CORTE COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
NEL 1998
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
RENATO GRANATA
Il processo costituzionale
I - Il controllo di legittimità costituzionale
1. Natura, funzione ed oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
Benché si verifichi di rado, avviene tuttavia che la Corte, dinanzi ad anomale richieste di un suo intervento, debba puntualizzare quali siano la natura e la funzione del giudizio di legittimità costituzionale.
Questo, diretto a valutare la compatibilità con la Costituzione delle leggi o degli aventi forza di legge, non può certo essere volto a proteggere l’emananda pronuncia del giudice dell’alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice d’appello (ordinanza n. 70, red. Mezzanotte). Così come è finalità estranea al sindacato di legittimità costituzionale cercare l’avallo sulla bontà delle ragioni dell’interpretazione fatta propria da chi ha promosso il giudizio (ordinanza n. 34, red. Vari).
In questo stesso ordine di idee è improprio domandare alla Corte costituzionale di risolvere meri dubbi ermeneutici a livello di legislazione ordinaria . Tanto avviene quando si chiede se l’art. 1753 cod. civ. sia applicabile ai subagenti di assicurazione (ordinanza. n. 280, red. Vari), se sia esatta la riduzione di una percentuale pensionistica operata di una circolare (ordinanza n. 366, red. Ruperto), se viga o meno il divieto per le USL di Trento di stipulare contratti di comodato relativi ad attrezzature e materiale per analisi di laboratorio (ordinanza n. 384, red. Mezzanotte).
La funzione interpretativa, in quanto tale, non spetta al giudice delle leggi ma a chi propone la questione.
Soggetto che può ricorrere alla Consulta in quanto sia la norma giuridica ricavabile dal testo della legge a porsi in contrasto con la Carta fondamentale, ma non quando il contrasto discenda da un’inosservanza della legge medesima ovvero da una situazione patologica cui la legge è estranea.
Ciononostante sono stati promossi giudizi di costituzionalità in cui il preteso vizio della norma denunziata non derivava da cause intrinseche alla legge ma dalla violazione di altre leggi, per le quali violazioni era già predisposto il rimedio (sentenza n. 74, red. Santosuosso e, implicitamente, ordinanza n. 161, red. Marini). Rimedio che in primo luogo deve rinvenirsi nella Costituzione, come nell’ipotesi in cui si opini che l’art. 103, comma 6, del codice di procedura penale non preveda il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall’imputato appositamente ed esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli interrogatori (sentenza n. 229, red. Vassalli). Rimedio la cui esistenza chi ha promosso la questione non si avvede di dover ricercare autonomamente quando muove dall’osservazione che il caso che sottopone ad esame sorge o può sorgere da una violazione di legge (sentenza n. 419, red. Mirabelli; ordinanza n. 439, red. Mirabelli).
Analoga improprietà di oggetto si rileva, lo si è accennato, ove si verta in situazioni patologiche cui la legge è estranea. Così non può imputarsi all’art. 300 del codice di procedura civile il mancato (ma doveroso) intervento del curatore fallimentare, una successiva pronunzia in un certo senso e un’eccezione improvvida da parte del curatore stesso (ordinanza n. 96, red. Ruperto). Ed allo stesso modo il vizio della legge non può rappresentarsi ricavandolo da comportamenti che costituirebbero addirittura reato (sentenza n. 40, red. Mirabelli). Si tratta insomma di eventualità non riferibili alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma piuttosto all’applicazione concreta (sentenza n. 200, red. Santosuosso), di difficoltà di mero fatto che non hanno rilevanza nella verifica di legittimità costituzionale (ordinanza n. 180, red. Guizzi).
Si è già visto che la funzione interpretativa della legge non spetta, in quanto tale, alla Corte e si è aggiunto che nell’esercizio di tale funzione chi solleva la questione deve ricercare già nella Carta fondamentale i rimedi volti a ricostruire una situazione normativa compatibile con i principi da quella espressi.
Ciò comporta che il soggetto abilitato a promuovere la questione di costituzionalità deve in primo luogo valutare la possibilità di dare della legge un’interpretazione adeguata e non in contrasto con la Costituzione.
Si tratta non di una facoltà, ma di un compito (sentenza n. 11, red. Zagrebelsky; sentenza n. 19, red. Neppi Modona). Compito che peraltro può dirsi assolto quando ci si chiami o si sia comunque nell’alveo del diritto vivente (da intendersi come indirizzo giurisprudenziale consolidato, ordinanza n. 7, red. Vassalli, e non come direttive e prassi dell’amministrazione, ordinanza n. 188, red. Onida) avverso si fornisca una plausibile interpretazione (sentenza n. 3, red. Santosuosso).
Divisa tuttavia è la risposta della Corte costituzionale all’inadempimento dell’onere in parola.
Alcune pronunzie, infatti, risolvono la questione nel senso della sua non fondatezza o manifesta infondatezza (sentenza n. 11, red. Zagrebelsky; sentenza n. 19, red. Neppi Modona; ordinanza n. 32, red. Marini; ordinanza n. 117, red. Mirabelli).
Altre invece pervengono ad una dichiarazione di inammissibilità (ordinanza n. 7, red. Vassalli¸ ordinanza n. 147, red. Marini; ordinanza n. 188, red. Onida), ponendo l’accento più sul comportamento di chi ha promosso la questione che sulla consistenza della stessa.
La norma così individuata deve essere introdotta nell’ordinamento da una legge o da un atto avente forza di legge (art. 134 della Costituzione).
Tale attributo non è stato riconosciuto nell’anno trascorso al D.M. 8 settembre 1988, n. 484 (ordinanza n. 43, red. Ruperto), mentre la sentenza n. 354, red. Zagrebelsky, pone il problema del sindacato di combinato disposto risultante da atti legislativi e atti aventi valore secondario.
Per le norme di attuazione degli Statuti cfr. alla Parte II, II, 1.
4. Trasferimento del sindacato.
Non osta al controllo di costituzionalità la circostanza che la norma sottoposta al controllo sopravviva nell’ordinamento, dopo che la questione è stata promossa, in virtù di una fonte diversa da quella originariamente considerata. Il principio, già espresso nella sentenza n. 84 del 1996, ha trovato applicazione nella sentenza n. 321, red. Mirabelli e nella sentenza n. 371, red. Vari.
5. Il ricorso in via incidentale.
La disciplina del ricorso incidentale (strumento di accesso al giudizio di costituzionalità di gran lunga più frequentemente impiegato) trova la sua compiuta espressione nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Abilitata a promuovere una questione è innanzi tutto un’autorità giurisdizionale.
Tale non è il Consiglio comunale riunito per procedere alla sospensione dalla carica del Sindaco (ordinanza n. 104, red. Guizzi), mentre ha simile natura il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, ma soltanto qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9, comma primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (ordinanza n. 391, red. Guizzi).
Già dalla sentenza n. 226 del 1976 è stato ritenuto che le Sezioni di controllo della Corte dei Conti siano ammesse a promuovere questioni di legittimità costituzionale (ordinanza n. 295, red. Santosuosso; ordinanza n. 310, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 344, red. Vari; ordinanza n. 366, red. Ruperto).
La questione va proposta nel corso di un giudizio, il quale deve necessariamente avere, per così dire, vita autonoma rispetto all’incidente di legittimità costituzionale. Si tratta, in altri termini, del requisito dell’"incidentalità" della questione che caratterizza questa via d’accesso alla Corte costituzionale dal giudizio in via principale cui sono abilitati lo Stato e le Regioni.
Molto raramente si è dato il caso di un giudice che nelle forme del ricorso incidentale abbia in realtà promosso in via d’azione in giudizio di costituzionalità, perché la controversia innanzi a lui pendente era priva di autonomo oggetto. Tuttavia nell’anno trascorso sembra doversi ascrivere a questa ipotesi l’ordinanza n. 67, red. Ruperto, in cui il potere decisorio del giudice s’era esaurito con la pronunzia di una sentenza parziale e in cui l’unico oggetto che residuava nella controversia era appunto la questione di legittimità costituzionale. Nel medesimo senso espressamente la sentenza n. 127, red. Vari secondo cui rende inammissibile la questione la sua mancanza di incidentalità . Fenomeno che si verifica quando la eventuale pronunzia di accoglimento della Corte verrebbe, in realtà a concretare, di per sé, la tutela richiesta, disattendendo, così, il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata una questione di costituzionalità, non può risolversi nella proposizione della questione stessa. Lo stesso problema parrebbe porsi quando le parti in un giudizio amministrativo impugnino un atto generale che non provochi una attuale lesione di situazioni soggettive, deducendo solo l’incostituzionalità della legge presupposta (problema che peraltro la sentenza n. 362, red. Mezzanotte ha risolto ritenendo non implausibile che la delibera in questione fosse suscettiva di provocare una lesione immediata).
