte dei cespiti ad essa assegnati con l'art. 8
dello Statuto, mentre se si accogliesse una interpretazione più favorevole alla
Regione delle stesse norme, che le attribuisse un'eguale quota sul gettito
della nuova imposizione sostituita a quella precedente,
L'Avvocatura dello Stato ha decisamente contestato tanto la esattezza della interpretazione più favorevole alla Regione quanto la competenza della Corte costituzionale a dare essa interpretazione alle norme stesse, mentre la ricorrente ha replicato che la precisazione del significato e degli effetti delle norme ha nella specie carattere di questione pregiudiziale, o incidentale, che é necessario risolvere per decidere sull'accoglimento o la reiezione dei ricorsi e che quindi, per i principi generali, rientra nella competenza del giudice della causa principale o, al più, può determinare la sospensione del giudizio principale fino a che essa non sia stata risolta dall'autorità giudiziaria competente.
Nei riguardi delle singole cause é da rilevare che:
1) Il ricorso registrato col n. 15 é stato proposto contro la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, che ha istituito un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici; ed é motivato con la considerazione che l'art. 5 di detta legge dispone che "l'imposta unica é sostitutiva... di ogni imposta sugli affari... relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori connessi con le attività medesime... nonché della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori". E uno dei due ricorsi definiti meramente eventuali, di cui si é detto.
2) Il ricorso n. 16 concerne l'art. 2, ultimo comma della
legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza
locale. Il comma denunciato dispone: "per le
carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale
sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo". L'Avvocatura dello Stato
fa presente che nessun danno può derivare dalla innovazione
alla Regione, anche rispetto alle carni macellate in Sardegna e consumate nella
penisola, perché su questa entrata erariale spetta ad essa una quota variabile,
annualmente stabilita d'accordo fra lo Stato e
3) Con il ricorso n. 17 si denunciano la legge 27 dicembre
1952, n. 3596, ed il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (rispettivamente, una legge
di delegazione ed il decreto legislativo conseguente), contenente nuove norme
sull'imposta di pubblicità. Con queste norme si é istituita una nuova
imposizione su tutte le forme di pubblicità, abrogando (art. 30 D.P.R.) le
disposizioni, ai sensi delle quali alcune forme di pubblicità erano soggette alla imposta di bollo. Anche questo ricorso é definito dalla
ricorrente come meramente eventuale, e cioè privo di
ragion d'essere ove fosse riconosciuta l'attribuzione alla Regione dei nove
decimi del gettito della nuova imposta. Ma l'Avvocatura dello Stato non
condivide questa interpretazione e sostiene trattarsi
di un tributo autonomo, nettamente diverso, segnatamente per l'oggetto
imponibile, mentre contesta - anche qui - la competenza della Corte
costituzionale a stabilire eventuali analogie fra vecchi e nuovi tributi.
4) Il ricorso n. 18 investe l'art. 26 della legge 6 agosto
1954, n. 603, che abolisce l'imposta di negoziazione e l'imposta
sul capitale delle società straniere, perché dette imposte rientravano fra
quelle per le quali spettano alla Regione i nove decimi del gettito complessivo
(art. 8 dello Statuto) e
5) Infine, col ricorso n. 19, viene impugnata la legge 31 luglio 1954, n. 608, che ha abolito l'imposta sulle rendite degli enti di manomorta, perché i nove decimi del gettito di questa imposta erano attribuiti dall'art. 8 dello Statuto alla Regione e questa non é stata sentita preventivamente.
