SENTENZA N. 10
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso con l'ordinanza 26 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 marzo 1956, n. 53 ed iscritta al n. 55 Registro ordinanze 1956:
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.
Ritenuto in fatto
Il giorno 3 gennaio 1956, il Commissario di p.s. di Carrara ordinava a Vittori Giuseppe di rientrare a Segni, suo comune di residenza, e di presentarsi al Sindaco entro il successivo giorno 6.
Il Vittori veniva all'uopo munito di foglio di via obbligatorio; ma egli non si presentava al Sindaco di Segni entro il termine prefissatogli e il giorno 16 gennaio 1956, sorpreso in Livorno, veniva arrestato e denunciato per contravvenzione all'ordine di rimpatrio.
Il 26 gennaio 1956, nel dibattimento davanti al Pretore di Livorno al Vittori fu contestata la contravvenzione all'art. 163 ultimo comma delle leggi di p.s.
La difesa sollevò l'eccezione di illegittimità
costituzionale del predetto art.
Il Vittori non si costituiva.
Intervenne invece regolarmente
L'Avvocatura, in via pregiudiziale, eccepì la incompetenza della Corte a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione; nel merito, concluse respingersi l'eccezione di incostituzionalità della norma impugnata.
Considerato in diritto
1) Sull'eccezione pregiudiziale questa Corte, con la sentenza n. 1 5
giugno 1956, ha dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni
di legittimità costituzionale relative alle leggi ed agli atti aventi forza di
legge anche se anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto
2) Nel merito,
Con sentenza n. 2, 14 giugno 1956, questa Corte ha dichiarato
infondata, salvo in due punti relativi alle persone
genericamente sospette e alla traduzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 157 legge di p.s., che
contempla il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Ora, l'impugnato
articolo 163 é intimamente collegato con l'art. 157, ma non nelle due parti di questo ultimo articolo, delle quali
Ad evitare equivoci, sarà bene soggiungere: é vero che l'art.
163 nel comma 3 prevede la traduzione, ma detto comma
corrisponde fedelmente all'ultimo comma dell'art. 157 di cui
PER QUESTI MOTIVI
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 T.U. leggi di p.s., sollevata con l'ordinanza, menzionata in epigrafe, del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1956.