L’autorità giurisdizionale deve valutare se il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (rilevanza) e in questo caso, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, riferire i termini e i motivi della questione, indicando le disposizioni di legge viziate e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate.
Mere inesattezze in questi adempimenti non rendono la questione inammissibile (ordinanza n. 5, red. Marini), la quale è invece tale se il giudice omette di riferire i dati indispensabili per controllare se egli abbia effettivamente valutato la ricorrenza dei requisiti necessari a promuovere l’incidente (ordinanze nn. 20, red. Mirabelli; 25, red. Contri; 42, red. Marini; 76, red. Vari; 116, red. Mirabelli; 124, red. Contri e molte altre). Tale omissione può essere assoluta (come nei casi appena considerati in cui mancava ogni motivazione) ovvero relativa, nel senso cioè che la mancanza si rileva proprio in relazione alla specifica questione proposta. (ordinanze nn 47, red. Mezzanotte; 79, red. Capotosti; 94, red. Vassalli; 121, red. Neppi Modona e molte altre).
Ma può anche darsi che la motivazione fornita dal giudice a quo sia di per sé viziata. eventualità che la giurisprudenza della Corte individua in ipotesi che la lunga esperienza ha reso ormai tipiche. Così sono inammissibili questioni prospettate in via ipotetica (ordinanza n. 34, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 298, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 459, red. Vassalli), in via alternativa (ordinanza n. 84, red. Guizzi; ordinanza n. 146, red. Marini; ordinanza n. 252, red. Onida), in via eventuale (ordinanza n. 130, red. Vari; ordinanza n. 165, red. Chieppa), in modo perplesso (ordinanza n. 265, red. Guizzi; ordinanza n. 279, red. Guizzi; ordinanza n. 425, red. Guizzi; ordinanza n. 458, red. Contri), in maniera ancipite (ordinanza n. 39, Santosuosso; ordinanza n. 373, red. Vassalli; ordinanza n. 378, red. Vassalli; ordinanza n. 449, red. Mirabelli).
Il vizio di motivazione, oltre che la prospettazione del problema, può anche riguardare l’individuazione delle disposizioni coinvolte. E’ questo il caso di aberratio, rilevato dalle ordinanze nn. 78, red. Capotosti e 440, red. Onida.
Una volta accertato l’adempimento di questi oneri, la Corte costituzionale si riserva di controllare l’effettiva sussistenza dei requisiti prima elencati, sia pure non sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice a quo.
In tal modo il riesame del requisito della rilevanza consiste solo nella verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata sia applicabile nel giudizio principale (sentenza n. 227, red. Vari). Cosicché, ad esempio, non è sindacabile, l’ordine logico con il quale il rimettente affronta le questioni sottoposte al suo esame (sentenza n. 409, red. Capotosti).
Si danno tuttavia ipotesi, anche qui tipiche, in cui la Corte ravvisa l’irrilevanza della questione.
Quale elemento certo di inapplicabilità della norma nel giudizio a quo, viene in primo luogo in esame il difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile ictu oculi (ordinanza n. 41, red. Vari; sentenza n. 127, red. Vari) e in secondo luogo il difetto di competenza anch’esso evidente (ordinanza n. 293, red. Zagrebelsky).
Segue il caso, classico anch’esso, del difetto di legittimazione del giudice, derivante dalla circostanza che egli ha già applicato in maniera irrevocabile la norma della cui costituzionalità dubita o dalla circostanza che tale norma non deve applicarsi in quella ma in altra fase del giudizio (cfr. ordinanze nn. 21, red. Mirabelli; 35, red. Onida; 59, red. Neppi Modona; 65, red. Ruperto; 111, red. Chieppa; 118, red. Onida; 171, red. Neppi Modona; 186, red. Vari; 264, red. Capotosti; 387, red. Neppi Modona).
Numerose sono state poi nell’anno trascorso le dichiarazioni di inammissibilità per irrilevanza della questione, irrilevanza derivante da cause eterogenee individuate attraverso l’esame dello stesso provvedimento di rimessione o degli atti (ordinanze nn. 8, 9, 15, red. Ruperto; 24, red. Neppi Modona; 38, red. Onida; 45, red. Ruperto; sentenza n. 50, red. Mezzanotte; ordinanze nn. 57, red. Santosuosso; 58, red. Neppi Modona; 90, red. Onida, 225, red. Contri; 282, red. Contri; 288, red. Neppi Modona; 295, red. Santosuosso; 313, red. Ruperto; 414, red. Capotosti, 427, red. Onida; 468, red. Contri; sentenza n. 174, red. Onida).
Con riguardo alla fase del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale vanno ora segnalate le decisioni che, nell’alveo della sentenza n. 421 del 1995, hanno preso in considerazione l’intervento o la costituzione in giudizio di soggetti rimasti estranei al processo principale.
L’ammissibilità della partecipazione in questo caso è stata valutata con riguardo alla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito dell’incidente di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente sulla posizione giuridica propria dell’intervenuto (ordinanza n. 67, red. Ruperto; ordinanza n. 129, red. Contri; sentenza n. 185, red. Guizzi; ordinanza n. 344, red. Vari; sentenza n. 328, red. Marini).
Per la prima volta, a quanto consti, è stata poi esplorata quella forma di intervento prevista dall’art. 20 l. n. 87 del 1953, norma che un grande Autore scomparso, definiva misteriosa.
Questa disposizione stabilisce che gli organi dello Stato (e delle Regioni) hanno diritto di intervenire in giudizio, nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa dinanzi alla Corte costituzionale, affidata, per il Governo, all’Avvocato generale dello Stato (terzo comma) e, per le altre parti, ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma). Secondo la sentenza n. 350, red. Mirabelli, anche quella relativa agli organi dello Stato è, dunque, una regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio giacché si stabilisce che non è richiesta, per tali organi, una difesa professionale. Ciò, tuttavia, non riguarda, né vale quindi a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio.
Si è aggiunto poi, con riferimento al caso concreto, che anche se si attribuisse all’art. 20, secondo comma, della legge n. 8 del 1953 il significato del più ampio riconoscimento di un diritto di qualsiasi organo statale ad intervenire in qualsiasi giudizio, egualmente l’intervento della Banca d’Italia sarebbe inammissibile, perché ad essa, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale non può essere attribuita l’asserita qualifica di organo dello Stato. Difatti, la gestione Banca d’Italia quale ente concessionario di pubblico servizio ed i rapporti con l’amministrazione dello Stato sono disciplinati, in base alla legge, mediante apposite convenzioni (v. legge 28 marzo 1991, n. 104), senza che in ragione della gestione di tale servizio l’ente venga a configurarsi come organo dello Stato.
6. Il ricorso in via principale.
Anche nel ricorso in via principale le parti devono adempiere ad oneri formali; tra cui quello dell’indicazione del parametro rispetto al quale la questione è promossa ai sensi dell’art. 34, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. In particolare non è dato invocare genericamente un principio generale (quello dell’autonomia dei Consigli regionali) e non spetta alla Corte supplire alle carenze del ricorso andando alla ricerca di elementi che eventualmente identifichino tale principio (sentenza n. 87, red. Zagrebelsky).
Si tratta di un giudizio in via d’azione, come tale necessariamente sorretto da un interesse ad agire che per le Regioni si riflette in primo luogo sulla deducibilità dei vizi, sotto il profilo che essi devono risolversi in violazione o menomazione della competenza.
In questo senso non è ammissibile una questione di pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione da parte di una legge dello Stato (n. 662 del 1995), per il fatto che a seguito di questione di fiducia, si è proceduti a votazione unica su una molteplicità di commi, con violazione della ragionevolezza, della conoscibilità della leggi e della tutela della libertà e dignità della persona umana (sentenza n. 398, red. Mezzanotte).
Ed allo stesso modo la Regione non ha interesse a far valere un preteso eccesso di delega su norme che riguardano la composizione ed le modalità di funzionamento della conferenza Stato - città ed autonomie locali, strumento di raccordo che riguarda di per sé esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali (sentenza n. 408, red. Onida).
Ma il requisito dell’interesse è a base anche dell’applicabilità dell’istituto della cessazione della materia del contendere, applicabile quando le disposizioni di legge impugnate siano state private di ogni effetto anche per il passato (sentenza n. 84, red. Onida). Fenomeno che nell’anno trascorso è stato riscontrato dalle sentenze nn. 199, red. Onida; 216, red. Chieppa; 338, red. Contri; 339, red. Capotosti, a seguito di mancata promulgazione della disposizione impugnata da parte del Presidente della Regione Siciliana.
La disponibilità dell’azione sta a base dell’istituto della rinuncia, verificatasi nei ricorsi decisi con le ordinanze n. 201, red. Chieppa e 320, red. Vari, rinuncia che accettata dalle parti, provoca l’estinzione del processo.
