CORTE COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
NEL 1998
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
RENATO GRANATA
Il processo costituzionale
I - Il controllo di legittimità costituzionale
1. Natura, funzione ed oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
Benché si verifichi di rado, avviene tuttavia che la Corte, dinanzi ad anomale richieste di un suo intervento, debba puntualizzare quali siano la natura e la funzione del giudizio di legittimità costituzionale.
Questo, diretto a valutare la compatibilità con la Costituzione delle leggi o degli aventi forza di legge, non può certo essere volto a proteggere l’emananda pronuncia del giudice dell’alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice d’appello (ordinanza n. 70, red. Mezzanotte). Così come è finalità estranea al sindacato di legittimità costituzionale cercare l’avallo sulla bontà delle ragioni dell’interpretazione fatta propria da chi ha promosso il giudizio (ordinanza n. 34, red. Vari).
In questo stesso ordine di idee è improprio domandare alla Corte costituzionale di risolvere meri dubbi ermeneutici a livello di legislazione ordinaria . Tanto avviene quando si chiede se l’art. 1753 cod. civ. sia applicabile ai subagenti di assicurazione (ordinanza. n. 280, red. Vari), se sia esatta la riduzione di una percentuale pensionistica operata di una circolare (ordinanza n. 366, red. Ruperto), se viga o meno il divieto per le USL di Trento di stipulare contratti di comodato relativi ad attrezzature e materiale per analisi di laboratorio (ordinanza n. 384, red. Mezzanotte).
La funzione interpretativa, in quanto tale, non spetta al giudice delle leggi ma a chi propone la questione.
Soggetto che può ricorrere alla Consulta in quanto sia la norma giuridica ricavabile dal testo della legge a porsi in contrasto con la Carta fondamentale, ma non quando il contrasto discenda da un’inosservanza della legge medesima ovvero da una situazione patologica cui la legge è estranea.
Ciononostante sono stati promossi giudizi di costituzionalità in cui il preteso vizio della norma denunziata non derivava da cause intrinseche alla legge ma dalla violazione di altre leggi, per le quali violazioni era già predisposto il rimedio (sentenza n. 74, red. Santosuosso e, implicitamente, ordinanza n. 161, red. Marini). Rimedio che in primo luogo deve rinvenirsi nella Costituzione, come nell’ipotesi in cui si opini che l’art. 103, comma 6, del codice di procedura penale non preveda il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall’imputato appositamente ed esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli interrogatori (sentenza n. 229, red. Vassalli). Rimedio la cui esistenza chi ha promosso la questione non si avvede di dover ricercare autonomamente quando muove dall’osservazione che il caso che sottopone ad esame sorge o può sorgere da una violazione di legge (sentenza n. 419, red. Mirabelli; ordinanza n. 439, red. Mirabelli).
Analoga improprietà di oggetto si rileva, lo si è accennato, ove si verta in situazioni patologiche cui la legge è estranea. Così non può imputarsi all’art. 300 del codice di procedura civile il mancato (ma doveroso) intervento del curatore fallimentare, una successiva pronunzia in un certo senso e un’eccezione improvvida da parte del curatore stesso (ordinanza n. 96, red. Ruperto). Ed allo stesso modo il vizio della legge non può rappresentarsi ricavandolo da comportamenti che costituirebbero addirittura reato (sentenza n. 40, red. Mirabelli). Si tratta insomma di eventualità non riferibili alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma piuttosto all’applicazione concreta (sentenza n. 200, red. Santosuosso), di difficoltà di mero fatto che non hanno rilevanza nella verifica di legittimità costituzionale (ordinanza n. 180, red. Guizzi).
Si è già visto che la funzione interpretativa della legge non spetta, in quanto tale, alla Corte e si è aggiunto che nell’esercizio di tale funzione chi solleva la questione deve ricercare già nella Carta fondamentale i rimedi volti a ricostruire una situazione normativa compatibile con i principi da quella espressi.
Ciò comporta che il soggetto abilitato a promuovere la questione di costituzionalità deve in primo luogo valutare la possibilità di dare della legge un’interpretazione adeguata e non in contrasto con la Costituzione.
Si tratta non di una facoltà, ma di un compito (sentenza n. 11, red. Zagrebelsky; sentenza n. 19, red. Neppi Modona). Compito che peraltro può dirsi assolto quando ci si chiami o si sia comunque nell’alveo del diritto vivente (da intendersi come indirizzo giurisprudenziale consolidato, ordinanza n. 7, red. Vassalli, e non come direttive e prassi dell’amministrazione, ordinanza n. 188, red. Onida) avverso si fornisca una plausibile interpretazione (sentenza n. 3, red. Santosuosso).
Divisa tuttavia è la risposta della Corte costituzionale all’inadempimento dell’onere in parola.
Alcune pronunzie, infatti, risolvono la questione nel senso della sua non fondatezza o manifesta infondatezza (sentenza n. 11, red. Zagrebelsky; sentenza n. 19, red. Neppi Modona; ordinanza n. 32, red. Marini; ordinanza n. 117, red. Mirabelli).
Altre invece pervengono ad una dichiarazione di inammissibilità (ordinanza n. 7, red. Vassalli¸ ordinanza n. 147, red. Marini; ordinanza n. 188, red. Onida), ponendo l’accento più sul comportamento di chi ha promosso la questione che sulla consistenza della stessa.
La norma così individuata deve essere introdotta nell’ordinamento da una legge o da un atto avente forza di legge (art. 134 della Costituzione).
Tale attributo non è stato riconosciuto nell’anno trascorso al D.M. 8 settembre 1988, n. 484 (ordinanza n. 43, red. Ruperto), mentre la sentenza n. 354, red. Zagrebelsky, pone il problema del sindacato di combinato disposto risultante da atti legislativi e atti aventi valore secondario.
Per le norme di attuazione degli Statuti cfr. alla Parte II, II, 1.
4. Trasferimento del sindacato.
Non osta al controllo di costituzionalità la circostanza che la norma sottoposta al controllo sopravviva nell’ordinamento, dopo che la questione è stata promossa, in virtù di una fonte diversa da quella originariamente considerata. Il principio, già espresso nella sentenza n. 84 del 1996, ha trovato applicazione nella sentenza n. 321, red. Mirabelli e nella sentenza n. 371, red. Vari.
5. Il ricorso in via incidentale.
La disciplina del ricorso incidentale (strumento di accesso al giudizio di costituzionalità di gran lunga più frequentemente impiegato) trova la sua compiuta espressione nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Abilitata a promuovere una questione è innanzi tutto un’autorità giurisdizionale.
Tale non è il Consiglio comunale riunito per procedere alla sospensione dalla carica del Sindaco (ordinanza n. 104, red. Guizzi), mentre ha simile natura il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, ma soltanto qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9, comma primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (ordinanza n. 391, red. Guizzi).
Già dalla sentenza n. 226 del 1976 è stato ritenuto che le Sezioni di controllo della Corte dei Conti siano ammesse a promuovere questioni di legittimità costituzionale (ordinanza n. 295, red. Santosuosso; ordinanza n. 310, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 344, red. Vari; ordinanza n. 366, red. Ruperto).
La questione va proposta nel corso di un giudizio, il quale deve necessariamente avere, per così dire, vita autonoma rispetto all’incidente di legittimità costituzionale. Si tratta, in altri termini, del requisito dell’"incidentalità" della questione che caratterizza questa via d’accesso alla Corte costituzionale dal giudizio in via principale cui sono abilitati lo Stato e le Regioni.
Molto raramente si è dato il caso di un giudice che nelle forme del ricorso incidentale abbia in realtà promosso in via d’azione in giudizio di costituzionalità, perché la controversia innanzi a lui pendente era priva di autonomo oggetto. Tuttavia nell’anno trascorso sembra doversi ascrivere a questa ipotesi l’ordinanza n. 67, red. Ruperto, in cui il potere decisorio del giudice s’era esaurito con la pronunzia di una sentenza parziale e in cui l’unico oggetto che residuava nella controversia era appunto la questione di legittimità costituzionale. Nel medesimo senso espressamente la sentenza n. 127, red. Vari secondo cui rende inammissibile la questione la sua mancanza di incidentalità . Fenomeno che si verifica quando la eventuale pronunzia di accoglimento della Corte verrebbe, in realtà a concretare, di per sé, la tutela richiesta, disattendendo, così, il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata una questione di costituzionalità, non può risolversi nella proposizione della questione stessa. Lo stesso problema parrebbe porsi quando le parti in un giudizio amministrativo impugnino un atto generale che non provochi una attuale lesione di situazioni soggettive, deducendo solo l’incostituzionalità della legge presupposta (problema che peraltro la sentenza n. 362, red. Mezzanotte ha risolto ritenendo non implausibile che la delibera in questione fosse suscettiva di provocare una lesione immediata).
L’autorità giurisdizionale deve valutare se il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (rilevanza) e in questo caso, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, riferire i termini e i motivi della questione, indicando le disposizioni di legge viziate e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate.
Mere inesattezze in questi adempimenti non rendono la questione inammissibile (ordinanza n. 5, red. Marini), la quale è invece tale se il giudice omette di riferire i dati indispensabili per controllare se egli abbia effettivamente valutato la ricorrenza dei requisiti necessari a promuovere l’incidente (ordinanze nn. 20, red. Mirabelli; 25, red. Contri; 42, red. Marini; 76, red. Vari; 116, red. Mirabelli; 124, red. Contri e molte altre). Tale omissione può essere assoluta (come nei casi appena considerati in cui mancava ogni motivazione) ovvero relativa, nel senso cioè che la mancanza si rileva proprio in relazione alla specifica questione proposta. (ordinanze nn 47, red. Mezzanotte; 79, red. Capotosti; 94, red. Vassalli; 121, red. Neppi Modona e molte altre).
Ma può anche darsi che la motivazione fornita dal giudice a quo sia di per sé viziata. eventualità che la giurisprudenza della Corte individua in ipotesi che la lunga esperienza ha reso ormai tipiche. Così sono inammissibili questioni prospettate in via ipotetica (ordinanza n. 34, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 298, red. Zagrebelsky; ordinanza n. 459, red. Vassalli), in via alternativa (ordinanza n. 84, red. Guizzi; ordinanza n. 146, red. Marini; ordinanza n. 252, red. Onida), in via eventuale (ordinanza n. 130, red. Vari; ordinanza n. 165, red. Chieppa), in modo perplesso (ordinanza n. 265, red. Guizzi; ordinanza n. 279, red. Guizzi; ordinanza n. 425, red. Guizzi; ordinanza n. 458, red. Contri), in maniera ancipite (ordinanza n. 39, Santosuosso; ordinanza n. 373, red. Vassalli; ordinanza n. 378, red. Vassalli; ordinanza n. 449, red. Mirabelli).
Il vizio di motivazione, oltre che la prospettazione del problema, può anche riguardare l’individuazione delle disposizioni coinvolte. E’ questo il caso di aberratio, rilevato dalle ordinanze nn. 78, red. Capotosti e 440, red. Onida.
Una volta accertato l’adempimento di questi oneri, la Corte costituzionale si riserva di controllare l’effettiva sussistenza dei requisiti prima elencati, sia pure non sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice a quo.
In tal modo il riesame del requisito della rilevanza consiste solo nella verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata sia applicabile nel giudizio principale (sentenza n. 227, red. Vari). Cosicché, ad esempio, non è sindacabile, l’ordine logico con il quale il rimettente affronta le questioni sottoposte al suo esame (sentenza n. 409, red. Capotosti).
Si danno tuttavia ipotesi, anche qui tipiche, in cui la Corte ravvisa l’irrilevanza della questione.
Quale elemento certo di inapplicabilità della norma nel giudizio a quo, viene in primo luogo in esame il difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile ictu oculi (ordinanza n. 41, red. Vari; sentenza n. 127, red. Vari) e in secondo luogo il difetto di competenza anch’esso evidente (ordinanza n. 293, red. Zagrebelsky).
Segue il caso, classico anch’esso, del difetto di legittimazione del giudice, derivante dalla circostanza che egli ha già applicato in maniera irrevocabile la norma della cui costituzionalità dubita o dalla circostanza che tale norma non deve applicarsi in quella ma in altra fase del giudizio (cfr. ordinanze nn. 21, red. Mirabelli; 35, red. Onida; 59, red. Neppi Modona; 65, red. Ruperto; 111, red. Chieppa; 118, red. Onida; 171, red. Neppi Modona; 186, red. Vari; 264, red. Capotosti; 387, red. Neppi Modona).
