SENTENZA N. 14
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Persico e Raffaele Resta, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 49, 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, notificato il 18 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 25 febbraio 1956:
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in cancelleria il 9 marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 23 maggio 1956 la relazione fatta dal Giudice Nicola Jaeger;
Uditi gli avvocati
Giovanni Persico e Raffaele Resta per
Ritenuto in fatto
Con deliberazione in data 31 gennaio 1956 il Consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige decideva la impugnazione
davanti alla Corte costituzionale delle norme contenute negli artt. 49, 50, 53 e connessi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige". In esecuzione di tale deliberazione e di quella 8 febbraio 1956
della Giunta regionale, veniva proposto il ricorso,
notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 1956 e
depositato in cancelleria il 25 successivo. Per
Le disposizioni denunciate nel ricorso riguardano l'attribuzione e l'esercizio dei poteri di polizia nella Regione; e, in particolare, gli artt. 49, 50 e 53 le rispettive attribuzioni in materia del Commissario del Governo e dei Presidenti delle Giunte provinciali; gli artt. 51 e 52 la designazione di alcuni membri di tre Commissioni previste nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
A sostegno della asserita
illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni
L'Avvocatura generale dello Stato solleva anzitutto una eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso,
per essere stato questo proposto oltre i termini perentori risultanti dall'art.
7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e dalla seconda disposizione transitoria
della legge 11 marzo 1953, n.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato contesta la sussistenza di simile contrasto, sostenendo che le norme costituzionali non hanno attribuito funzioni di polizia né alla Regione né alle Provincie di Trento e di Bolzano, ma soltanto inquadrato il Presidente della Giunta provinciale nella organizzazione della pubblica sicurezza (art. 16 dello Statuto speciale), sempre sotto la vigilanza del Commissario del Governo, la cui competenza "nativa" e la cui responsabilità si estendono alle attribuzioni della Pubblica Sicurezza (art. 76 e 77 dello Statuto).
La difesa della Regione, contestate le eccezioni avversarie, sostiene che lo Statuto ha distinto fra l'ordine pubblico, la cui tutela ha affidato al Commissario del Governo, e le funzioni di polizia, connesse ai Presidenti provinciali, e non ha inteso conferire al Commissario del Governo poteri di intervento diretto in materia e di supremazia gerarchica sugli organi della Provincia; mentre le norme di attuazione avrebbero violato lo Statuto, sia determinando una sottrazione di competenza, sia attribuendo al Commissario la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei Presidenti provinciali.
Considerato in diritto
1. - La eccezione di irricevibilità
del ricorso sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato non può essere
accolta. L'art. 7 delle norme di attuazione approvate
con il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, il quale stabilisce il termine di
quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte costituzionale per la
proposizione delle impugnative da parte del Presidente della Giunta regionale,
era inteso a disciplinare le impugnative di leggi statali, che
La legge 11 marzo 1953, n.
Poiché lo stesso art. 7 delle norme di attuazione
ricordate faceva salva l'ipotesi che un termine diverso fosse stabilito nella
legge sul funzionamento della Corte,
2. - Riguardo alla questione sulla ammissibilità
del ricorso della Regione contro norme di attuazione dello Statuto speciale
approvate con decreto del Presidente della Repubblica, questione ampiamente
dibattuta anche in altre cause analoghe,
Esse sono, per definizione, norme dettate per "l'attuazione" di norme costituzionali. Se esse risultano conformi alla norma costituzionale (secundum legem), nessuna questione può essere sollevata; ma se, al contrario, si dimostrano in contrasto con la norma costituzionale, della quale dovrebbero rendere possibile l'attuazione (contra legem), non si comprende come e perché potrebbero sottrarsi ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. Più delicati possono essere i casi, nei quali, pur non prospettando un manifesto contrasto, la norma di attuazione ponga un precetto nuovo, non contenuto neppure implicitamente nella norma costituzionale (praeter legem): casi, che mal si prestano ad essere classificati preventivamente in via generale e che possono richiedere piuttosto decisioni di specie. É chiaro, comunque, che ai fini di tali decisioni, non si potrà prescindere dal criterio fondamentale stabilito dallo stesso costituente (art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), che ha affidato alla Corte costituzionale il compito di garantire che non avvengano invasioni nella sfera di competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione. A meno di attribuire alle norme di attuazione natura ed efficacia di vere e proprie norme costituzionali (il che, in verità, non é stato sostenuto neppure dall'Avvocatura generale dello Stato), la competenza della Corte ad esaminarle e a pronunciare sulla legittimità costituzionale di esse non può essere posta in dubbio.
3. - Nel merito, non ritiene
a) I Questori nei comuni di Trento e di Bolzano;
b) i Presidenti delle Giunte provinciali, nei comuni medesimi per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 dello Statuto;
c) i funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati;
d) i Sindaci negli altri comuni.
Dopo la lettura di questo articolo,
quella degli articoli seguenti, oggetto dell'impugnativa, acquista più chiaro
significato, ma rende più difficile intendere quale sia esattamente la
violazione di norme costituzionali che
La figura giuridica del Presidente della Giunta provinciale quale autorità locale di pubblica sicurezza, così come risulta dal riferito art. 48, appare ben poco diversa da quella del Sindaco, né apporta argomenti alla tesi del decentramento istituzionale delle attribuzioni in materia di pubblica sicurezza a favore delle Province di Trento e di Bolzano sostenuta dalla Regione, così che si possano ravvisare forme di invasione nella sfera della autonomia accordata alle Province nella vigilanza attribuita dall'art. 49 al Commissario del Governo sull'esercizio di quelle attribuzioni o nella ammissione del ricorso allo stesso Commissario contro i provvedimenti dei questori, dei Presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza.
É anche vero che l'art. 77 dello Statuto speciale dispone che il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno, onde può avvalersi fra l'altro degli organi e delle forze di polizia dello Stato; ed é noto che una parte della dottrina ha voluto distinguere fra i due concetti di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Ma é altrettanto indiscutibile che tale distinzione e i termini di essa non sono affatto pacifici, né é certo che nel dettare le disposizioni in esame il legislatore abbia accolto e osservato rigorosamente la distinzione accennata.
In quanto alle altre disposizioni denunciate é da rilevare
che la composizione delle commissioni consultive previste negli articoli 51 e
La valutazione della opportunità di decentrare ad una Regione e alle due Province di Bolzano e di Trento le attribuzioni in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza é di natura essenzialmente politica e, per ciò stesso, preclusa all'esame della Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
respinge il ricorso proposto dal
Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di
illegittimità Costituzionale degli artt. 49, 50, 51,
52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574,
contenente norme di attuazione dello Statuto speciale
per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI.
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1956.