Nell’anno appena concluso (sentenza n. 356, red. Mirabelli) s’è dato il caso di un ricorso promosso, ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dal componente unico del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.
Sono stati ritenuti sussistenti sia i presupposti che lo specifico interesse a base del ricorso. Infatti non era stata accolta la richiesta di votazione della legge separatamente per gruppi linguistici. Veniva denunciata la lesione di diritti dei cittadini della minoranza ladina e del loro gruppo di appartenenza, determinata dall’introduzione di una soglia per l’accesso delle liste rappresentative di tale minoranza alle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali nelle elezioni regionali. La domanda non eccedeva l’interesse del gruppo linguistico ladino, essendo stata dedotta la lesione derivante dalla introduzione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata; soglie che, pur avendo necessariamente carattere generale, si assumeva rendessero impossibile o più difficile al gruppo ladino esprimere, in quanto tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale.
E’ noto come, nel silenzio delle fonti, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia ampiamente superato quella dicotomia di dispositivi (accoglimento - rigetto della questione) che, prima del concreto funzionamento della Consulta, qualche Autore dava per rigidamente prefissata in ordine alle decisioni adottabili.
Infatti, a parte il caso dell’inammissibilità della questione (la quale - per quanto si è visto e si vedrà deriva da molteplici cause, non riconducibili ad uno schema unitario), già per le sentenze di rigetto, quelle che ritengono una questione non fondata, è emersa, sin dalla decisione n. 2 del 1956, la distinzione tra sentenza di rigetto e sentenza di interpretativa di rigetto.
Con queste ultime la Corte costituzionale condiziona espressamente nel dispositivo ad una certa lettura della legge impugnata la non fondatezza della questione e cioè la sua perdurante compatibilità con la Carta fondamentale (dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione......).
Nessuno oggi dubita dei poteri interpretativi della Corte in ordine alla legislazione ordinaria. Poteri interpretativi che sono spiegati come un portato naturale dell’accertamento dell’incostituzionalità delle norme (e non di più o meno soggettive opinioni interpretative) e che pongono la Corte stessa nel circuito giurisdizionale.
Proprio in relazione a ciò, anche la Corte, ed anzi la Corte per prima, ritiene di essere tenuta all’osservanza del principio generale della conservazione dei valori giuridici ed a fornire, per questo, letture adeguatrici, per quanto possibile, delle leggi impugnate, memore in ciò del discorso, sempre attuale, del Presidente Gaetano Azzariti dell’8 maggio 1957, nel quale si notava come: "è sempre grave eliminare una norma di legge vigente senza avere i poteri per sostituirla o adattare le norme residue che con quella erano connesse".
Tale funzione interpretativa è del resto costantemente presente nelle decisioni della Corte e la sua espressa menzione nel dispositivo corrisponde ad una preoccupazione istituzionale, derivante o dall’obbiettiva necessità di chiarire il senso di un testo ambiguo o dall’intento di rendere pubblica ed avvalorare la propria interpretazione dinanzi ad indirizzi che apparivano come maggioritari al momento della pronunzia.
In questo modo e ad esempio sono interpretative, anche se non espressamente interpretative di rigetto, le sentenze di non fondatezza n. 10, red. Mirabelli e n. 139, red. Mezzanotte. Per simili decisioni va notato che, mentre la non implausibilità della lettura proposta ha evitato che la questione fosse dichiarata inammissibile (cfr. al n. 2), la facilità con cui può raggiungersi un risultato conforme alla Costituzione, in assenza di un diritto vivente contrario, ha evitato l’adozione di un dispositivo formalmente condizionante.
Di converso il dispositivo in parola è stato adottato, sempre esemplificando, nelle sentenze nn. 138, red. Mezzanotte; 197, red. Ruperto; 232, red. Onida; 452, red. Vari; 454, red. Onida. E in questi casi, se si approfondisse l’esame, potrebbe notarsi come la maggiore pubblicità dell’operazione ermeneutica sia dovuta al fatto che si trattava, per una questione, di andare in contrario avviso ad un’ordinanza proveniente dalla Corte di Cassazione, per un’altra, di opporsi consapevolmente ad un indirizzo giurisprudenziale fino ad allora seguito, per tutte, di chiarire problemi obbiettivamente opinabili.
Del resto l’efficacia giuridica di tali sentenze non è maggiore di quella di una semplice sentenza di rigetto (per cui vedi la sentenza n. 12, red. Santosuosso). Esse tuttavia godono di un’autorità di precedente sempre crescente, come attesta la recente decisione delle Sezioni Unite penali della Cassazione che si allinea sui risultati cui la Corte è pervenuta con la citata sentenza n. 232.
Passando alle pronunzia di accoglimento, occorre ora osservare , come del resto già fu osservato nella sentenza n. 62, del 1971, che la risposta dell’ordinamento all’annullamento di una norma giuridica non provoca, di regola, un vuoto, ma, in virtù dei principi di elasticità e di espansione, comporta piuttosto un novum con effetti, a volte, di ampliamento di posizioni giuridiche e sempre di modificazioni del senso delle norme di risulta.
Così una sentenza testualmente caducatoria, quale la n. 1, red. Marini, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis n. 2 del codice civile, limitatamente alla parola "intellettuale", comporta (esito positivo) il privilegio generale sui mobili dei crediti dei prestatori di d’opera non intellettuale, fin allora esclusi dalla garanzia.
Di qui una prima risposta implicita a quanti, immemori di una vicenda che si è aperta con la sentenza n. 24 del 1957, scoprono oggi, per criticarla, l’esistenza delle sentenze additive della Corte costituzionale. Critica che a ben vedere necessariamente suppone ancora il negare alla Corte la funzione interpretativa e con essa l’osservanza del principio di conservazione dei valori giuridici di cui si è appena detto.
Infatti solo opinando che la Corte non possa conoscere il senso delle disposizioni potrebbe supporsi che essa debba fermarsi dinanzi a esclusioni espressamente disposte dal legislatore e non valutare come esclusioni implicite le omissioni rilevabili nelle norme portate al suo controllo. Sennonché dichiarare l’illegittimità costituzionale di un’esclusione e quindi annullarla, per il principio logico che due negazioni affermano, significa introdurre una norma positiva nell’ordinamento e ciò non per poteri creativi in capo alla Consulta, ma per effetto di quei fenomeni di elasticità e di espansione da secoli riconosciuti come presenti nell’ordinamento.
Questo naturale meccanismo delle pronunzie additive può, d’altra parte, leggersi nella sentenza n. 262, red. Onida, che mostra pure con quanto attenzione la Corte costituzionale si accerti se un silenzio legislativo debba interpretarsi come mera inerzia o come esclusione implicita, se abbia cioè un valore normativo, ancorché negativo, su cui intervenire nel naturale esercizio del sindacato di legittimità costituzionale.
Del resto, una volta ritenuto il silenzio come una negazione legislativa, ove si ritenesse che la Corte non può colpirlo "nella parte" in cui esso si rivela, si dovrebbe concludere che la Corte debba caducare quanto positivamente affermato dal legislatore stesso perché non esteso all’ipotesi tacitamente esclusa. E qui viene in considerazione, oltre al buon senso, il principio di salvaguardia dei valori giuridici che appunto circoscrive al solo oggetto incostituzionale la relativa dichiarazione (vitiatur sed non vitiat).
La stessa Corte, comunque, ha circoscritto di particolari limiti il proprio intervento additivo, sia prescrivendo specifici oneri formali per chi solleva una questione del genere (cfr. ordinanze nn. 302, red. Guizzi 305, red. Santosuosso), sia riconoscendo gli ampi spazi di discrezionalità del legislatore (sentenza n. 102, red. Guizzi, ordinanza n. 294, red. Santosuosso), sia individuando materie, come quella penale, in cui il principio di stretta legalità impedisce di considerare come negazione ed obbliga a considerare come mera inerzia l’omissione legislativa (cfr. ordinanze n. 392, red. Mezzanotte; n. 412, red. Vassalli; n. 413, red. Neppi Modona; n. 431, red. Mirabelli e sentenza n. 447, red. Onida).
L’esito in queste ipotesi è quello dell’inammissibilità della questione, pronunzia che sottende il riconoscimento di poteri esclusivi del legislatore o, sull’opposto versante, i limiti della Corte costituzionale.
Ma anche quando si perviene ad una dichiarazione di incostituzionalità additiva, il portato positivo della pronunzia è, come una felice e ormai comune espressione ricorda, a rime obbligate. Osservando l’esempio più vistoso avutosi nell’anno trascorso (sentenza n. 398, red. Mezzanotte) si può facilmente vedere come le formule organizzative, additivamente introdotte, corrispondano a modelli consolidati nei rapporti tra Stato e Regioni incostituzionalmente esclusi dal legislatore.