Numerose sono state poi nell’anno trascorso le dichiarazioni di inammissibilità per irrilevanza della questione, irrilevanza derivante da cause eterogenee individuate attraverso l’esame dello stesso provvedimento di rimessione o degli atti (ordinanze nn. 8, 9, 15, red. Ruperto; 24, red. Neppi Modona; 38, red. Onida; 45, red. Ruperto; sentenza n. 50, red. Mezzanotte; ordinanze nn. 57, red. Santosuosso; 58, red. Neppi Modona; 90, red. Onida, 225, red. Contri; 282, red. Contri; 288, red. Neppi Modona; 295, red. Santosuosso; 313, red. Ruperto; 414, red. Capotosti, 427, red. Onida; 468, red. Contri; sentenza n. 174, red. Onida).
Con riguardo alla fase del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale vanno ora segnalate le decisioni che, nell’alveo della sentenza n. 421 del 1995, hanno preso in considerazione l’intervento o la costituzione in giudizio di soggetti rimasti estranei al processo principale.
L’ammissibilità della partecipazione in questo caso è stata valutata con riguardo alla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito dell’incidente di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente sulla posizione giuridica propria dell’intervenuto (ordinanza n. 67, red. Ruperto; ordinanza n. 129, red. Contri; sentenza n. 185, red. Guizzi; ordinanza n. 344, red. Vari; sentenza n. 328, red. Marini).
Per la prima volta, a quanto consti, è stata poi esplorata quella forma di intervento prevista dall’art. 20 l. n. 87 del 1953, norma che un grande Autore scomparso, definiva misteriosa.
Questa disposizione stabilisce che gli organi dello Stato (e delle Regioni) hanno diritto di intervenire in giudizio, nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa dinanzi alla Corte costituzionale, affidata, per il Governo, all’Avvocato generale dello Stato (terzo comma) e, per le altre parti, ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma). Secondo la sentenza n. 350, red. Mirabelli, anche quella relativa agli organi dello Stato è, dunque, una regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio giacché si stabilisce che non è richiesta, per tali organi, una difesa professionale. Ciò, tuttavia, non riguarda, né vale quindi a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio.
Si è aggiunto poi, con riferimento al caso concreto, che anche se si attribuisse all’art. 20, secondo comma, della legge n. 8 del 1953 il significato del più ampio riconoscimento di un diritto di qualsiasi organo statale ad intervenire in qualsiasi giudizio, egualmente l’intervento della Banca d’Italia sarebbe inammissibile, perché ad essa, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale non può essere attribuita l’asserita qualifica di organo dello Stato. Difatti, la gestione Banca d’Italia quale ente concessionario di pubblico servizio ed i rapporti con l’amministrazione dello Stato sono disciplinati, in base alla legge, mediante apposite convenzioni (v. legge 28 marzo 1991, n. 104), senza che in ragione della gestione di tale servizio l’ente venga a configurarsi come organo dello Stato.
6. Il ricorso in via principale.
Anche nel ricorso in via principale le parti devono adempiere ad oneri formali; tra cui quello dell’indicazione del parametro rispetto al quale la questione è promossa ai sensi dell’art. 34, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. In particolare non è dato invocare genericamente un principio generale (quello dell’autonomia dei Consigli regionali) e non spetta alla Corte supplire alle carenze del ricorso andando alla ricerca di elementi che eventualmente identifichino tale principio (sentenza n. 87, red. Zagrebelsky).
Si tratta di un giudizio in via d’azione, come tale necessariamente sorretto da un interesse ad agire che per le Regioni si riflette in primo luogo sulla deducibilità dei vizi, sotto il profilo che essi devono risolversi in violazione o menomazione della competenza.
In questo senso non è ammissibile una questione di pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione da parte di una legge dello Stato (n. 662 del 1995), per il fatto che a seguito di questione di fiducia, si è proceduti a votazione unica su una molteplicità di commi, con violazione della ragionevolezza, della conoscibilità della leggi e della tutela della libertà e dignità della persona umana (sentenza n. 398, red. Mezzanotte).
Ed allo stesso modo la Regione non ha interesse a far valere un preteso eccesso di delega su norme che riguardano la composizione ed le modalità di funzionamento della conferenza Stato - città ed autonomie locali, strumento di raccordo che riguarda di per sé esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali (sentenza n. 408, red. Onida).
Ma il requisito dell’interesse è a base anche dell’applicabilità dell’istituto della cessazione della materia del contendere, applicabile quando le disposizioni di legge impugnate siano state private di ogni effetto anche per il passato (sentenza n. 84, red. Onida). Fenomeno che nell’anno trascorso è stato riscontrato dalle sentenze nn. 199, red. Onida; 216, red. Chieppa; 338, red. Contri; 339, red. Capotosti, a seguito di mancata promulgazione della disposizione impugnata da parte del Presidente della Regione Siciliana.
La disponibilità dell’azione sta a base dell’istituto della rinuncia, verificatasi nei ricorsi decisi con le ordinanze n. 201, red. Chieppa e 320, red. Vari, rinuncia che accettata dalle parti, provoca l’estinzione del processo.
Nell’anno appena concluso (sentenza n. 356, red. Mirabelli) s’è dato il caso di un ricorso promosso, ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dal componente unico del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.
Sono stati ritenuti sussistenti sia i presupposti che lo specifico interesse a base del ricorso. Infatti non era stata accolta la richiesta di votazione della legge separatamente per gruppi linguistici. Veniva denunciata la lesione di diritti dei cittadini della minoranza ladina e del loro gruppo di appartenenza, determinata dall’introduzione di una soglia per l’accesso delle liste rappresentative di tale minoranza alle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali nelle elezioni regionali. La domanda non eccedeva l’interesse del gruppo linguistico ladino, essendo stata dedotta la lesione derivante dalla introduzione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata; soglie che, pur avendo necessariamente carattere generale, si assumeva rendessero impossibile o più difficile al gruppo ladino esprimere, in quanto tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale.
E’ noto come, nel silenzio delle fonti, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia ampiamente superato quella dicotomia di dispositivi (accoglimento - rigetto della questione) che, prima del concreto funzionamento della Consulta, qualche Autore dava per rigidamente prefissata in ordine alle decisioni adottabili.
Infatti, a parte il caso dell’inammissibilità della questione (la quale - per quanto si è visto e si vedrà deriva da molteplici cause, non riconducibili ad uno schema unitario), già per le sentenze di rigetto, quelle che ritengono una questione non fondata, è emersa, sin dalla decisione n. 2 del 1956, la distinzione tra sentenza di rigetto e sentenza di interpretativa di rigetto.
Con queste ultime la Corte costituzionale condiziona espressamente nel dispositivo ad una certa lettura della legge impugnata la non fondatezza della questione e cioè la sua perdurante compatibilità con la Carta fondamentale (dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione......).
Nessuno oggi dubita dei poteri interpretativi della Corte in ordine alla legislazione ordinaria. Poteri interpretativi che sono spiegati come un portato naturale dell’accertamento dell’incostituzionalità delle norme (e non di più o meno soggettive opinioni interpretative) e che pongono la Corte stessa nel circuito giurisdizionale.
Proprio in relazione a ciò, anche la Corte, ed anzi la Corte per prima, ritiene di essere tenuta all’osservanza del principio generale della conservazione dei valori giuridici ed a fornire, per questo, letture adeguatrici, per quanto possibile, delle leggi impugnate, memore in ciò del discorso, sempre attuale, del Presidente Gaetano Azzariti dell’8 maggio 1957, nel quale si notava come: "è sempre grave eliminare una norma di legge vigente senza avere i poteri per sostituirla o adattare le norme residue che con quella erano connesse".
Tale funzione interpretativa è del resto costantemente presente nelle decisioni della Corte e la sua espressa menzione nel dispositivo corrisponde ad una preoccupazione istituzionale, derivante o dall’obbiettiva necessità di chiarire il senso di un testo ambiguo o dall’intento di rendere pubblica ed avvalorare la propria interpretazione dinanzi ad indirizzi che apparivano come maggioritari al momento della pronunzia.
In questo modo e ad esempio sono interpretative, anche se non espressamente interpretative di rigetto, le sentenze di non fondatezza n. 10, red. Mirabelli e n. 139, red. Mezzanotte. Per simili decisioni va notato che, mentre la non implausibilità della lettura proposta ha evitato che la questione fosse dichiarata inammissibile (cfr. al n. 2), la facilità con cui può raggiungersi un risultato conforme alla Costituzione, in assenza di un diritto vivente contrario, ha evitato l’adozione di un dispositivo formalmente condizionante.
Di converso il dispositivo in parola è stato adottato, sempre esemplificando, nelle sentenze nn. 138, red. Mezzanotte; 197, red. Ruperto; 232, red. Onida; 452, red. Vari; 454, red. Onida. E in questi casi, se si approfondisse l’esame, potrebbe notarsi come la maggiore pubblicità dell’operazione ermeneutica sia dovuta al fatto che si trattava, per una questione, di andare in contrario avviso ad un’ordinanza proveniente dalla Corte di Cassazione, per un’altra, di opporsi consapevolmente ad un indirizzo giurisprudenziale fino ad allora seguito, per tutte, di chiarire problemi obbiettivamente opinabili.
Del resto l’efficacia giuridica di tali sentenze non è maggiore di quella di una semplice sentenza di rigetto (per cui vedi la sentenza n. 12, red. Santosuosso). Esse tuttavia godono di un’autorità di precedente sempre crescente, come attesta la recente decisione delle Sezioni Unite penali della Cassazione che si allinea sui risultati cui la Corte è pervenuta con la citata sentenza n. 232.
Passando alle pronunzia di accoglimento, occorre ora osservare , come del resto già fu osservato nella sentenza n. 62, del 1971, che la risposta dell’ordinamento all’annullamento di una norma giuridica non provoca, di regola, un vuoto, ma, in virtù dei principi di elasticità e di espansione, comporta piuttosto un novum con effetti, a volte, di ampliamento di posizioni giuridiche e sempre di modificazioni del senso delle norme di risulta.
Così una sentenza testualmente caducatoria, quale la n. 1, red. Marini, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis n. 2 del codice civile, limitatamente alla parola "intellettuale", comporta (esito positivo) il privilegio generale sui mobili dei crediti dei prestatori di d’opera non intellettuale, fin allora esclusi dalla garanzia.
Di qui una prima risposta implicita a quanti, immemori di una vicenda che si è aperta con la sentenza n. 24 del 1957, scoprono oggi, per criticarla, l’esistenza delle sentenze additive della Corte costituzionale. Critica che a ben vedere necessariamente suppone ancora il negare alla Corte la funzione interpretativa e con essa l’osservanza del principio di conservazione dei valori giuridici di cui si è appena detto.
Infatti solo opinando che la Corte non possa conoscere il senso delle disposizioni potrebbe supporsi che essa debba fermarsi dinanzi a esclusioni espressamente disposte dal legislatore e non valutare come esclusioni implicite le omissioni rilevabili nelle norme portate al suo controllo. Sennonché dichiarare l’illegittimità costituzionale di un’esclusione e quindi annullarla, per il principio logico che due negazioni affermano, significa introdurre una norma positiva nell’ordinamento e ciò non per poteri creativi in capo alla Consulta, ma per effetto di quei fenomeni di elasticità e di espansione da secoli riconosciuti come presenti nell’ordinamento.
Questo naturale meccanismo delle pronunzie additive può, d’altra parte, leggersi nella sentenza n. 262, red. Onida, che mostra pure con quanto attenzione la Corte costituzionale si accerti se un silenzio legislativo debba interpretarsi come mera inerzia o come esclusione implicita, se abbia cioè un valore normativo, ancorché negativo, su cui intervenire nel naturale esercizio del sindacato di legittimità costituzionale.