Considerato in diritto
Poiché, come si é detto, la decisione delle cause promosse
dalla Regione sarda dipende dalla soluzione di questioni in gran parte
identiche,
Il quesito che si pone come
preliminare, per l'esame di tutte le altre questioni tanto processuali quanto
di merito, concerne la natura e l'oggetto e di conseguenza i limiti del
diritto, di cui
In base alle norme contenute nell'art. 119, 20 comma, della
Costituzione della Repubblica e nell'art. 8 dello Statuto speciale per
Riguardo alla seconda, che forma oggetto dei ricorsi in
esame, l'art. 8 dello Statuto dispone che alla Regione sarda spettano i nove
decimi del gettito delle imposte elencate, nonché,
"una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato,
riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno
finanziario d'accordo fra lo Stato e
Le conseguenze che si debbono trarre sul piano giuridico da tali premesse importano il riconoscimento di un diritto costituzionalmente protetto della Regione alla titolarità della quota stabilita nell'art. 8 dello Statuto sul gettito delle imposte erariali ed alla conservazione del sistema della determinazione paritetica della quota annuale sul gettito della I.G.E.: una modificazione alle norme relative a questi punti, che fosse disposta con legge ordinaria dello Stato senza il preventivo parere della Regione, sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima e costituirebbe invasione nella sfera della competenza, se pur meramente consultiva, della Regione, in quanto importerebbe revisione del titolo III dello Statuto ai termini del 4 comma dell'art. 54 dello Statuto stesso.
Non ritiene invece
Non può essere questo il significato da attribuire alla norma dell'art. 54, 4 comma, perché non é concepibile che si sia voluto subordinare ad un parere preventivo della Regione ancorché non vincolante, l'adozione di qualunque provvedimento legislativo dello Stato capace di provocare ripercussioni dirette o indirette sulle finanze regionali; non é possibile accogliere un principio di questa portata, anche perché sarebbe difficile trovare un provvedimento, su qualunque materia, rispetto al quale si possa escludere a priori la eventualità di effetti indiretti sul gettito dell'una o dell'altra imposta.
D'altra parte, fino a tanto che sia conservata la norma contenuta nell'art. 8 dello Statuto, sopra riportata, le esigenze della finanza regionale risultano sufficientemente garantite, nei limiti del sistema adottato dalla Costituente, dalla determinazione paritetica annuale della quota sul gettito della I.G.E.
Le norme impugnate con i ricorsi registrati ai nn. 16, 18 e 19 non sono pertanto in contrasto con le norme
costituzionali e non possono conseguentemente essere dichiarate illegittime. Si
potrebbe, anzi, dubitare della proponibilità e della ammissibilità
dei ricorsi stessi, in considerazione del fatto che l'esame compiuto ha
condotto ad escludere la sussistenza di un diritto della Regione alla
conservazione delle imposte sostituite o soppresse e, con questa, la esistenza
di un diritto di azione per far valere il primo. Poiché, però, non sarebbe stato possibile pervenire a tale conclusione senza
esprimere un giudizio sul merito, e nella specie diritto sostanziale e diritto
processuale non possono non coincidere,
In quanto agli altri due ricorsi, registrati ai nn. 15 e 17 definiti: "meramente
eventuali" dalla Regione ricorrente, si può invece senza perplessità
dichiararli improponibili, considerato che con essi si pretenderebbe ottenere
dalla Corte una specie di applicazione concreta delle norme, tradotta in
comandi rivolti alla amministrazione finanziaria dello Stato: risultato questo,
che non é sicuramente conseguibile a mezzo di una sentenza della Corte
costituzionale. La stessa difesa della Regione ha creduto opportuno prospettare
una tesi subordinata, dedotta dall'art. 295 Cod.
prov. civ. secondo la quale
PER QUESTI MOTIVI
Pronunciando con unica sentenza sui giudizi riuniti relativi ai ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna indicati in epigrafe ed iscritti nel Registro dei ricorsi 1956 ai nn. 15, 16, 17, 18 e 19;
Dichiara improponibili i ricorsi registrati ai nn. 15 e 17, concernenti rispettivamente la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, e il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342;
Respinge i ricorsi registrati ai nn.
16, 18 e 19, concernenti rispettivamente l'art. 2, ultimo
comma, della legge 2 luglio 1952, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI – Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI.
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1956.