La cura con cui la Corte rispetta le norme giuridiche compatibili con la Costituzione e le salvaguarda nonostante le correlative omissione costituzionalmente illegittime, ha poi prodotto tecniche dispositive in base alle quali, ampliando l’ambito di discrezionalità di chi la disposizione debba applicare, si può salvare in linea generale la soluzione prescelta dal Parlamento.
In questo senso, per illustrare l’ipotesi, la sentenza n. 349, red. Mirabelli, in cui la differenza di età di diciotto anni tra adottante ed adottato è in via generale riconosciuta come limite ragionevole all’adottabilità, salvo proteggere il minore dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando l’età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. (cfr., per simile tecnica, sentenze nn. 239, red. Mirabelli; 267, red. Capotosti; 418, red. Vassalli).
A questa stessa esigenza di salvaguardia dei valori legislativi in atto rispondono poi le sentenze denominate additive di principio (v. sentenza n. 185, red. Guizzi) in cui non solo si amplia interinalmente la discrezionalità dell’interprete, ma si rimette al legislatore la formazione di nuovi meccanismi atti a ridurre per il futuro l’ampliata discrezionalità (cfr., per la valutazione dei seguiti legislativi e per l’efficacia di tali decisioni, sentenza n. 63, red. Chieppa, ordinanza n. 72, red. Ruperto, ordinanze nn. 105, e 106, red. Guizzi, ordinanza n. 195, red. Guizzi).
L’omissione - esclusione costituzionalmente illegittima può peraltro derivare proprio da una decisione della Corte costituzionale che accerti l’incompatibilità di quanto positivamente stabilito, cui segue un annullamento produttivo di un vuoto parimenti incostituzionale. In questa situazione, per sopperire al doppio esito di incostituzionalità che deriverebbe sia dal tenere in vita una normativa sia dall’eliminarla semplicemente, sono sorte le sentenze sostitutive, che trovano il loro archetipo nella decisione n. 15 del 1969.
Con le sentenze sostitutive la Corte cancella la norma incostituzionale e nel contempo ripiana la lacuna così determinatasi, reperendo nelle stesse discipline esistenti nell’ordinamento quella idonea a regolare la fattispecie.
Ora, sarebbe errato ritenere che con questa operazione la Corte si arroghi una creatività che non le spetta e ciò sia per quanto si è venuto ad esporre in relazione alle sentenze additive, sia perché il fenomeno di surrogazione delle discipline può anch’esso naturalmente discendere da un semplice intervento caducatorio della Corte costituzionale.
Si consideri, a questo riguardo, la sentenza n. 83, red. Mirabelli, che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale". E’ stato così eliminato il potere del Consiglio Nazionale dei geologi di integrare il collegio con due membri del Tribunale avente cognizione in materia di iscrizione e di disciplina nell’ordine dei geologi. Ma l’effetto di ciò è che la norma che residua, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, riconduce la prevista integrazione del tribunale con due geologi, per i giudizi relativi alle materie indicate dalla stessa legge, alla regola generale stabilita per la nomina e la revoca dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate. Il potere di nomina rimane rimesso alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 10, primo comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) e da questo può essere delegata ai presidenti delle corti d’appello (art. 38 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
L’esempio mostra anzi come la pretesa creatività delle sentenze sostitutive sia in realtà insussistente, poiché anche quando la sostituzione di disciplina avviene per così dire coattivamente nel dispositivo, la nuova disciplina introdotta è già stata formulata compiutamente in sede legislativa (tanto che sono ammesse decisioni sostitutive in materia penale; cfr. sentenza n. 97, red. Guizzi). D’altra parte l’estensione della regola al caso avviene in questa ipotesi per gli stessi motivi per cui avviene nelle decisioni additive. Solo che qui si è dinanzi non ad un mancato esercizio della discrezionalità del legislatore (omissione-esclusione) ma ad un positivo esercizio incostituzionale di tale discrezionalità che ha illegittimamente escluso, tra l’altro, l’estensione della disciplina alla fattispecie considerata.
In questo senso deve essere letto il dispositivo della sentenza n. 361, red. Neppi Modona, per il quale, libera ogni critica sul merito della soluzione, non è dato negare che la Corte si è mantenuta nei confini già tracciati da una trentennale esperienza.
I principi sull’efficacia delle decisioni della corte costituzionale sono ribaditi dalla sentenza n.. 29, red. Mirabelli, e dall’ordinanza n. 220, red. Zagrebelsky, in tema di inoppugnabilità, tema cui fa riferimento anche la sentenza n.. 215, red. Capotosti.
Sugli (inesistenti) poteri di interpretazione autentica delle proprie decisioni da parte della Corte cfr. l’ordinanza n. 438, red. Santosuosso. Sui poteri interpretativi del legislatore del senso delle decisioni della Corte, sentenza n. 340, red. Mirabelli.
1. Conflitti tra poteri dello Stato.
L’anno che si è concluso ha visto un’inconsueta proliferazione di ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato occasionati, per la maggior parte, da problemi interpretativi ed applicativi dell’art. 68 della Costituzione (ordinanze nn. 37, red. Marini; 177, red. Neppi Modona; 178, red. Neppi Modona, 179, red. Neppi Modona; 250, red. Capotosti; 254, red. Mirabelli; 261, red. Ruperto; 284, red. Neppi Modona; 300, red. Zagrebelsky; 388, red. Capotosti; 389, red. Capotosti; 407, red. Neppi Modona, 446, red. Capotosti, 469, red. Guizzi; 471, red. Vari e sentenza n. 289, red. Contri)
Rinviando alle opportune sedi per quanto riguarda i contenuti delle decisioni, occorre rilevare, adesso, sotto un profilo strettamente processuale, che è stato necessario ribadire la natura propria del giudizio in esame.
Esso è diretto a reintegrare nelle attribuzioni costituzionali sicché è parsa quanto meno anomala (ordinanza n. 327, red. Capotosti) la richiesta del pretore di Brescia, avanzata nei confronti del governo, di dichiarare "la spettanza in via esclusiva all’Autorità giudiziaria della funzione giurisdizionale ed in particolare dell’attribuzione che le impone di conoscere ed applicare la legge, attribuzione lesa nella sua credibilità esterna ed interna dall’inidoneità dell’art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ad essere conosciuto ed applicato" e, per l’effetto di annullare tale disposizione "con specifico riferimento alla previsione dell’abrogazione dell’art., 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall’art. 6-bis della legge n. 67 del 1993".
L’interesse ad ottenere una decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione rappresenta dunque l’oggetto principale del giudizio che, pertanto, non cessa per sopravvenuto difetto di interesse, anche se l’atto lesivo ha esaurito i suoi effetti (sentenza n. 49, red. Mezzanotte).
Sotto l’aspetto soggettivo il conflitto deve essere promosso dall’organo abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.
E pertanto, mentre sono legittimati a proporlo i singoli giudici le cui decisioni sono suscettibili di passare in cosa giudicata, altrettanto non può dirsi per il singolo parlamentare, in relazione alla garanzia dell’insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espressa (art. 68 della Costituzione), giacché solo la Camera di appartenenza è titolare della potestà di attrarre nella sfera di insindacabilità la specifica opinione (cfr. ordinanza n. 446, red. Capotosti).
La particolare procedura che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato prevede due distinte fasi, rimesse entrambe all’iniziativa della parte interessata. La prima è diretta alla delibazione preliminare e sommaria dell’ammissibilità del ricorso, che dev’essere destinato a sollevare un conflitto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la definizione delle rispettive sfere di attribuzioni determinate da norme costituzionali. La seconda fase, destinata alla decisione nel merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilità del conflitto, è ugualmente rimessa all’iniziativa della parte, che ha l’onere di provvedere, nei termini previsti, alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza che lo dichiara ammissibile, ed al tempestivo deposito per il giudizio.
La giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di affermare che, data l’autonomia delle due fasi, affinché si apra ritualmente la seconda di esse è necessaria -. ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - che il ricorrente notifichi il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni dall’ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite. Nell’attuale regolamentazione si tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto tempestivamente, giacché nel termine previsto deve aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre l’intera catena di ulteriori termini per la prosecuzione del giudizio (articolo 26, quarto comma, delle norme integrative).
Il mancato rispetto dei termini rende pertanto improcedibile il conflitto (sentenze nn. 74, red. Santosuosso; 342, red. Chieppa).
Analogamente a quello tra i poteri, anche il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni è dato a tutela della sfera di competenza costituzionale degli enti.
Sfera di competenza che per le Regioni comprende le funzioni delegate, purché si tratti di delega devolutiva o traslativa, caratterizzata da relativa stabilità, da un’integrazione con le funzioni proprie della Regione e della mancanza di poteri concorrenti dello Stato (sentenza n. 422, red. Santosuosso).
Il conflitto può essere tanto positivo che negativo, come avviene quando la Regione promuova il ricorso rifiutando le attribuzioni conferitele (sentenza n. 335, red. Capotosti).