Del resto, una volta ritenuto il silenzio come una negazione legislativa, ove si ritenesse che la Corte non può colpirlo "nella parte" in cui esso si rivela, si dovrebbe concludere che la Corte debba caducare quanto positivamente affermato dal legislatore stesso perché non esteso all’ipotesi tacitamente esclusa. E qui viene in considerazione, oltre al buon senso, il principio di salvaguardia dei valori giuridici che appunto circoscrive al solo oggetto incostituzionale la relativa dichiarazione (vitiatur sed non vitiat).
La stessa Corte, comunque, ha circoscritto di particolari limiti il proprio intervento additivo, sia prescrivendo specifici oneri formali per chi solleva una questione del genere (cfr. ordinanze nn. 302, red. Guizzi 305, red. Santosuosso), sia riconoscendo gli ampi spazi di discrezionalità del legislatore (sentenza n. 102, red. Guizzi, ordinanza n. 294, red. Santosuosso), sia individuando materie, come quella penale, in cui il principio di stretta legalità impedisce di considerare come negazione ed obbliga a considerare come mera inerzia l’omissione legislativa (cfr. ordinanze n. 392, red. Mezzanotte; n. 412, red. Vassalli; n. 413, red. Neppi Modona; n. 431, red. Mirabelli e sentenza n. 447, red. Onida).
L’esito in queste ipotesi è quello dell’inammissibilità della questione, pronunzia che sottende il riconoscimento di poteri esclusivi del legislatore o, sull’opposto versante, i limiti della Corte costituzionale.
Ma anche quando si perviene ad una dichiarazione di incostituzionalità additiva, il portato positivo della pronunzia è, come una felice e ormai comune espressione ricorda, a rime obbligate. Osservando l’esempio più vistoso avutosi nell’anno trascorso (sentenza n. 398, red. Mezzanotte) si può facilmente vedere come le formule organizzative, additivamente introdotte, corrispondano a modelli consolidati nei rapporti tra Stato e Regioni incostituzionalmente esclusi dal legislatore.
La cura con cui la Corte rispetta le norme giuridiche compatibili con la Costituzione e le salvaguarda nonostante le correlative omissione costituzionalmente illegittime, ha poi prodotto tecniche dispositive in base alle quali, ampliando l’ambito di discrezionalità di chi la disposizione debba applicare, si può salvare in linea generale la soluzione prescelta dal Parlamento.
In questo senso, per illustrare l’ipotesi, la sentenza n. 349, red. Mirabelli, in cui la differenza di età di diciotto anni tra adottante ed adottato è in via generale riconosciuta come limite ragionevole all’adottabilità, salvo proteggere il minore dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando l’età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. (cfr., per simile tecnica, sentenze nn. 239, red. Mirabelli; 267, red. Capotosti; 418, red. Vassalli).
A questa stessa esigenza di salvaguardia dei valori legislativi in atto rispondono poi le sentenze denominate additive di principio (v. sentenza n. 185, red. Guizzi) in cui non solo si amplia interinalmente la discrezionalità dell’interprete, ma si rimette al legislatore la formazione di nuovi meccanismi atti a ridurre per il futuro l’ampliata discrezionalità (cfr., per la valutazione dei seguiti legislativi e per l’efficacia di tali decisioni, sentenza n. 63, red. Chieppa, ordinanza n. 72, red. Ruperto, ordinanze nn. 105, e 106, red. Guizzi, ordinanza n. 195, red. Guizzi).
L’omissione - esclusione costituzionalmente illegittima può peraltro derivare proprio da una decisione della Corte costituzionale che accerti l’incompatibilità di quanto positivamente stabilito, cui segue un annullamento produttivo di un vuoto parimenti incostituzionale. In questa situazione, per sopperire al doppio esito di incostituzionalità che deriverebbe sia dal tenere in vita una normativa sia dall’eliminarla semplicemente, sono sorte le sentenze sostitutive, che trovano il loro archetipo nella decisione n. 15 del 1969.
Con le sentenze sostitutive la Corte cancella la norma incostituzionale e nel contempo ripiana la lacuna così determinatasi, reperendo nelle stesse discipline esistenti nell’ordinamento quella idonea a regolare la fattispecie.
Ora, sarebbe errato ritenere che con questa operazione la Corte si arroghi una creatività che non le spetta e ciò sia per quanto si è venuto ad esporre in relazione alle sentenze additive, sia perché il fenomeno di surrogazione delle discipline può anch’esso naturalmente discendere da un semplice intervento caducatorio della Corte costituzionale.
Si consideri, a questo riguardo, la sentenza n. 83, red. Mirabelli, che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio Nazionale". E’ stato così eliminato il potere del Consiglio Nazionale dei geologi di integrare il collegio con due membri del Tribunale avente cognizione in materia di iscrizione e di disciplina nell’ordine dei geologi. Ma l’effetto di ciò è che la norma che residua, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, riconduce la prevista integrazione del tribunale con due geologi, per i giudizi relativi alle materie indicate dalla stessa legge, alla regola generale stabilita per la nomina e la revoca dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate. Il potere di nomina rimane rimesso alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 10, primo comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) e da questo può essere delegata ai presidenti delle corti d’appello (art. 38 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
L’esempio mostra anzi come la pretesa creatività delle sentenze sostitutive sia in realtà insussistente, poiché anche quando la sostituzione di disciplina avviene per così dire coattivamente nel dispositivo, la nuova disciplina introdotta è già stata formulata compiutamente in sede legislativa (tanto che sono ammesse decisioni sostitutive in materia penale; cfr. sentenza n. 97, red. Guizzi). D’altra parte l’estensione della regola al caso avviene in questa ipotesi per gli stessi motivi per cui avviene nelle decisioni additive. Solo che qui si è dinanzi non ad un mancato esercizio della discrezionalità del legislatore (omissione-esclusione) ma ad un positivo esercizio incostituzionale di tale discrezionalità che ha illegittimamente escluso, tra l’altro, l’estensione della disciplina alla fattispecie considerata.
In questo senso deve essere letto il dispositivo della sentenza n. 361, red. Neppi Modona, per il quale, libera ogni critica sul merito della soluzione, non è dato negare che la Corte si è mantenuta nei confini già tracciati da una trentennale esperienza.
I principi sull’efficacia delle decisioni della corte costituzionale sono ribaditi dalla sentenza n.. 29, red. Mirabelli, e dall’ordinanza n. 220, red. Zagrebelsky, in tema di inoppugnabilità, tema cui fa riferimento anche la sentenza n.. 215, red. Capotosti.
Sugli (inesistenti) poteri di interpretazione autentica delle proprie decisioni da parte della Corte cfr. l’ordinanza n. 438, red. Santosuosso. Sui poteri interpretativi del legislatore del senso delle decisioni della Corte, sentenza n. 340, red. Mirabelli.
1. Conflitti tra poteri dello Stato.
L’anno che si è concluso ha visto un’inconsueta proliferazione di ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato occasionati, per la maggior parte, da problemi interpretativi ed applicativi dell’art. 68 della Costituzione (ordinanze nn. 37, red. Marini; 177, red. Neppi Modona; 178, red. Neppi Modona, 179, red. Neppi Modona; 250, red. Capotosti; 254, red. Mirabelli; 261, red. Ruperto; 284, red. Neppi Modona; 300, red. Zagrebelsky; 388, red. Capotosti; 389, red. Capotosti; 407, red. Neppi Modona, 446, red. Capotosti, 469, red. Guizzi; 471, red. Vari e sentenza n. 289, red. Contri)
Rinviando alle opportune sedi per quanto riguarda i contenuti delle decisioni, occorre rilevare, adesso, sotto un profilo strettamente processuale, che è stato necessario ribadire la natura propria del giudizio in esame.
Esso è diretto a reintegrare nelle attribuzioni costituzionali sicché è parsa quanto meno anomala (ordinanza n. 327, red. Capotosti) la richiesta del pretore di Brescia, avanzata nei confronti del governo, di dichiarare "la spettanza in via esclusiva all’Autorità giudiziaria della funzione giurisdizionale ed in particolare dell’attribuzione che le impone di conoscere ed applicare la legge, attribuzione lesa nella sua credibilità esterna ed interna dall’inidoneità dell’art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ad essere conosciuto ed applicato" e, per l’effetto di annullare tale disposizione "con specifico riferimento alla previsione dell’abrogazione dell’art., 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall’art. 6-bis della legge n. 67 del 1993".
L’interesse ad ottenere una decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione rappresenta dunque l’oggetto principale del giudizio che, pertanto, non cessa per sopravvenuto difetto di interesse, anche se l’atto lesivo ha esaurito i suoi effetti (sentenza n. 49, red. Mezzanotte).
Sotto l’aspetto soggettivo il conflitto deve essere promosso dall’organo abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.
E pertanto, mentre sono legittimati a proporlo i singoli giudici le cui decisioni sono suscettibili di passare in cosa giudicata, altrettanto non può dirsi per il singolo parlamentare, in relazione alla garanzia dell’insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espressa (art. 68 della Costituzione), giacché solo la Camera di appartenenza è titolare della potestà di attrarre nella sfera di insindacabilità la specifica opinione (cfr. ordinanza n. 446, red. Capotosti).
La particolare procedura che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato prevede due distinte fasi, rimesse entrambe all’iniziativa della parte interessata. La prima è diretta alla delibazione preliminare e sommaria dell’ammissibilità del ricorso, che dev’essere destinato a sollevare un conflitto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la definizione delle rispettive sfere di attribuzioni determinate da norme costituzionali. La seconda fase, destinata alla decisione nel merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilità del conflitto, è ugualmente rimessa all’iniziativa della parte, che ha l’onere di provvedere, nei termini previsti, alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza che lo dichiara ammissibile, ed al tempestivo deposito per il giudizio.
La giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di affermare che, data l’autonomia delle due fasi, affinché si apra ritualmente la seconda di esse è necessaria -. ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - che il ricorrente notifichi il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni dall’ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite. Nell’attuale regolamentazione si tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto tempestivamente, giacché nel termine previsto deve aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre l’intera catena di ulteriori termini per la prosecuzione del giudizio (articolo 26, quarto comma, delle norme integrative).
Il mancato rispetto dei termini rende pertanto improcedibile il conflitto (sentenze nn. 74, red. Santosuosso; 342, red. Chieppa).
Analogamente a quello tra i poteri, anche il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni è dato a tutela della sfera di competenza costituzionale degli enti.
Sfera di competenza che per le Regioni comprende le funzioni delegate, purché si tratti di delega devolutiva o traslativa, caratterizzata da relativa stabilità, da un’integrazione con le funzioni proprie della Regione e della mancanza di poteri concorrenti dello Stato (sentenza n. 422, red. Santosuosso).
Il conflitto può essere tanto positivo che negativo, come avviene quando la Regione promuova il ricorso rifiutando le attribuzioni conferitele (sentenza n. 335, red. Capotosti).
Il ricorso, in quanto tale, deve essere sorretto da un interesse ad agire, cosa che in primo luogo comporta che l’atto che lo occasiona sia effettivamente lesivo della sfera di attribuzione.
In questo senso non può dirsi atto lesivo un decreto del tutto carente di efficacia precettiva (sentenza n. 137, red. Capotosti) come pure non sono lesivi gli atti di mera esecuzione della legge (sentenza n. 277, red. Capotosti, ma tali non sono quelli che presuppongono la soluzione di un problema interpretativo posto dalla legge medesima: sentenza n. 233, red. Vari).
Non è nemmeno atto lesivo quello confermativo di una scelta di un organo tecnico nell’ambito di competenze meramente statali, espressione dell’esercizio di un’attività di organizzazione, in materia non riservata ad organi di garanzia (sentenze nn. 270 e 333, red. Chieppa).
La sopravvenuta rimozione dell’atto con rimozione di ogni suo effetto determina la cessazione della materia del contendere (sentenze nn. 335, red. Capotosti; 423, red. Capotosti)
Trattandosi di ricorso, la rinunzia provoca l’estinzione del processo se accettata dalle parti o se le parti non si sono costituite (ordinanza n. 245, red. Capotosti).
E’ ormai acquisizione comune quella per cui il principio di eguaglianza, lungi dal risolversi in puntuali situazioni giuridiche soggettive, esprime un’esigenza di non arbitrarietà che si afferma nella produzione normativa, qualunque soggetto essa coinvolga, qualunque oggetto essa disciplini.
