SENTENZA N. 17
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del
D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente Norme di attuazione dello Statuto
speciale per
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in cancelleria il 9 marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 23 maggio 1956 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Uditi gli avvocati Giovanni Persico e Raffaele Resta e il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Ritenuto in fatto
1. - Il 9 febbraio 1956
In conseguenza di questa deliberazione il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha inoltrato ricorso alla Corte costituzionale. Il ricorso é stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 1956, depositato in cancelleria il 25 febbraio e pubblicato per disposizione del Presidente della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 7 aprile 1956, n. 84. Il Presidente del Consiglio si é costituito mediante deposito in cancelleria delle deduzioni il 9 marzo 1956.
2. - La difesa della Provincia ha sostenuto in primo luogo
che, nonostante il disposto dell'art. 83 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5,
Premesso poi che le norme sul controllo di legittimità sugli atti amministrativi sarebbero state emanate in attuazione dell'art. 130 della Costituzione, ha sostenuto che l'esclusione nei confronti degli atti amministrativi della Provincia di Bolzano, della possibilità del visto con riserva e della conseguente registrazione, di cui all'art. 25 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvate con decreto 11 luglio 1934, n. 1214, esclusione stabilita appunto dall'impugnato art. 77, avrebbe in parte negato e in parte snaturato il carattere di autonomia della Regione del Trentino-Alto Adige i cui organi devono funzionare con potestà completa ed eguale a quella dei corrispondenti organi dello Stato. Inoltre, il sistema costruito dalle norme di attuazione violerebbe l'art. 13 dello Statuto speciale della Regione il quale, secondo quello che dice la difesa della Provincia di Bolzano, riconoscerebbe alla Provincia stessa facoltà di emanare entro certi limiti norme legislative con potestà autonoma rispetto a quella dello Stato.
3. - Da parte sua l'Avvocatura dello Stato ha proposto in questo giudizio, come già in altri, l'eccezione di irricevibilità del ricorso per l'inosservanza del termine fissato dall'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. La difesa della Provincia di Bolzano si é opposta all'accoglimento di questa eccezione con una breve replica depositata in cancelleria il 19 maggio 1956.
4. - Per quanto attiene più particolarmente alla presente causa la difesa dello Stato ha sostenuto in via
pregiudiziale che le Province che formano
Questa mancanza di legittimazione ad agire della Provincia,
quale risulta dalle leggi, troverebbe poi il suo
logico fondamento nel fatto che, in tema di questioni di legittimità
costituzionale,
5. - In secondo luogo e nel merito la difesa dello Stato dopo
aver rilevato che
6. - La difesa della Provincia é tornata
tanto sulla questione pregiudiziale quanto sul merito con un'ampia memoria
illustrativa, nella quale sono meglio precisate ed in alcuni punti modificate
le conclusioni del ricorso. Sulla eccezione di
inammissibilità la difesa della Provincia ha sostenuto che la particolare
situazione della Provincia di Bolzano fa sì che
7. - Nel merito, premesso questa volta che lo Stato nel regolare il controllo degli atti amministrativi della Provincia di Bolzano, ha fatto riferimento all'art. 125 e non all'art. 130 della Costituzione, data la particolare natura delle Province del Trentino-Alto Adige, la difesa della Provincia ha insistito sul contrasto che vi sarebbe tra l'art. 74 delle norme di attuazione e l'art. 77 che ha implicitamente ma chiaramente negato alla Provincia di Bolzano di chiedere il visto con riserva e la successiva registrazione degli atti ritenuti illegittimi dalla Corte dei conti, violando così insieme con l'autonomia i principi stessi che regolano un istituto il cui esercizio non dovrebbe essere precluso alla Regione e alle Province del Trentino-Alto Adige, appunto per il carattere eccezionale che gli é proprio.
Contro la tesi dell'Avvocatura che
Considerato in diritto
1. -
2. - Fondata é, invece, l'eccezione di inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione processuale della Provincia di
Bolzano. L'art. 83 dello Statuto speciale riconosce soltanto alla Regione la
facoltà di impugnare "le leggi e gli atti aventi valore di leggi della
Repubblica", escludendo con ciò
3. - Non valgono contro un così chiaro disposto legislativo
gli argomenti testuali, logici e sistematici addotti dalla difesa della
Provincia di Bolzano. La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che dispone:
"
D'altra parte l'art. 36 della legge n. 87 non fa riferimento all'art. 83 dello Statuto speciale, bensì alle disposizioni contenute nel capo II (Questioni di legittimità costituzionale) del titolo II (Funzionamento della Corte) e nell'art. 20 della medesima legge 11 marzo 1953 e stabilisce che codeste disposizioni vanno estese anche alle Province della Regione Trentino-Alto Adige tutte le volte che esse possono agire davanti alla Corte costituzionale, cioè, giusta l'art. 82 dello Statuto, quando impugnano una legge regionale o una legge dell'altra Provincia, e tutte le volte in cui un giudizio di legittimità costituzionale sorto in via incidentale riguardi un legge provinciale.
Nessuna altra interpretazione é possibile della lettera di quella norma dato che l'espressione "quanto vi é disposto" adoperata nel secondo comma dell'art. 36 non può essere riferita se non alle "disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20" richiamate nel primo comma del medesimo articolo. Con che questo articolo trova la sua giustificazione nel sistema e sfugge al dubbio, che potrebbe altrimenti proporsi, della sua legittimità costituzionale.
5. - Nemmeno il fatto, sottolineato dalla difesa, che, mentre alla Provincia é stata attribuita una autonomia legislativa non le sia stata insieme riconosciuta la facoltà di tutelarla direttamente, può consentire all'interprete di disattendere il sistema costruito dagli artt. 82 e 83 dello Statuto speciale. Va considerato che non é impossibile in teoria, né senza esempio nella pratica di Stati anche federali, l'attribuzione della titolarità dell'azione a un soggetto diverso da quello al quale spetta la titolarità dell'interesse tutelabile, si debba questa figura giuridica assimilare oppure non alla sostituzione processuale, che é questione che qui non occorre né affrontare né risolvere. E nemmeno vale, infine, l'altro argomento della difesa che cioè lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ha creato tre regioni e quindi ha riconosciuto a ciascuna delle tre i medesimi poteri. A prescindere dal fatto che anche configurando, come non é dubbio, le Province di Bolzano e di Trento quali persone giuridiche di diritto pubblico con autonomia legislativa, nulla vieta che ad esse sia negata la legittimazione ad agire davanti alla Corte costituzionale per impugnare leggi dello Stato (del che anche non mancano esempi), non può dubitarsi che le Province di Bolzano e di Trento non sono in tutto e per tutto assimilabili alle Regioni, ma fanno parte di una Regione, quella del Trentino-Alto Adige (artt. 1 e 3 dello Statuto speciale) e l'autonomia loro si inserisce in quella regionale e da questa in un certo modo rileva, come attestato dall'art. 42 dello Statuto, il quale stabilisce che ciascun consiglio provinciale é composto dei membri del Consiglio regionale eletto nelle rispettive Province. Il che rende anche in via teorica niente affatto disarmonica la norma dell'art. 82, che riconosce soltanto alla Regione la facoltà di impugnare le leggi dello Stato "per violazione del presente Statuto" , dello Statuto, cioè, in tutte le sue parti anche in quelle che riconoscono e regolano l'autonomia provinciale.
PER QUESTI MOTIVI
Respinta l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme per l'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Biagio PETROCELLI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1956.