Il ricorso, in quanto tale, deve essere sorretto da un interesse ad agire, cosa che in primo luogo comporta che l’atto che lo occasiona sia effettivamente lesivo della sfera di attribuzione.
In questo senso non può dirsi atto lesivo un decreto del tutto carente di efficacia precettiva (sentenza n. 137, red. Capotosti) come pure non sono lesivi gli atti di mera esecuzione della legge (sentenza n. 277, red. Capotosti, ma tali non sono quelli che presuppongono la soluzione di un problema interpretativo posto dalla legge medesima: sentenza n. 233, red. Vari).
Non è nemmeno atto lesivo quello confermativo di una scelta di un organo tecnico nell’ambito di competenze meramente statali, espressione dell’esercizio di un’attività di organizzazione, in materia non riservata ad organi di garanzia (sentenze nn. 270 e 333, red. Chieppa).
La sopravvenuta rimozione dell’atto con rimozione di ogni suo effetto determina la cessazione della materia del contendere (sentenze nn. 335, red. Capotosti; 423, red. Capotosti)
Trattandosi di ricorso, la rinunzia provoca l’estinzione del processo se accettata dalle parti o se le parti non si sono costituite (ordinanza n. 245, red. Capotosti).
E’ ormai acquisizione comune quella per cui il principio di eguaglianza, lungi dal risolversi in puntuali situazioni giuridiche soggettive, esprime un’esigenza di non arbitrarietà che si afferma nella produzione normativa, qualunque soggetto essa coinvolga, qualunque oggetto essa disciplini.
Diverse peraltro sono le concezioni sulle modalità con cui il soddisfacimento di tale esigenza può essere valutato nel giudizio di legittimità costituzionale.
Infatti, secondo una corrente di pensiero, che sembra richiamarsi al rispetto delle scelte politiche del Parlamento, il sindacato di costituzionalità dovrebbe avere come metro unico i giudizi di valore già espressi dal legislatore in analoghe situazioni (cfr. per esempio sentenza n. 234, red. Marini e ordinanza n. 299, red. Zagrebelsky). Mentre altre teorie ritengono ammesso un giudizio di ragionevolezza che si ispiri direttamente - omisso medio - al perseguimento dei valori costituzionali, nell’intento di superare così quel tanto di omologazione formale che, in ultima analisi, potrebbe essere il portato della prima corrente (cfr. ad es. sentenza n. 455, red. Guizzi).
In ogni modo, sviluppando quanto di insito è nella concezione "legislativa", onere di chi propone un’eccezione fondata sul principio d’eguaglianza è quello di prospettare termini di paragone, tertia comparationis, tratti dalla normazione vigente che convalidino l’assunto di una disparità di trattamento (cfr., sempre ad esempio, ordinanza n. 393, red. Mezzanotte). Laddove, nell’altra ottica, tanto è al tempo stesso troppo e troppo poco dimostrativo, potendo l’arbitrarietà risiedere proprio in un trattamento conforme, ovvero potendo essere ragionevole anche un trattamento difforme (cfr., per spunti, sentenza n. 227, red. Vari).
La giurisprudenza, mossa peraltro da un sano empirismo, accoglie sovente entrambe le concezioni, valutando la lamentata violazione dell’art. 3 della Costituzione sia in relazione al "principio di eguaglianza" (id est la teoria legislativa, paritaria o formale), sia in relazione al "diverso parametro di ragionevolezza" (id est la teoria sostanziale o di valore), come per esempio si è dato nella sentenza n. 142, red. Marini (ma vedi anche l’ordinanza n. 154, red. Ruperto in cui si parla di "principio di ragionevolezza e di parità di trattamento").
Dovrebbe comunque essere a questo punto evidente che una rassegna di giurisprudenza sul principio di eguaglianza, inteso in senso oggettivo, coinvolgerebbe praticamente tutte le decisioni della Corte, pronunziate in relazione a specifiche ulteriori garanzie costituzionali (e così potrebbe parlarsi di eguaglianza in materia di sistemi elettorali, di trattamenti penali, di previdenza, di capacità contributive e via dicendo). Talché per gli specifici svolgimenti si deve rinviare alle sedi opportune.
Occorre, invece, dare conto delle rare decisioni in cui l’eguaglianza ha assunto il ruolo (storicamente originario) di garanzia di situazioni giuridiche soggettive.
In tale prospettiva può ricordarsi la sentenza n. 268, red. Mirabelli con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 10 marzo 1955, n. 96, nella parte in cui non prevedeva che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, non facesse parte anche un rappresentante dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Si è osservato che l’esigenza, avvertita dal legislatore, di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, quale può essere attinta da competenze esterne all’apparato amministrativo, per l’esame delle domande di concessione dei benefici previsti dalla legge n. 96 del 1955, è stata soddisfatta inserendo nella commissione, appositamente istituita componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni. Questo obiettivo è stato tuttavia realizzato solo per la categoria dei perseguitati politici e non per quella dei perseguitati razziali. Posta dal legislatore la distinzione tra le due categorie, costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra di esse l’omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perché apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive; né, proprio in ragione della diversità di contesti e vicende, la rappresentanza dei perseguitati razziali può ritenersi assorbita dall’associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
Muovendo dal divieto di fondare differenziazioni basate su condizioni personali e sociali (censo) si è data poi un’interpretazione adeguatrice dell’art. 62, n. 6, prima parte del codice penale, ritenendosi che esso è applicabile anche quando il risarcimento del danno sia stato soddisfatto, prima del giudizio, dall’ente assicuratore (sentenza n. 138, red. Mezzanotte). Cfr. anche le ordinanze nn. 4 e 36, red. Marini, che ritengono razionale che la notifica degli atti impositivi sia indirizzata al solo marito (l’art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed art. 6, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) poiché tale disciplina, applicabile nel contesto della dichiarazione congiunta dei redditi, si fonda sull’evidente intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario.
Nella giurisprudenza della Corte viene accordata tutela a situazioni giuridiche soggettive derivanti da principi di struttura dell’ordinamento e ricondotte alla categoria dei diritti fondamentali che si affiancano (e si differenziano per la loro non tipicità) ai diritti inviolabili dell’uomo, oggetto dell’art. 2 della Costituzione.
Così, nell’anno trascorso, la sentenza n. 50, red. Mezzanotte (a proposito della disciplina di cui alla L. della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4, 18 e 21) dà risalto alla libertà sociale dei cittadini "espressione della socialità della persona, bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali", tra cui anche, ma non solo, gli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione.
A proposito della scriminante dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale e dell’assimilazione della relativa disciplina all’ipotesi prevista dall’art. 599, comma secondo, del codice penale, la sentenza n. 140, red. Neppi Modona contiene interessanti affermazioni circa il rapporto cittadino-autorità, assumendo che l’arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris rispetto alla "illegittimità", e che dall’altro è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittime", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali.
Cfr. ancora, per il principio generalissimo della sospensione della prescrizione nei confronti di chi si trovi in circostanze che, ostacolando l’esercizio di un suo diritto, giustificano l’inerzia, la sentenza n. 322, red. Marini a proposito dell’art. 2941, numero 7, del codice civile. V. anche sentenza n. 2, red. Santosuosso sulla sospensione della prescrizione nelle convivenze more uxorio.
La
sentenza n. 27, red. Zagrebelsky riafferma il principio che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.Non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.
Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione.
Ne è derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
Sempre con riferimento ai diritti inviolabili si è fornita un’interpretazione adeguata dell’art. 103, comma 6, del codice di procedura penale (
sentenza n. 229, red. Vassalli) chiarendo come esso non consenta in ogni caso il sequestro di appunti difensivi dell’imputato o dell’indagato.La contraria determinazione presa nel procedimento a quo è derivata non da una lacuna normativa da colmare con una sentenza additiva della Corte, bensì da un provvedimento del tutto contrario alle regole del processo e direttamente lesivo di principi costituzionali. Invero il fatto che il provvedimento qualifichi la perquisizione come funzionale alla apprensione degli appunti e, quindi, alla verifica della corrispondenza dei documenti sequestrati al contenuto dell’interrogatorio, si risolve in una palese diretta violazione dei diritti inviolabili della persona prima ancora che del diritto all’autodifesa.
Il procedimento di convalida del provvedimento che rende obbligatorio comparire nell’ufficio o nel comando di polizia durante manifestazioni agonistiche (l. 13 dicembre 1989, n. 401 e l. 24 febbraio 1995, n.