Diverse peraltro sono le concezioni sulle modalità con cui il soddisfacimento di tale esigenza può essere valutato nel giudizio di legittimità costituzionale.
Infatti, secondo una corrente di pensiero, che sembra richiamarsi al rispetto delle scelte politiche del Parlamento, il sindacato di costituzionalità dovrebbe avere come metro unico i giudizi di valore già espressi dal legislatore in analoghe situazioni (cfr. per esempio sentenza n. 234, red. Marini e ordinanza n. 299, red. Zagrebelsky). Mentre altre teorie ritengono ammesso un giudizio di ragionevolezza che si ispiri direttamente - omisso medio - al perseguimento dei valori costituzionali, nell’intento di superare così quel tanto di omologazione formale che, in ultima analisi, potrebbe essere il portato della prima corrente (cfr. ad es. sentenza n. 455, red. Guizzi).
In ogni modo, sviluppando quanto di insito è nella concezione "legislativa", onere di chi propone un’eccezione fondata sul principio d’eguaglianza è quello di prospettare termini di paragone, tertia comparationis, tratti dalla normazione vigente che convalidino l’assunto di una disparità di trattamento (cfr., sempre ad esempio, ordinanza n. 393, red. Mezzanotte). Laddove, nell’altra ottica, tanto è al tempo stesso troppo e troppo poco dimostrativo, potendo l’arbitrarietà risiedere proprio in un trattamento conforme, ovvero potendo essere ragionevole anche un trattamento difforme (cfr., per spunti, sentenza n. 227, red. Vari).
La giurisprudenza, mossa peraltro da un sano empirismo, accoglie sovente entrambe le concezioni, valutando la lamentata violazione dell’art. 3 della Costituzione sia in relazione al "principio di eguaglianza" (id est la teoria legislativa, paritaria o formale), sia in relazione al "diverso parametro di ragionevolezza" (id est la teoria sostanziale o di valore), come per esempio si è dato nella sentenza n. 142, red. Marini (ma vedi anche l’ordinanza n. 154, red. Ruperto in cui si parla di "principio di ragionevolezza e di parità di trattamento").
Dovrebbe comunque essere a questo punto evidente che una rassegna di giurisprudenza sul principio di eguaglianza, inteso in senso oggettivo, coinvolgerebbe praticamente tutte le decisioni della Corte, pronunziate in relazione a specifiche ulteriori garanzie costituzionali (e così potrebbe parlarsi di eguaglianza in materia di sistemi elettorali, di trattamenti penali, di previdenza, di capacità contributive e via dicendo). Talché per gli specifici svolgimenti si deve rinviare alle sedi opportune.
Occorre, invece, dare conto delle rare decisioni in cui l’eguaglianza ha assunto il ruolo (storicamente originario) di garanzia di situazioni giuridiche soggettive.
In tale prospettiva può ricordarsi la sentenza n. 268, red. Mirabelli con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 10 marzo 1955, n. 96, nella parte in cui non prevedeva che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, non facesse parte anche un rappresentante dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Si è osservato che l’esigenza, avvertita dal legislatore, di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, quale può essere attinta da competenze esterne all’apparato amministrativo, per l’esame delle domande di concessione dei benefici previsti dalla legge n. 96 del 1955, è stata soddisfatta inserendo nella commissione, appositamente istituita componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni. Questo obiettivo è stato tuttavia realizzato solo per la categoria dei perseguitati politici e non per quella dei perseguitati razziali. Posta dal legislatore la distinzione tra le due categorie, costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra di esse l’omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perché apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive; né, proprio in ragione della diversità di contesti e vicende, la rappresentanza dei perseguitati razziali può ritenersi assorbita dall’associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
Muovendo dal divieto di fondare differenziazioni basate su condizioni personali e sociali (censo) si è data poi un’interpretazione adeguatrice dell’art. 62, n. 6, prima parte del codice penale, ritenendosi che esso è applicabile anche quando il risarcimento del danno sia stato soddisfatto, prima del giudizio, dall’ente assicuratore (sentenza n. 138, red. Mezzanotte). Cfr. anche le ordinanze nn. 4 e 36, red. Marini, che ritengono razionale che la notifica degli atti impositivi sia indirizzata al solo marito (l’art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed art. 6, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) poiché tale disciplina, applicabile nel contesto della dichiarazione congiunta dei redditi, si fonda sull’evidente intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario.
Nella giurisprudenza della Corte viene accordata tutela a situazioni giuridiche soggettive derivanti da principi di struttura dell’ordinamento e ricondotte alla categoria dei diritti fondamentali che si affiancano (e si differenziano per la loro non tipicità) ai diritti inviolabili dell’uomo, oggetto dell’art. 2 della Costituzione.
Così, nell’anno trascorso, la sentenza n. 50, red. Mezzanotte (a proposito della disciplina di cui alla L. della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2, 4, 18 e 21) dà risalto alla libertà sociale dei cittadini "espressione della socialità della persona, bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali", tra cui anche, ma non solo, gli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione.
A proposito della scriminante dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale e dell’assimilazione della relativa disciplina all’ipotesi prevista dall’art. 599, comma secondo, del codice penale, la sentenza n. 140, red. Neppi Modona contiene interessanti affermazioni circa il rapporto cittadino-autorità, assumendo che l’arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris rispetto alla "illegittimità", e che dall’altro è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittime", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali.
Cfr. ancora, per il principio generalissimo della sospensione della prescrizione nei confronti di chi si trovi in circostanze che, ostacolando l’esercizio di un suo diritto, giustificano l’inerzia, la sentenza n. 322, red. Marini a proposito dell’art. 2941, numero 7, del codice civile. V. anche sentenza n. 2, red. Santosuosso sulla sospensione della prescrizione nelle convivenze more uxorio.
La
sentenza n. 27, red. Zagrebelsky riafferma il principio che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.Non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.
Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione.
Ne è derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
Sempre con riferimento ai diritti inviolabili si è fornita un’interpretazione adeguata dell’art. 103, comma 6, del codice di procedura penale (
sentenza n. 229, red. Vassalli) chiarendo come esso non consenta in ogni caso il sequestro di appunti difensivi dell’imputato o dell’indagato.La contraria determinazione presa nel procedimento a quo è derivata non da una lacuna normativa da colmare con una sentenza additiva della Corte, bensì da un provvedimento del tutto contrario alle regole del processo e direttamente lesivo di principi costituzionali. Invero il fatto che il provvedimento qualifichi la perquisizione come funzionale alla apprensione degli appunti e, quindi, alla verifica della corrispondenza dei documenti sequestrati al contenuto dell’interrogatorio, si risolve in una palese diretta violazione dei diritti inviolabili della persona prima ancora che del diritto all’autodifesa.
Il procedimento di convalida del provvedimento che rende obbligatorio comparire nell’ufficio o nel comando di polizia durante manifestazioni agonistiche (l. 13 dicembre 1989, n. 401 e l. 24 febbraio 1995, n.
45) è circondato da adeguate garanzie a seguito della sentenza n. 144 del 1997 (sentenza n. 136, red. Vari).Il problema del monopolio dell’Autorità giudiziaria sulla libertà personale proposto in relazione alla convalida di un arresto da parte della polizia giudiziaria cui non possa far seguito una misura custodiale per mancanza della condizione prevista dall’art. 274, comma 1, lett. c, del codice di procedura penale è affrontato
dall’ordinanza n. 148, red. Neppi Modona.Ancora in via interpretativa (come già si è ricordato) la Corte è intervenuta sull’art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale (
sentenza n. 232, red. Onida) ritenendo che il termine per la trasmissione degli atti, da cui muovono tutti gli altri termini del procedimento di riesame, decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, nel quale deve essere dato l’immediato avviso. Tale il dettato legislativo, non può ritenersi simile scelta priva di logica o palesemente in contraddizione con le esigenze minime di organizzazione degli uffici giudiziari. Nel bilanciamento fra queste esigenze e quelle, pur sempre prevalenti, legate al favor libertatis e alla garanzia effettiva di un rapido riesame delle misure coercitive, non è illogico avere posto a carico degli uffici giudiziari l’onere di comunicazioni informali idonee a consentire il compimento degli atti processuali entro i termini perentori stabiliti. E non è irragionevole l’aver ricompreso nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta, stabilito per la trasmissione degli atti - termine considerevolmente protratto, proprio per tener conto del carattere perentorio ora ad esso attribuito, rispetto a quello originariamente stabilito nel "giorno successivo" -, tutti gli adempimenti materiali necessari per rendere concretamente possibile la tempestiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame.La Corte del resto era ben consapevole che l’interpretazione da essa proposta non coincideva con quella che la giurisprudenza aveva fino ad allora seguito. E’ tuttavia la forza preminente dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale che impone di non dar seguito, anzitutto in sede interpretativa, ad una ricostruzione del sistema, la quale si tradurrebbe nella lesione di quei principi: fermo restando, evidentemente, che il legislatore, se riterrà che dalla norma discendano eccessive difficoltà organizzative per gli uffici, potrà introdurre altre modifiche della disciplina in esame, sempre nell’ambito di un bilanciamento non irragionevole fra gli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro inosservanza, si ricollega nel sistema vigente.
Sempre in via interpretativa si è intervenuti sull’art. 303, comma 4, del codice di procedura penale nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo. Interpretazione, questa, aderente alla ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell’art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la libertà personale (
sentenza n. 292, red. Vassalli).Va infine ricordata la
sentenza n. 89, red. Neppi Modona, con cui, nel ritenersi infondata una questione sull’art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, si afferma in definitiva che il giudice, investito dalla richiesta dell’imputato di applicazione con modalità meno gravose della misura cautelare, può adottare un provvedimento di revoca della misura ove ritenga cessate le esigenze cautelari.Tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui il giudice è abilitato a provvedere d’ufficio de libertate, ma si limita a riconoscere un potere di intervento pro libertate quando il giudice è già investito di una domanda cautelare.
Si è ribadito, in tema di libertà di comunicazione, che la disciplina applicabile all’acquisizione dei "tabulati" va ricercata nell’art. 256 del codice di procedura penale, relativo al dovere di esibizione all’autorità giudiziaria di documenti riservati o segreti; disciplina alla quale sono peraltro sottese le irrinunciabili garanzie stabilite dall’art. 15, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitate solo con atto dell’autorità giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica motivazione.
In questo senso è inammissibile chiedere un’estensione dell’art. 267, comma 1, del codice di procedura penale. Simile intervento comporterebbe infatti il trapianto di un frammento della specifica disciplina dell’intercettazione telefonica al diverso istituto dell’acquisizione dei tabulati. Quest’ultimo istituto risulterebbe così impropriamente assimilato alle intercettazioni telefoniche, e si aprirebbero delicati problemi interpretativi in ordine all’applicazione dei presupposti e dei limiti funzionali alle specifiche esigenze di garanzia che sottostanno alle intercettazioni del contenuto di conversazioni, ma non tutti egualmente riconducibili alla diversa forma di intrusione nella sfera della riservatezza che si realizza mediante l’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico (
sentenza n. 281, red. Neppi Modona).
Le decisioni della Corte riguardano l’aspetto, strumentale alla libertà, della disciplina della patente di guida (cfr. la
sentenza n. 215, red. Capotosti, che ritiene la circolazione automobilistica un rilevante bisogno della vita).Con
sentenza n. 330, red. Ruperto è stata ritenuta non fondata, anche sotto il profilo del giusto procedimento, la questione relativa alla regolamentazione del ritiro immediato della patente, previsto dall’art. 218, commi 1 e 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Con una serie di
ordinanze (nn. 167, 168, 169, 170, 235, 381, red. Ruperto) ed una sentenza (n. 276, red. Santosuosso), sulla scia della sentenza n. 194 del 1996, sono state ritenute manifestamente infondate molteplici questioni relative al potere del Prefetto di sospendere la patente di guida (artt. 176, 186, 189, 218, 223 del d. lgs. citato).Profili penali della libertà sono affrontati
dall’ordinanza n. 149, red. Ruperto (guida sotto l’influenza di alcool: art. 186 C.d.S. ) e dall’ordinanza n. 246, red. Mezzanotte, (guida senza carta di circolazione: art. 216, comma 6, C.d.S.). Per violazione dei criteri direttivi della legge di delegazione la sentenza n. 354, red. Zagrebelsky, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b., C.d.S. (versione anteriore al d.P.R. n. 575 del 1994), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali.
7. Libertà di manifestazione del pensiero.
Nell’anno trascorso la Corte è intervenuta in materia con due sole ordinanze.
Con la prima (
ordinanza n. 358, red. Zagrebelsky) è stata ritenuta manifestamente infondata una questione sui poteri del garante in materia di trasmissione televisiva di film vietati ai minori. Ciò perché chi diffonde il film non può vantare le posizioni soggettive di chi il film produce e quindi - in definitiva - il giudice deve applicare alla specie non le norme sulla revisione (l. n. 161 del 1962) ma la distinta e diversa regolamentazione degli obblighi dei titolari di stazioni emittenti radiotelevisive (l. 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, comma 11, e 31, comma 3).Con l’altra (
ordinanza n. 360, red. Zagrebelsky) s’è parimenti ritenuta manifestamente infondata una questione su una pretesa disparità di trattamento in ordine al versamento di una previa cauzione tra i titolari di stazioni emittenti televisive e stazioni emittenti radiofoniche (art. 1, comma 5, d.l. 27 agosto 1993, n. 323 convertito in l. 27 ottobre 1993, n. 422).
8. Diritto d’azione e di difesa.
La materia affrontata è strettamente connessa ai problemi organizzativi del processo cui quindi occorre in primo luogo rinviare. Si dà invece conto in questa sede delle decisioni che sottolineano e sviluppano nelle loro conseguenze le caratteristiche della situazione soggettiva tutelata dall’art. 24.
In tale prospettiva al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all’accertamento del reddito societario ai fini dell’imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l’accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l’intervenuta definitività dell’accertamento del reddito societario ai fini ILOR.
Infatti tutte le norme le quali prevedano responsabilità di soggetti dell’ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile (
ordinanza n. 5, red. Marini: art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).L’esercizio dei diritti d’azione e di difesa presuppone peraltro la conoscenza da parte del soggetto dell’esistenza di un procedimento in cui far valere tale posizione.
E’ venuta così in considerazione, sotto il profilo dell’art. 24 della Costituzione, la normativa riguardante la notifica a mezzo posta . E la Corte, a questo proposito (
sentenza n. 346, red. Marini), ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell’art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.Infatti, se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.
Per l’ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, l’art. 140 del codice di procedura civile impone a quest’ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio). E ciò allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito. Una disposizione siffatta - pur se compatibile con la specificità propria del mezzo postale - manca invece nella disciplina censurata che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Con la stessa sentenza è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8, terzo comma, della stessa legge.
Premesso che tale dichiarazione non concerne il momento perfezionativo della notificazione, si è osservato che la giacenza di soli dieci giorni del plico risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale - nel caso (oggi non certo infrequente, specie nel periodo estivo) di assenza dall’abitazione, dall’azienda o dall’ufficio che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e terzo comma dell’art. 7 della citata legge n. 890 del 1982 - non è più posto in condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile, e si trova perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole difficoltà di individuazione dell’atto notificatogli (talvolta provocata dal notificante, mediante la scelta dell’epoca della notifica e la mancata richiesta di notificazione personale da parte dell’ufficiale giudiziario) tale da potergli in concreto precludere ogni effettiva possibilità di difesa.
Venendo quindi al diritto di difesa, le affermazioni più notevoli in materia sono contenute nella
sentenza n. 399, red. Mezzanotte, che ha preso in considerazione gli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale sul rito degli irreperibili.Si è osservato che non si può chiedere in sede di giudizio di legittimità (e in relazione al principio del giusto processo per il quale ogni Stato aderente alla Convezione europea gode della più ampia libertà di scelta) un sistema nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzi per intero e senza alcuna eccezione.
Con ciò si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, alla quale compete bensì imporre l’osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile. Nel caso in esame ne verrebbero oltretutto direttamente o indirettamente coinvolti istituti del diritto penale sostanziale e del processo penale, quali la prescrizione dei reati e l’interruzione e la sospensione del processo, che andrebbero ripensati in un nuovo quadro sistematico nel quale la mancanza di un rito per gli irreperibili fosse divenuta elemento caratterizzante.
Le innovazioni introdotte dal nuovo codice denotano che il legislatore si è adoperato per adeguare la disciplina del rito degli imputati irreperibili sia alle convenzioni internazionali sia all’art. 24 della Costituzione, che, nel proclamare inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento, appresta a favore dell’imputato garanzie non meno pregnanti, che certamente comprendono il diritto, che la convenzione europea enuncia in maniera esplicita, di avere notizia del procedimento che lo riguarda e di avere l’opportunità e il tempo di allestire le proprie difese.
Il fatto che la nuova disciplina non giunga a prevedere la reintegrazione completa dell’imputato in tutti i suoi diritti processuali nell’ipotesi in cui non abbia avuto conoscenza del processo può far sorgere questioni di legittimità costituzionale il cui esito, se riferite alle disposizioni che non consentono all’imputato l’esercizio di un diritto o di una facoltà di cui avrebbe dovuto fruire, resta impregiudicato. E’ comunque da escludere che la denunciata insufficienza dei rimedi previsti ridondi in vizio di legittimità costituzionale del rito penale per gli irreperibili in quanto tale.
Sulla difesa tecnica cfr.
l’ordinanza n. 210, red. Marini, relativa al patrocinio dei ragionieri e dei dottori commercialisti (art. 12, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni): patrocinio da cui sono legittimamente esclusi i consulenti del lavoro (sentenza n. 328, red. Marini).Sulle condizioni per l’ammissione al patrocinio dei non abbienti e per la relativa revoca (art. 3, l. 30 luglio 1990, n. 217), nel senso che rilevano anche i redditi provenienti da attività illecite, cfr.
ordinanze nn. 244 e 386, red. Mezzanotte.
9. Tutela della famiglia, della maternità e del minore.
Della convivenza di fatto e della sua assimilabilità al vincolo matrimoniale si sono occupate
la sentenza n. 2, red. Santosuosso e la sentenza n. 166, red. Contri.Nella prima decisione (relativa all’art. 2941, numero 1, del codice civile) si è ribadito che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall’affectio pur verificabile anche nel rapporto more uxorio. I diritti e i doveri inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da ciò consegue che la non omogeneità delle due situazioni non consente di estendere dall’una all’altra le regola sulla sospensione della prescrizione.
D’altronde la stessa natura della prescrizione - istituto finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali - impone per il decorso dei termini l’adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto dall’esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il matrimonio.
A ben vedere, aggiunge la seconda sentenza, in tema di assegnazione della casa e in relazione all’art. 155, quarto comma del codice civile, nelle situazioni di mera convivenza un’assimilazione al matrimonio non è voluta nemmeno dalle parti. Talché estendere semplicemente a tali situazioni i doveri ed i diritti inerenti al rapporto coniugale si tradurrebbe in una inammissibile violazione della libertà di scelta delle persone.
Ciò premesso, tuttavia, la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole - che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole -, derivanti dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità. In tal modo la tutela del minore attraverso l’assegnazione in godimento dell’abitazione, oltre che la determinazione di una somma dovuta per il suo mantenimento è immanente nell’ordinamento e deve essere attuata sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile in correlazione con l’art. 30 della Costituzione, senza necessità dell’intervento caducatorio della Corte.
In ordine agli istituti connessi al matrimonio, sono stati esaminati il regime delle convenzioni matrimoniali stabilito dall’art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142, per i vincoli coniugali ad essa anteriori (
sentenza n. 217, red. Santosuosso) nonché la disciplina dell’aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero di cui all’art. 11 febbraio 1980, n. 26 (sentenza n. 113, red. Contri).Di rilevante importanza in materia di filiazione è la
sentenza n. 347, red. Santosuosso. In essa, dinanzi ai dubbi di costituzionalità derivanti dal conferire l’azione di disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza, abbia dato il proprio consenso all’inseminazione eterologa della moglie, si è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 del codice civile. Infatti questa norma riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge.La possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell’approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale. Ma tale possibilità implica un’omogeneità di elementi essenziali e un’identità di ratio; nella cui carenza l’estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio.
E’ quanto accadrebbe una volta che, ai fini dell’esperibilità dell’azione di disconoscimento di paternità, l’ipotesi in esame fosse equiparata a quelle, tanto dissimili, previste dall’art. 235 del codice civile.
Rilevato poi che la Corte non era chiamata ad esprimersi sulla legittimità di tale forma di inseminazione, si è sottolineato come il giudice comune sia tenuto, in base ai principi costituzionali, a dare immediata tutela alle preminenti garanzie per il nuovo nato.
Sul foro dell’azione di disconoscimento (art. 18 del codice di procedura civile a seguito della riforma introduttiva dall’art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184) si richiama la
sentenza n. 228, red. Contri.Sempre con riferimento alla filiazione è stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 l. regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984 n. 12, che in maniera del tutto inopinata considerava la nascita di un figlio come elemento negativo per l’assegnazione di alloggi alle giovani coppie (
sentenza n. 17, red. Santosuosso).Sulla tutela della maternità della donna lavoratrice autonoma (art. 1 l. 11 dicembre 1990 n. 379) si è espressa la
sentenza n. 3, red. Santosuosso.In ordine all’istituto dell’adozione, si è considerato che adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni diverse. Per esse non è palesemente irrazionale né discriminatoria una differente disciplina che risponde alle diverse connotazioni dell’istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione in connessione all’instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell’adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine.
Nell’introdurre l’adozione legittimante (salvo casi particolari) come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche considerato coloro che, minorenni all’epoca del relativo provvedimento, erano stati già adottati secondo la disciplina precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le condizioni, gli effetti dell’adozione legittimante (art. 79). Non sussiste, dunque, una irragionevole "irretroattività" dell’applicazione della nuova disciplina (
sentenza n. 240, red. Mirabelli).Sui poteri del giudice nel rilasciare l’attestato di idoneità all’adozione internazionale si è espressa la
sentenza n. 10, red. Mirabelli. Del divario minimo di età tra adottante e adottato (sentenza n. 349) si è già detto nella parte processuale.Per quanto riguarda specificamente la tutela del minore, si è esclusa nei loro confronti la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (artt. 206 e 222 del codice penale:
sentenza n. 324, red. Onida).Infatti una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme ai principi: tanto più dopo che il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l’adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).
Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in ordine all’apprestamento delle conseguenti misure organizzative e strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con l’eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone, giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano affette da infermità psichica che le renda non imputabili.
Quanto all’esecuzione della pena è stato ritenuto illegittimo l’art. 30-ter comma 4, lett. c), l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si applicava ai minorenni (
sentenza n. 450, red. Onida). In ogni modo ciò non significa mettere in pericolo gli interessi generali, relativi al contrasto della criminalità, che hanno spinto il legislatore ad introdurre siffatta disciplina. Infatti la concessione dei permessi premio resta pur sempre condizionata, oltre che agli altri requisiti, non solo alla "regolare condotta "dei detenuti, ma anche alla circostanza che essi non risultino socialmente pericolosi (art. 30-ter, comma 1), e che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-bis, comma 1, dello stesso ordinamento penitenziario): resta dunque affidata al prudente apprezzamento di tali condizioni da parte del magistrato di sorveglianza.Sempre sulla tutela del minore cfr. ancora la già menzionata sentenza n. 136, (§ 4), nonché la
sentenza n. 262, red. Onida, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 14, comma 32, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
Con
sentenza n. 267, red. Capotosti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell’allegato I della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l’assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.E’ questa una di quelle decisioni ampliative della discrezionalità, resa necessaria dalla circostanza che la norma legislativa regionale, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicurava l’effettiva tutela della salute.
Ma la pronunzia che nell’anno trascorso ha destato più interesse è la
sentenza n. 185, red. Guizzi relativa alla cura Di Bella (art. 2, comma 1, ultima disposizione, d.l. 17 febbraio 1998, n. 239).La determinazione del legislatore di avviare la sperimentazione di un complesso di sostanze e l’autorizzazione al loro impiego nei confronti di altri soggetti estranei alla sperimentazione, prima che siano noti gli esiti di essa (in deroga alla regola posta dal comma 1, dell’art. 3 del decreto-legge n. 23), non sottendono, certo, un "riconoscimento della utilità di impiego" dei medicinali compresi nel multitrattamento (art. 1). Costituiscono, però, un "fatto legislativo" che ha una sua oggettività, tale da differenziarlo da un qualsiasi mero "fatto sociale" spontaneo.