45) è circondato da adeguate garanzie a seguito della sentenza n. 144 del 1997 (sentenza n. 136, red. Vari).Il problema del monopolio dell’Autorità giudiziaria sulla libertà personale proposto in relazione alla convalida di un arresto da parte della polizia giudiziaria cui non possa far seguito una misura custodiale per mancanza della condizione prevista dall’art. 274, comma 1, lett. c, del codice di procedura penale è affrontato
dall’ordinanza n. 148, red. Neppi Modona.Ancora in via interpretativa (come già si è ricordato) la Corte è intervenuta sull’art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale (
sentenza n. 232, red. Onida) ritenendo che il termine per la trasmissione degli atti, da cui muovono tutti gli altri termini del procedimento di riesame, decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, nel quale deve essere dato l’immediato avviso. Tale il dettato legislativo, non può ritenersi simile scelta priva di logica o palesemente in contraddizione con le esigenze minime di organizzazione degli uffici giudiziari. Nel bilanciamento fra queste esigenze e quelle, pur sempre prevalenti, legate al favor libertatis e alla garanzia effettiva di un rapido riesame delle misure coercitive, non è illogico avere posto a carico degli uffici giudiziari l’onere di comunicazioni informali idonee a consentire il compimento degli atti processuali entro i termini perentori stabiliti. E non è irragionevole l’aver ricompreso nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta, stabilito per la trasmissione degli atti - termine considerevolmente protratto, proprio per tener conto del carattere perentorio ora ad esso attribuito, rispetto a quello originariamente stabilito nel "giorno successivo" -, tutti gli adempimenti materiali necessari per rendere concretamente possibile la tempestiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame.La Corte del resto era ben consapevole che l’interpretazione da essa proposta non coincideva con quella che la giurisprudenza aveva fino ad allora seguito. E’ tuttavia la forza preminente dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale che impone di non dar seguito, anzitutto in sede interpretativa, ad una ricostruzione del sistema, la quale si tradurrebbe nella lesione di quei principi: fermo restando, evidentemente, che il legislatore, se riterrà che dalla norma discendano eccessive difficoltà organizzative per gli uffici, potrà introdurre altre modifiche della disciplina in esame, sempre nell’ambito di un bilanciamento non irragionevole fra gli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro inosservanza, si ricollega nel sistema vigente.
Sempre in via interpretativa si è intervenuti sull’art. 303, comma 4, del codice di procedura penale nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo. Interpretazione, questa, aderente alla ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell’art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la libertà personale (
sentenza n. 292, red. Vassalli).Va infine ricordata la
sentenza n. 89, red. Neppi Modona, con cui, nel ritenersi infondata una questione sull’art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, si afferma in definitiva che il giudice, investito dalla richiesta dell’imputato di applicazione con modalità meno gravose della misura cautelare, può adottare un provvedimento di revoca della misura ove ritenga cessate le esigenze cautelari.Tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui il giudice è abilitato a provvedere d’ufficio de libertate, ma si limita a riconoscere un potere di intervento pro libertate quando il giudice è già investito di una domanda cautelare.
Si è ribadito, in tema di libertà di comunicazione, che la disciplina applicabile all’acquisizione dei "tabulati" va ricercata nell’art. 256 del codice di procedura penale, relativo al dovere di esibizione all’autorità giudiziaria di documenti riservati o segreti; disciplina alla quale sono peraltro sottese le irrinunciabili garanzie stabilite dall’art. 15, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitate solo con atto dell’autorità giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica motivazione.
In questo senso è inammissibile chiedere un’estensione dell’art. 267, comma 1, del codice di procedura penale. Simile intervento comporterebbe infatti il trapianto di un frammento della specifica disciplina dell’intercettazione telefonica al diverso istituto dell’acquisizione dei tabulati. Quest’ultimo istituto risulterebbe così impropriamente assimilato alle intercettazioni telefoniche, e si aprirebbero delicati problemi interpretativi in ordine all’applicazione dei presupposti e dei limiti funzionali alle specifiche esigenze di garanzia che sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma non tutti egualmente riconducibili alla diversa forma di intrusione nella sfera della riservatezza che si realizza mediante l’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico (
sentenza n. 281, red. Neppi Modona).
Le decisioni della Corte riguardano l’aspetto, strumentale alla libertà, della disciplina della patente di guida (cfr. la
sentenza n. 215, red. Capotosti, che ritiene la circolazione automobilistica un rilevante bisogno della vita).Con
sentenza n. 330, red. Ruperto è stata ritenuta non fondata, anche sotto il profilo del giusto procedimento, la questione relativa alla regolamentazione del ritiro immediato della patente, previsto dall’art. 218, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Con una serie di
ordinanze (nn. 167, 168, 169, 170, 235, 381, red. Ruperto) ed una sentenza (n. 276, red. Santosuosso), sulla scia della sentenza n. 194 del 1996, sono state ritenute manifestamente infondate molteplici questioni relative al potere del Prefetto di sospendere la patente di guida (artt. 176, 186, 189, 218, 223 del d. lgs. citato).Profili penali della libertà sono affrontati
dall’ordinanza n. 149, red. Ruperto (guida sotto l’influenza di alcool: art. 186 C.d.S. ) e dall’ordinanza n. 246, red. Mezzanotte, (guida senza carta di circolazione: art. 216, comma 6, C.d.S.). Per violazione dei criteri direttivi della legge di delegazione la sentenza n. 354, red. Zagrebelsky, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b., C.d.S. (versione anteriore al d.P.R. n. 575 del 1994), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali.
7. Libertà di manifestazione del pensiero.
Nell’anno trascorso la Corte è intervenuta in materia con due sole ordinanze.
Con la prima (
ordinanza n. 358, red. Zagrebelsky) è stata ritenuta manifestamente infondata una questione sui poteri del garante in materia di trasmissione televisiva di film vietati ai minori. Ciò perché chi diffonde il film non può vantare le posizioni soggettive di chi il film produce e quindi - in definitiva - il giudice deve applicare alla specie non le norme sulla revisione (l. n. 161 del 1962) ma la distinta e diversa regolamentazione degli obblighi dei titolari di stazioni emittenti radiotelevisive (l. 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, comma 11, e 31, comma 3).Con l’altra (
ordinanza n. 360, red. Zagrebelsky) s’è parimenti ritenuta manifestamente infondata una questione su una pretesa disparità di trattamento in ordine al versamento di una previa cauzione tra i titolari di stazioni emittenti televisive e stazioni emittenti radiofoniche (art. 1, comma 5, d.l. 27 agosto 1993, n. 323 convertito in l. 27 ottobre 1993, n. 422).
8. Diritto d’azione e di difesa.
La materia affrontata è strettamente connessa ai problemi organizzativi del processo cui quindi occorre in primo luogo rinviare. Si dà invece conto in questa sede delle decisioni che sottolineano e sviluppano nelle loro conseguenze le caratteristiche della situazione soggettiva tutelata dall’art. 24.
In tale prospettiva al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all’accertamento del reddito societario ai fini dell’imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l’accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l’intervenuta definitività dell’accertamento del reddito societario ai fini ILOR.
Infatti tutte le norme le quali prevedano responsabilità di soggetti dell’ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile (
ordinanza n. 5, red. Marini: art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).L’esercizio dei diritti d’azione e di difesa presuppone peraltro la conoscenza da parte del soggetto dell’esistenza di un procedimento in cui far valere tale posizione.
E’ venuta così in considerazione, sotto il profilo dell’art. 24 della Costituzione, la normativa riguardante la notifica a mezzo posta . E la Corte, a questo proposito (
sentenza n. 346, red. Marini), ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell’art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.Infatti, se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.
Per l’ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, l’art. 140 del codice di procedura civile impone a quest’ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio). E ciò allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito. Una disposizione siffatta - pur se compatibile con la specificità propria del mezzo postale - manca invece nella disciplina censurata che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Con la stessa sentenza è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8, terzo comma, della stessa legge.
Premesso che tale dichiarazione non concerne il momento perfezionativo della notificazione, si è osservato che la giacenza di soli dieci giorni del plico risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale - nel caso (oggi non certo infrequente, specie nel periodo estivo) di assenza dall’abitazione, dall’azienda o dall’ufficio che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e terzo comma dell’art. 7 della citata legge n. 890 del 1982 - non è più posto in condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile, e si trova perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole difficoltà di individuazione dell’atto notificatogli (talvolta provocata dal notificante, mediante la scelta dell’epoca della notifica e la mancata richiesta di notificazione personale da parte dell’ufficiale giudiziario) tale da potergli in concreto precludere ogni effettiva possibilità di difesa.
Venendo quindi al diritto di difesa, le affermazioni più notevoli in materia sono contenute nella
sentenza n. 399, red. Mezzanotte, che ha preso in considerazione gli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale sul rito degli irreperibili.Si è osservato che non si può chiedere in sede di giudizio di legittimità (e in relazione al principio del giusto processo per il quale ogni Stato aderente alla Convezione europea gode della più ampia libertà di scelta) un sistema nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzi per intero e senza alcuna eccezione.