Ora, nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative, come quelle che si verificano in alcune patologie tumorali, va considerato che dalla disciplina della sperimentazione, così prevista, scaturiscono indubbiamente aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Si che non può ammettersi, in forza del principi di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche.
In tal modo con decisione additiva di principio si è dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell’art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l’erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all’art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.
Una certa eco ha ancora avuto
l’ordinanza n. 460, red. Guizzi sulle norme che vietano di inserire nella pubblicità sanitaria la dizione "medicina omeopatica" (l. 5 febbraio 1992, n. 175). Norme che la Corte ha ritenuto dettate proprio per salvaguardare la salute dei cittadini attraverso l’affidabilità delle indicazioni professionali e cioè le specializzazioni conseguite all’esito di corsi previsti dall’ordinamento universitario.Dell’indennizzo dei danni da vaccinazione (
sentenza n. 27) si è già detto. Altri accenni alla salute si trovano nella sentenza n. 3, ricordata al paragrafo che precede.
Del numerus clausus nei corsi di laurea universitari si dirà nella parte dedicata alle fonti (
sentenza n. 383, red. Zagrebelsky).Del divieto dell’iscrizione ai corsi dell’accademia di Belle Arti per più di cinque ani (art. 62 r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123) si è ritenuta la compatibilità con i principi costituzionali (
sentenza n. 278, red. Santosuosso).Se il genere di istruzione impartito dall’accademia è preordinato a formare coloro che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte è evidente che la presunta severità della norma in esame non è che la logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione di uno specifico talento, che è appunto quello artistico. Siffatto talento, com’è ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto "fuori corso".
L’attività del socio di una cooperativa di produzione e lavoro non è omogenea a quella del lavoratore subordinato e pertanto è ragionevole che i relativi crediti non siano assistiti dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, numero 1, del codice civile (
sentenza n. 451, red. Marini).In ordine all’autonomia collettiva ed alla regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, per motivi di collegamento soggettivo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevedeva che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. (
sentenza n. 226, red. Vari).La valorizzazione di tale autonomia dà conto dell’applicabilità dell’art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, per come modificato dall’art. 2 l. 11 maggio 1990, n. 108, anche ai lavoratori di società cooperative agricole a responsabilità limitata con meno di 16 dipendenti (
sentenza n. 143, red. Santosuosso).Si è poi ribadita la validità della normativa sulle conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo (
sentenza n. 420, red. Santosuosso: art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300).Della
sentenza n. 1 - relativa all’art. 2751-bis numero 2 del codice civile si è detto nella parte processuale.
Sulla disciplina della pensione ai superstiti integrabile in caso di plurititolarità (d.l. 12 settembre 1983, n. 463) cfr. la
sentenza n. 18, red. Contri.Sull’esclusione dell’indennità integrativa speciale nei casi di cui all’art. 10 d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, (che comprende il caso di soppressione dell’ente di appartenenza), vedi la
sentenza n. 372, red. Ruperto.Sui sistemi previdenziali speciali in genere e sul Fondo dei telefonici in specie (art. 20, primo e secondo comma, l. 4 dicembre 1956 n. 1457) la Corte si è espressa con la
sentenza n. 457, red. Onida che, nel rispetto della discrezionalità del legislatore nell’attuazione dell’art. 38 e in base al canone della valutazione complessiva dei trattamenti, ha dichiarato non fondata la relativa questione.Sull’avviamento al lavoro degli extracomunitari invalidi cfr. la
sentenza n. 454, red. Onida.
14. Iniziativa economica privata.
L’organizzazione di gite o viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 della Costituzione. Ma sottopone ad autorizzazione qualsiasi attività di organizzazione di viaggio svolta occasionalmente e senza fini di lucro contrasta col principio di libertà sociale di cui s’è già detto al paragrafo 2 (sentenza n. 50, ivi citata).
Sempre in materia di imprese turistiche, si è detto che l’operatività delle agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale è garantita dagli artt. 41 e 120 della Costituzione dai quali emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all’espandersi dell’impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva.
Entrambi gli anzidetti parametri esplicano unitamente all’articolo 117 della Costituzione, una efficacia invalidante sull’articolo 4, comma 1, della legge della regione Lombardia n. 27 del 1996, che subordina ad autorizzazione regionale l’apertura di semplici filiali. L’articolo 120 della Costituzione impedisce, infatti, alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle Regioni stesse di negare alle agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l’autorizzazione in altre Regioni la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata. In base all’articolo 41 della Costituzione, la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni.
Illegittima, per violazione dell’articolo 41 della Costituzione, è la disposizione dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale lombarda la quale impone alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall’agenzia medesima.
Con tale vessatorio divieto, è ancora la libertà di organizzazione dell’impresa ad essere colpita. Peraltro, una volta venuta meno la necessità dell’autorizzazione per l’apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto, risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell’impresa, libera quest’ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informativi (sentenza n. 362, red. Mezzanotte).
Per le imprese di smaltimento di rifiuti s’è poi considerato il divieto recato dall’art. 29 l. regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, di trattare rifiuti provenienti da altre regioni (sentenza n. 196, red. Capotosti). Norma di cui si è ritenuta l’adeguatezza ai fini della tutela ambientale e la non arbitrarietà atteso che con essa il legislatore si è proposto di evitare, attraverso il divieto di conferimento di rifiuti provenienti da fuori regione, una incongrua e pregiudizievole moltiplicazione di impianti di smaltimento, derivante dall’assoluta imprevedibilità della quantità di materiali da trattare.
In ordine all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 è stato escluso che il principio della libertà di iniziativa economica privata possa ritenersi violato da una disposizione, come quella denunciata, che, prevedendo un termine dilatorio per l’esperimento dell’azione esecutiva, non costituisce per ciò solo inevitabile ragione di un oneroso ricorso al mercato finanziario (ordinanza n. 463, red. Marini).
Quanto alla liquidazione straordinaria in caso di dissesto di enti locali si è negato che la procedura concorsuale (d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni) impedisse la rivalutazione degli interessi o comportasse la definitiva estinzione dei crediti (sentenza n. 269, red. Mirabelli).
Infine, per l’indebito contributivo INPS (ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 7 e successive modificazioni), con decisione additiva di principio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione (sentenza n. 417, red. Contri) nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.
Con la sentenza n. 135, red. Capotosti si è proceduto al controllo di legittimità costituzionale dell’art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare direttamente esecuzione alle prescrizioni dei piani di edilizia economica e popolare.
Dopo una disamina postuma degli intenti del legislatore si è ritenuta la perdurante validità della disciplina e tale giudizio ha portato ad escludere altresì la lesione dell’art. 42 della Costituzione, prospettata sotto il profilo che l’espropriazione prevista dalla norma impugnata è generalizzata ed obbligatoria, eccedendo cosi le ipotesi in cui non sia possibile assicurare altrimenti la "funzione sociale" della proprietà. Ed invero, va rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sacrificio degli interessi dei privati proprietari non è irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che legittimano l’espropriazione della proprietà privata, siano tali non solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso mira alla soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità
Ci si trova in questa ipotesi dinanzi ad un fine sociale (il reperimento di aree destinate ad edilizia residenziale) e ad un programma ad esso riferibile. E tanto basta alla Corte. Cosa che peraltro non preclude una diversa valutazione politica del Parlamento, che consenta, nella discrezionalità delle opzioni legislative, di perseguire gli stessi "motivi di interesse generale", ma avvalendosi di altri strumenti, parimenti efficaci, differenti da quello espropriativo.
I rapporti tra proprietari e affittuari del fondo rustico in relazione alle "quote latte" (art. 10, commi 1 e 2, l. 26 novembre 1992, n. 468) sono considerati dalla sentenza n. 100, red. Mirabelli.
Le condizioni per la risoluzione del contratto di locazione in caso di necessità di ristrutturazione l’immobile (art. 29 l. 27 luglio 1978, n. 392, in parte qua) formano oggetto della sentenza n. 348, red. Mirabelli.
Sui poteri di conformazione della proprietà a tutela dell’ambiente (art. 1- sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312) cfr. ordinanze nn. 68 , 158 e 316, red. Chieppa.
La nozione di prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, la natura della riserva di legge ivi prevista ed il suo soddisfacimento dai meccanismi predisposti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificata dalla legge n. 39 del 1977), per la formazione delle tariffe dell’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli, sono i temi della sentenza n. 235, red. Capotosti.
La distinzione tra potestà tariffaria (soggetta ai vincoli di cui all’art. 23 della Costituzione) e tributaria sta alla base della dichiarazione di non fondatezza della questione delle quote prezzo ENEL (art. 1 d.l. 13 settembre 1996, n. 473) di cui alla sentenza n. 174, red. Onida.
Anche nell’anno trascorso la Corte ha confermato il suo tradizionale atteggiamento di self-restraint nel controllo delle scelte operate dal Parlamento in campo tributario.
Si è così ribadito che sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva che l’entità dell’onere tributario sono rimesse alla discrezionalità del legislatore (ordinanza n. 449, red. Mirabelli a proposito dell’imposta di registro cui sono sottoposti gli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di certi soggetti: art. 1, secondo comma, prima parte, allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
E su tali premesse è stata, a maggior ragione, ritenuta la non sindacabilità della deducibilità di partite passive per certi soggetti (così in tema di indennità di avviamento per enti non commerciali, art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cfr. sentenza n. 227, red. Vari). Infatti (con riguardo alle detrazioni) le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all’an, ma anche in ordine al quantum, e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni (ordinanza n. 6, red. Marini relativa all’art. 15, comma primo, numero 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). Indirizzo confermato dall’ordinanza n. 404, red. Ruperto in tema di deducibilità degli interessi passivi derivanti da contratto di apertura di credito bancario (art. 10 lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Il preminente interesse fiscale è anche alla base degli oneri probatori gravanti sul terzo opponente nell’esecuzione esattoriale (art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: sentenza n. 351, red. Mirabelli). Di converso è costituzionalmente illegittimo prefigurare un sistema privilegiato di riscossione per entrate di natura non tributaria, quali sono i contributi per la bonifica integrale di cui all’art. 21, secondo comma, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (sentenza n. 27, red. Capotosti). Cfr. anche per le presunzioni di valore e la rendita catastale ordinanza n. 367, red. Ruperto sull’art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70.
18. Fattispecie criminose. Responsabilità penale e pena.
Dinanzi a certi eccessi interventistici è stato necessario chiarire che la repressione penale non costituisce, di per sé, l’unico strumento di tutela di interessi, ben potendo risultare altrettanto e perfino più efficaci altri strumenti, anche sanzionatori, specialmente quando si tratti di regolare e di controllare, più che condotte individuali - le uniche assoggettabili a pena, in forza del principio di personalità della responsabilità penale - attività d’impresa, sentenza n. 456, red. Onida, (a proposito dell’art. 52 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
Ancor più marcatamente s’è aggiunto che le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni; che anzi l’incriminazione costituisce una extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela (sentenza n. 447, red. Onida, sul novellato art. 323 c.p., denunziato in quanto non prevede tra le condotte incriminabili quelle di abuso posto in essere con eccesso di potere).
In una prospettiva inversa (si dubitava cioè della legittimità costituzionale dell’incriminazione della fattispecie: art. 39, primo comma, l. 11 febbraio 1971, n. 50), l’ordinanza n. 297, red. Vassalli, ha ribadito i confini del controllo, osservando che, la configurazione delle fattispecie criminose appartiene alla politica legislativa e, pertanto, all’incensurabile discrezionalità del legislatore, con l’unico limite della manifesta irragionevolezza.
Più analiticamente ciò significa che l’obiettiva diversità della struttura dei diversi reati, quale risulta dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del reato stesso, nonché la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole assicurare l’osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale (ordinanza n. 416, red. Neppi Modona, sull’art. 21, comma 2, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758).
I criteri generali del controllo, così esposti, non esentano peraltro il legislatore da specifici adempimenti.
Il primo, ai sensi dell’art. 25 della Costituzione, è quello di prevedere ipotesi tassative di incriminazione. Tuttavia, in materia di guida sotto l’effetto dell’alcool, si versa in errore scambiando l’ambito di discrezionalità relativa alle tecniche di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero piano probatorio) con l’asserita mancanza di oggettiva certezza e tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale (ordinanza n. 149, red. Ruperto: art. 186, comma 4, C.d.S.).
Discorso che peraltro evoca quello parallelo dell’accertamento della rispondenza a realtà della fattispecie prevista astrattamente dal legislatore ed affrontato per la prima volta dalla Corte in materia di incriminazione del plagio.
Così non si intende certo escludere che il sindacato sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di costituzionalità deve essere compiuto con particolare rigore, per le conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per la tutela della collettività. E tuttavia, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice (sentenza n. 114, red. Vassalli: artt. 94 e 95 del codice penale).
Altro onere fondamentale è poi quello di una plausibile valutazione di offensività della fattispecie che si intende incriminare.
Premesso che l’accertamento in concreto di tale offensività è compito indefettibile del giudice penale, deve ritenersi ammissibile, sul piano costituzionale, la previsione legislativa di reati di mero pericolo, qualora il bene tutelato, per il suo valore - come apprezzato dallo stesso legislatore - esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, conseguenti alla mancanza di previa verifica dell’amministrazione mediante intervento abilitativo per determinate attività o condotte (ordinanza n. 158, red. Chieppa: artt. 1 ter e 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312).
Né il giudizio di offensività può dirsi viziato dall’aver ricompreso nello stesso trattamento sanzionatorio condotte di natura diversa. Infatti è consentito al legislatore includere in uno stesso modello di genere una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore: in questi casi sarà il giudice a fare emergere la differenza tra le varie sottospecie in ragione del loro diverso disvalore oggettivo ed a graduare su questa base, nell’ambito delle pene edittali, quelle da irrogare in concreto (ordinanza n. 145, red. Mezzanotte: denunzia di arma da parte dell’erede, artt. 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 e nello stesso senso, per la guida senza carta di circolazione, art. 216, comma 6, C.d.S., ordinanza n. 246, red. Mezzanotte).
L’art. 27 della Costituzione è a presidio degli aspetti soggettivi dell’incriminazione.
Sotto il profilo della colpevolezza è stato affrontato il compresso problema medico-legale della distinzione tra intossicazione acuta ed intossicazione cronica. La disposizione di cui all’art. 95 del codice penale è stata infatti ritenuta non irragionevole proprio alla luce di tale principio.
Così è, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell’applicazione e dell’esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell’ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità. Così pure, è facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell’art. 95 del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell’art. 530 del codice di procedura penale (sentenza n. 114, red. Vassalli).
In tema è ancora la sentenza n. 218, red. Zagrebelsky, relativa all’omesso versamento di cauzione nelle misure di prevenzione (art. 3-bis l. 31 maggio 1965, n. 575). Si assume che vi sia responsabilità penale anche se il comportamento omissivo previsto dalla disposizione denunciata non è ascrivibile soggettivamente all’imputato, e da ciò si inferisce la lesione dell’art. 27, primo comma, della Costituzione. Le regole ordinarie che valgono in tema di colpevolezza in materia penale portano invece pianamente alla conclusione opposta. In particolare, dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell’art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa. Perciò la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità oggettiva ma l’esenzione da responsabilità.
Circa la perseguibilità dei reati è stata esaminata la regola della perseguibilità di ufficio dei reati contro la sfera sessuale se connessi con altro reato perseguibile d’ufficio (art. 542, terzo comma, numero 2, del codice penale: sentenza n. 64, red. Vassalli).
Sul regime della prescrizione nei reati elettorali si è espressa la sentenza n. 455, red. Guizzi (art. 100 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) già vista in tema di eguaglianza.
Per la prescrizione del reato di diserzione (art. 68 codice penale militare di pace) cfr. la sentenza n. 46, red. Mezzanotte. In essa è stato osservato che la natura di un reato non può essere modificata da una semplice qualificazione correttiva che astragga dalle caratteristiche delle condotte incriminate: la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà, sicché la definizione del carattere permanente o istantaneo è affidata all’interpretazione dei giudici ordinari; interpretazione che deve avere ad oggetto le singole norme incriminatrici e la descrizione del comportamento illecito in esse contenuta.
Della circostanza di cui all’art. 62, numero 6, prima parte del codice penale si è già detto a proposito del principio di eguaglianza (cfr. sentenza n. 138).
Venendo quindi alle questioni concernenti le pene, un primo problema è quello dell’identificazione come sanzioni penali dei diversi e molteplici trattamenti sanzionatori esistenti. Su di esso può vedersi l’ordinanza n. 56, red. Chieppa, che afferma che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per il reato di costruzione in assenza di concessione o in totale difformità, ha carattere di supplenza, a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo, e natura di sanzione criminale atipica, secondo un indirizzo ormai costante della Corte di cassazione in sede penale.
Pertanto l’ordine anzidetto, ancorché contenuto in sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, ovvero può essere riesaminabile in sede di esecuzione e quindi subire modificazioni in conseguenza della definizione della procedura di sanatoria edilizia a seguito di condono, ancorché non sia prevista alcuna estinzione della pena nell’ipotesi di condanna in base a sentenza definitiva (art. 39, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724).
L’istituto della sospensione condizionale della pena, sotto il profilo della sua revoca (art. 168 del codice penale) è oggetto dell’ordinanza n. 434, red. Neppi Modona e, in relazione al patteggiamento, dell’ordinanza n. 172, stesso redattore.
Si è intervenuti nuovamente sulle cause oggettive di esclusione delle sanzioni sostitutive (cfr. da ultima sentenza n. 78 del 1997) dichiarandosi, con sentenza n. 291, red. Vassalli, l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all’art. 444 del codice penale.
In ordine ai trattamenti esecutivi, fedele all’indirizzo che esclude in materia ogni automatismo (sentenza n. 13 del 1993), la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 418, red. Vassalli, l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
(Per i minori cfr. al paragrafo 9).
Il collegamento alla regolare condotta tenuta dal reo, durante la detenzione, ai fini della remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere (art. 56, L. 26 luglio 1975, n. 354) è stato ritenuto ragionevole (sentenza n. 271, red. Mezzanotte). Infatti, a differenza di quanto accade per le spese di giustizia, l’obiettivo di coniugare la finalità di emenda con l’incentivazione alla buona condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne verrebbe altrimenti tradita la scelta del legislatore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione.
Sull’illegittimità costituzionale della trasmissibilità agli eredi delle spese di giustizia (art. 188, secondo comma, del codice penale) cfr. sentenza n. 98, red. Mezzanotte.
19. Responsabilità amministrativa e disciplinare.
Molteplici questioni di legittimità costituzionale sono sorte a seguito della riforma della disciplina della responsabilità amministrativa.
Così la sentenza n. 327, red. Vari ha ad oggetto l’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, il quale dispone che l’azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi comunali.
Tale scelta non è stata ritenuta illegittima, perché a fronte di un orientamento legislativo volto a salvaguardare maggiormente la sfera dell’autonomia gestionale ed a rendere, nel contempo, recessivo il criterio dei vincoli rigidi di copertura dei costi dei servizi, non può ritenersi impedito al legislatore di stabilire che il mancato rispetto dei parametri legislativamente predeterminati, in tema di copertura del costo dei servizi, non costituisca in sé fonte di responsabilità amministrativa, riconducendo, in tal modo, le determinazioni che incidono sul grado di copertura all’area della discrezionalità. E ciò avuto riguardo anche ai nuovi principi introdotti in materia di responsabilità proprio dall’articolo in cui è contenuta la contestata disposizione il cui primo comma espressamente contempla, con riferimenti ai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
Ad analogo risultato si è pervenuti in ordine alla medesima disposizione nella parte in cui limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave (sentenza n. 371, red. Vari).
Non v’è, infatti, alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà.
Quali siano le finalità ispiratrici della contestata norma è dato desumere, dagli stessi lavori parlamentari, che evidenziano l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa.
Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, carico per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. E ciò secondo valutazioni che, ovviamente, non spetta alla Corte sindacare dal punto di vista della convenienza ed opportunità, restando, perciò, fuori dal presente giudizio ogni apprezzamento al quale potrebbe, in ipotesi, prestarsi l’avvenuta generalizzazione del criterio della colpa grave.
Sulla responsabilità solidale limitata ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo (art. 1, comma 1 quinquies, l. 14 gennaio 1994, n. 20) si veda poi la sentenza n. 453, red. Vari.
Venendo alla responsabilità disciplinare, la sentenza n. 394, red. Mirabelli, a proposito dell’art. 18, comma 5, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dà atto della progressiva "giurisdizionalizzazione" dei relativi procedimenti.
Non senza ragione: il carattere delle sanzioni disciplinari, idonee ad incidere sulla dignità della persona nell’ambito della sua comunità di lavoro, oltre che sullo stato giuridico nell’impiego o nella professione, richiede che il relativo procedimento rispetti garanzie che, nella loro espressione essenziale, caratterizzano il procedimento disciplina, sia che esso abbia veste amministrativa sia che assuma quella giurisdizionale.
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria ha carattere "riservato e separato" rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica con la conseguenza che le norme così prodotte si pongono con rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme ordinarie e con possibilità quindi di derogarvi nell’ambito della loro specifica competenza.
Le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non possono quindi essere modificate se non da fonti pariordinate e osservando le procedure di consultazione obbligatoria prestabilite dall’art. 107 dello statuto speciale, in quanto altrimenti si determinerebbe una menomazione delle attribuzioni delle province autonome e della regione. (sentenza n. 137, Capotosti).
Il valore giuridico delle norme di attuazione, subordinate allo statuto (oltre che alla Costituzione), non le sottrae di certo all’ordinario controllo di legittimità costituzionale, quando contraddicano il loro compito di armonizzare nell’unità dell’ordinamento giuridico i contenuti e gli obiettivi particolari dell’autonomia speciale.
Ma, qualora si sia fuori di questa eventualità, esse rappresentano, tra le realizzazioni astrattamente possibili dell’autonomia regionale speciale, quelle storicamente vigenti. Le norme di attuazione, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, finiscono così, in certo modo, per fissare, entro i contorni delineati dagli statuti o eventualmente anche nello svolgimento e nell’integrazione delle norme statutarie necessari per dare a queste ultime piena "attuazione", i contenuti storico-concreti dell’autonomia regionale e quindi, nell’interpretazione delle norme statutarie che la Corte è chiamata a dare, vengono ad assumere un particolare rilievo e a porre un limite: un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell’equilibrio complessivo dell’ordinamento cui le norme di attuazione sono preordinate. (sentenza n. 213, red. Zagrebelsky).
La sentenza n. 262, red. Onida, a proposito dell’art. 609 quinquies del codice penale, riassume la posizione giurisprudenziale in ordine all’interpretazione dell’art. 72 della Costituzione. Le norme sul procedimento legislativo ivi contenute richiedono, soltanto che il progetto sia approvato articolo per articolo e con votazione finale da ciascuna delle due Camere, ovviamente nel medesimo testo: mentre altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato della Corte sulla legittimità costituzionale della legge regolamentare promulgata e pubblicata (sentenza n. 9, del 1959).
Il sistema delle fonti concernente l’accesso ai corsi universitari è delineato dalla sentenza n. 383, red. Zagrebelsky.
La materia, contemplata nell’art. 33 della Costituzione, è oggetto di una riserva relativa di legge. Infatti l’organizzazione dell’università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità e, dall’altra parte, implica decisione pubbliche d’insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili.
La riserva di legge in questione è tale da comportare, da un lato, la necessità di non comprimere l’autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall’altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l’intervento normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d’insieme, non è attribuibile all’autonomia delle università.