Con ciò si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, alla quale compete bensì imporre l’osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile. Nel caso in esame ne verrebbero oltretutto direttamente o indirettamente coinvolti istituti del diritto penale sostanziale e del processo penale, quali la prescrizione dei reati e l’interruzione e la sospensione del processo, che andrebbero ripensati in un nuovo quadro sistematico nel quale la mancanza di un rito per gli irreperibili fosse divenuta elemento caratterizzante.
Le innovazioni introdotte dal nuovo codice denotano che il legislatore si è adoperato per adeguare la disciplina del rito degli imputati irreperibili sia alle convenzioni internazionali sia all’art. 24 della Costituzione, che, nel proclamare inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento, appresta a favore dell’imputato garanzie non meno pregnanti, che certamente comprendono il diritto, che la convenzione europea enuncia in maniera esplicita, di avere notizia del procedimento che lo riguarda e di avere l’opportunità e il tempo di allestire le proprie difese.
Il fatto che la nuova disciplina non giunga a prevedere la reintegrazione completa dell’imputato in tutti i suoi diritti processuali nell’ipotesi in cui non abbia avuto conoscenza del processo può far sorgere questioni di legittimità costituzionale il cui esito, se riferite alle disposizioni che non consentono all’imputato l’esercizio di un diritto o di una facoltà di cui avrebbe dovuto fruire, resta impregiudicato. E’ comunque da escludere che la denunciata insufficienza dei rimedi previsti ridondi in vizio di legittimità costituzionale del rito penale per gli irreperibili in quanto tale.
Sulla difesa tecnica cfr.
l’ordinanza n. 210, red. Marini, relativa al patrocinio dei ragionieri e dei dottori commercialisti (art. 12, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni): patrocinio da cui sono legittimamente esclusi i consulenti del lavoro (sentenza n. 328, red. Marini).Sulle condizioni per l’ammissione al patrocinio dei non abbienti e per la relativa revoca (art. 3, l. 30 luglio 1990, n. 217), nel senso che rilevano anche i redditi provenienti da attività illecite, cfr.
ordinanze nn. 244 e 386, red. Mezzanotte.
9. Tutela della famiglia, della maternità e del minore.
Della convivenza di fatto e della sua assimilabilità al vincolo matrimoniale si sono occupate
la sentenza n. 2, red. Santosuosso e la sentenza n. 166, red. Contri.Nella prima decisione (relativa all’art. 2941, numero 1, del codice civile) si è ribadito che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall’affectio pur verificabile anche nel rapporto more uxorio. I diritti e i doveri inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da ciò consegue che la non omogeneità delle due situazioni non consente di estendere dall’una all’altra le regola sulla sospensione della prescrizione.
D’altronde la stessa natura della prescrizione - istituto finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali - impone per il decorso dei termini l’adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto dall’esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il matrimonio.
A ben vedere, aggiunge la seconda sentenza, in tema di assegnazione della casa e in relazione all’art. 155, quarto comma del codice civile, nelle situazioni di mera convivenza un’assimilazione al matrimonio non è voluta nemmeno dalle parti. Talché estendere semplicemente a tali situazioni i doveri ed i diritti inerenti al rapporto coniugale si tradurrebbe in una inammissibile violazione della libertà di scelta delle persone.
Ciò premesso, tuttavia, la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole - che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole -, derivanti dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità. In tal modo la tutela del minore attraverso l’assegnazione in godimento dell’abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per il suo mantenimento è immanente nell’ordinamento e deve essere attuata sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile in correlazione con l’art. 30 della Costituzione, senza necessità dell’intervento caducatorio della Corte.
In ordine agli istituti connessi al matrimonio, sono stati esaminati il regime delle convenzioni matrimoniali stabilito dall’art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, per i vincoli coniugali ad essa anteriori (
sentenza n. 217, red. Santosuosso) nonché la disciplina dell’aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero di cui all’art. 11 febbraio 1980, n. 26 (sentenza n. 113, red. Contri).Di rilevante importanza in materia di filiazione è la
sentenza n. 347, red. Santosuosso. In essa, dinanzi ai dubbi di costituzionalità derivanti dal conferire l’azione di disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza, abbia dato il proprio consenso all’inseminazione eterologa della moglie, si è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 del codice civile. Infatti questa norma riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge.La possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell’approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale. Ma tale possibilità implica un’omogeneità di elementi essenziali e un’identità di ratio; nella cui carenza l’estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio.
E’ quanto accadrebbe una volta che, ai fini dell’esperibilità dell’azione di disconoscimento di paternità, l’ipotesi in esame fosse equiparata a quelle, tanto dissimili, previste dall’art. 235 del codice civile.
Rilevato poi che la Corte non era chiamata ad esprimersi sulla legittimità di tale forma di inseminazione, si è sottolineato come il giudice comune sia tenuto, in base ai principi costituzionali, a dare immediata tutela alle preminenti garanzie per il nuovo nato.
Sul foro dell’azione di disconoscimento (art. 18 del codice di procedura civile a seguito della riforma introduttiva dall’art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184) si richiama la
sentenza n. 228, red. Contri.Sempre con riferimento alla filiazione è stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 l. regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984 n. 12, che in maniera del tutto inopinata considerava la nascita di un figlio come elemento negativo per l’assegnazione di alloggi alle giovani coppie (
sentenza n. 17, red. Santosuosso).Sulla tutela della maternità della donna lavoratrice autonoma (art. 1 l. 11 dicembre 1990 n. 379) si è espressa la
sentenza n. 3, red. Santosuosso.In ordine all’istituto dell’adozione, si è considerato che adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni diverse. Per esse non è palesemente irrazionale né discriminatoria una differente disciplina che risponde alle diverse connotazioni dell’istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione in connessione all’instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell’adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine.
Nell’introdurre l’adozione legittimante (salvo casi particolari) come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche considerato coloro che, minorenni all’epoca del relativo provvedimento, erano stati già adottati secondo la disciplina precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le condizioni, gli effetti dell’adozione legittimante (art. 79). Non sussiste, dunque, una irragionevole "irretroattività" dell’applicazione della nuova disciplina (
sentenza n. 240, red. Mirabelli).Sui poteri del giudice nel rilasciare l’attestato di idoneità all’adozione internazionale si è espressa la
sentenza n. 10, red. Mirabelli. Del divario minimo di età tra adottante e adottato (sentenza n. 349) si è già detto nella parte processuale.Per quanto riguarda specificamente la tutela del minore, si è esclusa nei loro confronti la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (artt. 206 e 222 del codice penale:
sentenza n. 324, red. Onida).Infatti una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme ai principi: tanto più dopo che il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l’adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).
Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in ordine all’apprestamento delle conseguenti misure organizzative e strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con l’eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone, giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano affette da infermità psichica che le renda non imputabili.
Quanto all’esecuzione della pena è stato ritenuto illegittimo l’art. 30-ter comma 4, lett. c), l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si applicava ai minorenni (
sentenza n. 450, red. Onida). In ogni modo ciò non significa mettere in pericolo gli interessi generali, relativi al contrasto della criminalità, che hanno spinto il legislatore ad introdurre siffatta disciplina. Infatti la concessione dei permessi premio resta pur sempre condizionata, oltre che agli altri requisiti, non solo alla "regolare condotta "dei detenuti, ma anche alla circostanza che essi non risultino socialmente pericolosi (art. 30-ter, comma 1), e che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-bis, comma 1, dello stesso ordinamento penitenziario): resta dunque affidata al prudente apprezzamento di tali condizioni da parte del magistrato di sorveglianza.Sempre sulla tutela del minore cfr. ancora la già menzionata sentenza n. 136, (§ 4), nonché la
sentenza n. 262, red. Onida, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 14, comma 32, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
Con
sentenza n. 267, red. Capotosti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell’allegato I della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l’assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.E’ questa una di quelle decisioni ampliative della discrezionalità, resa necessaria dalla circostanza che la norma legislativa regionale, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicurava l’effettiva tutela della salute.
Ma la pronunzia che nell’anno trascorso ha destato più interesse è la
sentenza n. 185, red. Guizzi relativa alla cura Di Bella (art. 2, comma 1, ultima disposizione, d.l. 17 febbraio 1998, n. 239).La determinazione del legislatore di avviare la sperimentazione di un complesso di sostanze e l’autorizzazione al loro impiego nei confronti di altri soggetti estranei alla sperimentazione, prima che siano noti gli esiti di essa (in deroga alla regola posta dal comma 1, dell’art. 3 del decreto-legge n. 23), non sottendono, certo, un "riconoscimento della utilità di impiego" dei medicinali compresi nel multitrattamento (art. 1). Costituiscono, però, un "fatto legislativo" che ha una sua oggettività, tale da differenziarlo da un qualsiasi mero "fatto sociale" spontaneo.
Ora, nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative, come quelle che si verificano in alcune patologie tumorali, va considerato che dalla disciplina della sperimentazione, così prevista, scaturiscono indubbiamente aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Si che non può ammettersi, in forza del principi di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche.
In tal modo con decisione additiva di principio si è dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell’art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l’erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all’art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.
Una certa eco ha ancora avuto
l’ordinanza n. 460, red. Guizzi sulle norme che vietano di inserire nella pubblicità sanitaria la dizione "medicina omeopatica" (l. 5 febbraio 1992, n. 175). Norme che la Corte ha ritenuto dettate proprio per salvaguardare la salute dei cittadini attraverso l’affidabilità delle indicazioni professionali e cioè le specializzazioni conseguite all’esito di corsi previsti dall’ordinamento universitario.Dell’indennizzo dei danni da vaccinazione (
sentenza n. 27) si è già detto. Altri accenni alla salute si trovano nella sentenza n. 3, ricordata al paragrafo che precede.
Del numerus clausus nei corsi di laurea universitari si dirà nella parte dedicata alle fonti (
sentenza n. 383, red. Zagrebelsky).Del divieto dell’iscrizione ai corsi dell’accademia di Belle Arti per più di cinque ani (art. 62 r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123) si è ritenuta la compatibilità con i principi costituzionali (
sentenza n. 278, red. Santosuosso).Se il genere di istruzione impartito dall’accademia è preordinato a formare coloro che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte è evidente che la presunta severità della norma in esame non è che la logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione di uno specifico talento, che è appunto quello artistico. Siffatto talento, com’è ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto "fuori corso".
L’attività del socio di una cooperativa di produzione e lavoro non è omogenea a quella del lavoratore subordinato e pertanto è ragionevole che i relativi crediti non siano assistiti dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, numero 1, del codice civile (
sentenza n. 451, red. Marini).In ordine all’autonomia collettiva ed alla regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, per motivi di collegamento soggettivo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevedeva che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. (
sentenza n. 226, red. Vari).La valorizzazione di tale autonomia dà conto dell’applicabilità dell’art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, per come modificato dall’art. 2 l. 11 maggio 1990, n. 108, anche ai lavoratori di società cooperative agricole a responsabilità limitata con meno di 16 dipendenti (
sentenza n. 143, red. Santosuosso).Si è poi ribadita la validità della normativa sulle conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo (
sentenza n. 420, red. Santosuosso: art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300).Della
sentenza n. 1 - relativa all’art. 2751-bis numero 2 del codice civile si è detto nella parte processuale.
Sulla disciplina della pensione ai superstiti integrabile in caso di plurititolarità (d.l. 12 settembre 1983, n. 463) cfr. la
sentenza n. 18, red. Contri.Sull’esclusione dell’indennità integrativa speciale nei casi di cui all’art. 10 d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, (che comprende il caso di soppressione dell’ente di appartenenza), vedi la
sentenza n. 372, red. Ruperto.Sui sistemi previdenziali speciali in genere e sul Fondo dei telefonici in specie (art. 20, primo e secondo comma, l. 4 dicembre 1956 n. 1457) la Corte si è espressa con la
sentenza n. 457, red. Onida che, nel rispetto della discrezionalità del legislatore nell’attuazione dell’art. 38 e in base al canone della valutazione complessiva dei trattamenti, ha dichiarato non fondata la relativa questione.Sull’avviamento al lavoro degli extracomunitari invalidi cfr. la
sentenza n. 454, red. Onida.
14. Iniziativa economica privata.
L’organizzazione di gite o viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 della Costituzione. Ma sottopone ad autorizzazione qualsiasi attività di organizzazione di viaggio svolta occasionalmente e senza fini di lucro contrasta col principio di libertà sociale di cui s’è già detto al paragrafo 2 (sentenza n. 50, ivi citata).
Sempre in materia di imprese turistiche, si è detto che l’operatività delle agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale è garantita dagli artt. 41 e 120 della Costituzione dai quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all’espandersi dell’impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.
Entrambi gli anzidetti parametri esplicano unitamente all’articolo 117 della Costituzione, una efficacia invalidante sull’articolo 4, comma 1, della legge della regione Lombardia n. 27 del 1996, che subordina ad autorizzazione regionale l’apertura di semplici filiali. L’articolo 120 della Costituzione impedisce, infatti, alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle Regioni stesse di negare alle agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l’autorizzazione in altre Regioni la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata. In base all’articolo 41 della Costituzione, la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni.
Illegittima, per violazione dell’articolo 41 della Costituzione, è la disposizione dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale lombarda la quale impone alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall’agenzia medesima.
Con tale vessatorio divieto, è ancora la libertà di organizzazione dell’impresa ad essere colpita. Peraltro, una volta venuta meno la necessità dell’autorizzazione per l’apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto, risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell’impresa, libera quest’ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informativi (sentenza n. 362, red. Mezzanotte).
Per le imprese di smaltimento di rifiuti s’è poi considerato il divieto recato dall’art. 29 l. regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, di trattare rifiuti provenienti da altre regioni (sentenza n. 196, red. Capotosti). Norma di cui si è ritenuta l’adeguatezza ai fini della tutela ambientale e la non arbitrarietà atteso che con essa il legislatore si è proposto di evitare, attraverso il divieto di conferimento di rifiuti provenienti da fuori regione, una incongrua e pregiudizievole moltiplicazione di impianti di smaltimento, derivante dall’assoluta imprevedibilità della quantità di materiali da trattare.
In ordine all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 è stato escluso che il principio della libertà di iniziativa economica privata possa ritenersi violato da una disposizione, come quella denunciata, che, prevedendo un termine dilatorio per l’esperimento dell’azione esecutiva, non costituisce per ciò solo inevitabile ragione di un oneroso ricorso al mercato finanziario (ordinanza n. 463, red. Marini).
Quanto alla liquidazione straordinaria in caso di dissesto di enti locali si è negato che la procedura concorsuale (d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni) impedisse la rivalutazione degli interessi o comportasse la definitiva estinzione dei crediti (sentenza n. 269, red. Mirabelli).
Infine, per l’indebito contributivo INPS (ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 7 e successive modificazioni), con decisione additiva di principio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione (sentenza n. 417, red. Contri) nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.
Con la sentenza n. 135, red. Capotosti si è proceduto al controllo di legittimità costituzionale dell’art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare direttamente esecuzione alle prescrizioni dei piani di edilizia economica e popolare.
Dopo una disamina postuma degli intenti del legislatore si è ritenuta la perdurante validità della disciplina e tale giudizio ha portato ad escludere altresì la lesione dell’art. 42 della Costituzione, prospettata sotto il profilo che l’espropriazione prevista dalla norma impugnata è generalizzata ed obbligatoria, eccedendo cosi le ipotesi in cui non sia possibile assicurare altrimenti la "funzione sociale" della proprietà. Ed invero, va rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sacrificio degli interessi dei privati proprietari non è irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che legittimano l’espropriazione della proprietà privata, siano tali non solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso mira alla soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità
Ci si trova in questa ipotesi dinanzi ad un fine sociale (il reperimento di aree destinate ad edilizia residenziale) e ad un programma ad esso riferibile. E tanto basta alla Corte. Cosa che peraltro non preclude una diversa valutazione politica del Parlamento, che consenta, nella discrezionalità delle opzioni legislative, di perseguire gli stessi "motivi di interesse generale", ma avvalendosi di altri strumenti, parimenti efficaci, differenti da quello espropriativo.
I rapporti tra proprietari e affittuari del fondo rustico in relazione alle "quote latte" (art. 10, commi 1 e 2, l. 26 novembre 1992, n. 468) sono considerati dalla sentenza n. 100, red. Mirabelli.
Le condizioni per la risoluzione del contratto di locazione in caso di necessità di ristrutturazione l’immobile (art. 29 l. 27 luglio 1978, n. 392, in parte qua) formano oggetto della sentenza n. 348, red. Mirabelli.
Sui poteri di conformazione della proprietà a tutela dell’ambiente (art. 1- sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312) cfr. ordinanze nn. 68 , 158 e 316, red. Chieppa.
La nozione di prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, la natura della riserva di legge ivi prevista ed il suo soddisfacimento dai meccanismi predisposti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificata dalla legge n. 39 del 1977), per la formazione delle tariffe dell’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli, sono i temi della sentenza n. 235, red. Capotosti.
La distinzione tra potestà tariffaria (soggetta ai vincoli di cui all’art. 23 della Costituzione) e tributaria sta alla base della dichiarazione di non fondatezza della questione delle quote prezzo ENEL (art. 1 d.l. 13 settembre 1996, n. 473) di cui alla sentenza n. 174, red. Onida.
Anche nell’anno trascorso la Corte ha confermato il suo tradizionale atteggiamento di self-restraint nel controllo delle scelte op