Con
sentenza n. 211, red. Vari, pronunziata a proposito dell’art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, si è in primo luogo rammentato, in materia di leggi provvedimento e di sanatoria, che le leggi in questione esigono un controllo stretto di non arbitrarietà e di non irragionevolezza.E si è aggiunto (per la specie) che l’efficacia sanante di tali leggi è limitata a quel profilo di illegittimità rilevato in sede giudiziaria (mancanza di base legislativa di provvedimento) e non si estende a vizi di natura diversa. Ne deriva, che le leggi di sanatoria del genere non violano gli artt. 24 e 113 della Costituzione e, con riferimento al caso di specie, che la sanatoria per via legislativa opera solo sul vizio afferente al criterio stabilito nel decreto 20 gennaio 1990, attribuendo ex post al criterio accolto nel decreto il fondamento legislativo prima mancante, e che gli altri eventuali vizi degli atti che hanno portato alla determinazione di tariffe di estimo e di rendite restano interamente soggetti al controllo giurisdizionale.
L’esercizio della legislazione regionale anche di tipo esclusivo incontra i limiti dei principi generali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, ricavabili dalle leggi dello Stato.
Ai fini del riconoscimento di tali limiti,
l’ordinanza n. 436, red. Capotosti osserva che i secondi sono traibili da disposizioni connotate dalla incisiva innovatività del loro contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese. Tali caratteri necessitano poi di un’autoqualificazione.In tal modo sono norme fondamentali di riforma quelle traibili da disposizioni di legge che individuano le specie cacciabili e insieme a tali disposizioni le norme strettamente connesse (modalità di caccia). Infatti il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per l’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza; sia da norme legate con queste da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto un’attuazione su tutto il territorio nazionale (
sentenza n. 323, red. Contri).Quanto all’altro limite, la
sentenza n. 173, red. Capotosti. afferma che la necessità di autorizzazione per le singole attività della gestione dei rifiuti è, posta dal legislatore statale come principio fondamentale, al quale la legislazione regionale deve attenersi, in considerazione dei valori della salute e dell’ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.Perciò l’art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, nella parte in cui esclude dagli impianti di smaltimento gli impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi, così esonerando la loro gestione dall’obbligo di autorizzazione, si discosta illegittimamente dai principi fondamentali della legislazione statale in materia e contrasta quindi con l’art. 116 della Costituzione.
Con riferimento alle materie è escluso che la legislazione regionale possa intervenire nel diritto privato.
Così, con riguardo all’art. 73, primo e terzo comma, l. regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, che fissava la misura degli interessi dovuti nel caso di ritardo nel pagamento dei debiti da parte delle USL, si è dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione. Infatti la potestà legislativa incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati.
Questo limite comporta l’inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l’esercizio dell’autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volontà negoziale delle parti (
sentenza n. 82, red. Onida).Nella già ricordata
sentenza n. 362 sulle imprese turistiche (l. regione Lombardia n. 27 del 1996) si è aggiunto che non si vuol dire che sarebbe inibito al legislatore nazionale stabilire, avuto riguardo alle caratteristiche peculiari dell’attività produttiva nei diversi settori economici e degli interessi pubblici che siano in essi coinvolti, oneri o limitazioni suscettibili di attenuare la configurazione unitaria dell’impresa quale scaturisce dal diritto comune, ed attribuire autonoma rilevanza, a determinati fini, alle singole unità produttive nelle quali l’impresa sia strutturata.Il limite dei principi settoriali, valevole per la legislazione concorrente, e del diritto privato si combinano nel caso dei consorzi di bonifica (
sentenza n. 326, red. Onida sulla l. regione Marche 9 maggio 1997, n. 30). Fanno parte senza dubbio dei principi fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, sia la distinzione fra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale), caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica; sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l’intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell’autonomia privati dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale. Ciò consegue anche all’operare del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti fra privati.Ancora al diritto privato si riferisce la disciplina dello Stato sulla vendita e l’affitto delle quote-latte (art. 2, commi 173 e 174, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
sentenza n. 368, red. Mezzanotte).Per la materia tributaria è stato osservato (
sentenza n. 355, red. Zagrebelsky) che essa è estranea all’ambito delle competenze proprie delle regioni ad autonomia ordinaria. La Corte, conformemente al principio di unità del sistema tributario, ha chiarito che la potestà normativa tributaria delle regioni ad autonomia ordinaria non è strumentale rispetto alle competenze di cui all’art. 117 della Costituzione, così da poter trarre fondamento dalla previsione costituzionale di queste. Tale potestà opera invece, alla stregua dell’art. 119, primo comma, della Costituzione, al di fuori di esse, con proprio oggetto ed entro i diversi e particolari confini che le leggi della Repubblica, in conformità ai principi costituzionali sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto come una potestà non di tipo concorrente, ma soltanto come una potestà attuativa, analoga a quella di cui all’ultimo comma dell’art. 117 della Costituzione (illegittimità costituzionale l. regione Puglia riapprovata il 17 giugno 1997).Secondo costante e consolidata giurisprudenza della Corte, il legislatore regionale non può emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facoltà dell’Autorità giudiziaria, in quanto l’art. 108 della Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore statale. La violazione di tale parametro, d’altra parte, non può neppure essere esclusa, secondo quanto affermato dalla Corte, sulla base del rilievo che la norma regionale si è limitata a fare rinvio alla normativa statale perché le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un’indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (
sentenza n. 133, red. Capotosti che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 5, l. regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995 n. 13. Analoga sorte è stata riservata all’art. 37 comma 1 lett. b e comma 6 l. regione Valle d’Aosta 4 novembre 1995, n. 39, dalla sentenza n. 134, red. Capotosti).
6. Leggi di delegazione e decreti-delegati.
Un’ affermazione di natura generale sui limiti che devono essere contenuti nella legge di delegazione si rinviene nella
sentenza n. 198, red. Marini.La determinazione dei principi e criteri direttivi, richiesti dall’artt. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell’esercizio della delega.
I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata, ma, dall’altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi.
Nella
sentenza n. 408, red. Onida si ritiene rispettato (a proposito della l. 15 marzo 1997, n. 59) il limite oggettivo della delega anche con il ricorso a "clausole generali" quando ciò sia necessario in relazione alla natura e ai caratteri dell’oggetto medesimo (nel caso in esame la delega, esclusi oggetti nominati, riguardava "tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura di interessi e alla promozione e allo sviluppo delle rispettive comunità" nonché) tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici". La medesima sentenza non ritiene poi illegittimo che la delega sia esercitata entro un termine certo solo ove le Regioni restino inadempienti ("delega condizionata").Il divieto di subdelegazione è ribadito
dall’ordinanza n. 176, red. Capotosti che esclude peraltro tale vicenda normativa per l’art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 143 del 1994 il quale dispone che, "previa approvazione dello statuto, l’ANAS è trasformata nell’Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" e fissa a tal fine un termine non perentorio di novanta giorni, demandando ad un atto amministrativo la mera esecuzione della trasformazione, all’esito di un procedimento specificamente disciplinato.
7. Decreti-legge e leggi di conversione.
La Corte ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza può risolversi in vizio dell’atto, rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo quando essa appaia chiara e manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento. Non è questo il caso dell’intervento straordinario operato dal Governo in materia di quote latte. I limiti posti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l’esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d’urgenza (sentenza n. 398, red. Mezzanotte).
Non fondate sono anche le numerose censure rivolte contro la reiterazione dei decreti-legge. La Corte ha ribadito sul punto quanto affermato nella sentenza n. 360 del 1996: il vizio di reiterazione può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d’urgenza. Nel caso, i decreti-legge nn. 542 e 552, gli ultimi della doppia serie di decreti-legge reiterati, che ha inizio con i decreti nn. 124 del 1996 e 440 del 1996, sono stati convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642 (sentenza n. 398, red. Mezzanotte).
I regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale (cfr. sentenza n. 352, red. Contri, per un regolamento ministeriale), e lo strumento della delegificazione non può operare per fonti tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.
Tale però non è il caso dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 20, commi da 1 a 7, della l. 15 marzo 1997, n. 59 i quali non conferiscono alle future norme regolamentari statali attitudine a disciplinare materie di competenza regionale (sentenza n. 408 red. Onida).
9. Atti di indirizzo e di coordinamento.
Si è ribadito il principio per cui gli atti di indirizzo e di coordinamento devono trovare base sostanziale (e non solo procedurale) in norme legislative. Si è poi aggiunto che l’esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni è soggetto a precisi requisisti di procedura, dovendo far capo all’organo collegiale di Governo). Esso infatti non può identificarsi con una funzione propria dell’amministrazione statale volta a volta competente per materia (ché, anzi, va ad incidere per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni), ma è espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Governo nazionale, di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili (sentenza n. 408, red. Onida).
Sciogliendo un dubbio giurisprudenziale, sorto e protrattosi nell’ultimo decennio, la sentenza n. 408, red. Onida afferma che la dichiarazione di incostituzionalità di norma abrogativa espressa comporta l’effetto di ripristinare la norma abrogata (la norma abrogatrice è contenuta nell’art. 8 l. n. 59 del 1997, la norma abrogata e ripristinata è l’art. 2, comma 3, lett. d), l. n. 400 del 1988).
III - Ordinamento della Repubblica
Il sistema proporzionale per l’elezione del Consiglio regionale nel Trentino-Alto Adige (art. 25 dello Statuto) è funzionale alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori.
In questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa riferimento l’art. 25 dello statuto, non è destinato a sollecitare, né tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici; ma, simmetricamente, non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali.
E’ stata pertanto ritenuta illegittima la legge della regione Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5.
Infatti nel collegio elettorale di Trento la necessità, che questa imponeva, di ottenere almeno il 5 per cento dei voti validi per potere accedere alle operazioni di assegnazione dei seggi determinava una evidente barriera per liste che fossero espressione di minoranze linguistiche, venendo richiesto, per concorrere alla assegnazione di un seggio, un numero di voti ben superiore al quoziente poi necessario per la sua attribuzione.
Nel collegio elettorale di Bolzano, la percentuale di voti richiesta per accedere alle medesime operazioni, pur corrispondente al quoziente naturale, finiva con il costituire un aggravamento rispetto alle condizioni previste dalla stessa legge per la assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia elettorale, richiedendo anche in questo caso, per concorrere alle operazioni di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore a quello poi necessario per la sua attribuzione, rendendo in tal modo più difficoltoso l’accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico minoritario.
Ciò affermato, la sentenza n. 356, red. Mirabelli aggiunge in generale che, così decidendo, non si tratta, né di enunciare valutazioni generali in ordine al sistema proporzionale, quale può essere adottato in altri contesti; né di definire i confini propri di tale sistema, considerando quali correttivi possano essere introdotti mantenendosi nell’ambito di un sistema proporzionale; né, infine, di verificare se, e a quale livello, la introduzione di una soglia elettorale ne determini la mutazione di genere. D’altra parte tali correttivi non incidono sulla parità di condizioni dei cittadini e sull’eguaglianza del voto, che non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore, rimessa ai meccanismi del sistema elettorale determinati dal legislatore.
In ordine alla tutela penale dei sistemi elettorali, la sentenza n. 455, red. Guizzi ha preso in considerazione l’art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che in deroga alla disciplina generale del codice penale, pone un termine di prescrizione di due anni per i reati relativi all’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Tanto anche in deroga al sistema vigente per le elezioni alla Camera dei deputati.
Nel dichiarare la questione inammissibile, la Corte ha osservato che le diverse scelte presenti nei due sottosistemi, anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalità che va riconosciuta al legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all’an e al quomodo) della punibilità. Ogni aggravamento di pena - o inasprimento della disciplina sostanziale che attiene alla punibilità - è infatti rimesso alla ragionevole ponderazione degli interessi in gioco che spetta al Parlamento effettuare; né potrebbe la Corte sindacare la disposizione di favore, assumendo quale termine di raffronto l’art. 157 del codice penale; che è, sì, norma di carattere generale, ma non per questo può essere considerata momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali invocati. Nessuna indicazione si può trarre invero da detti principi circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilità.
Ulteriore dichiarazione di inammissibilità, derivante da vizio nella proposizione della questione, si è avuta per la denunzia dell’art. 23 l. regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41, sulle sanzioni penali per i reati elettorali nell’elezione degli enti locali nell’Isola (ordinanza n. 397, red. Onida).
Si è già ricordato il nutrito contenzioso cui ha dato luogo la previsione di insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari.
Spetta in ogni modo alla Camera di appartenenza e non ad ogni singolo parlamentare attrarre una manifestazione del pensiero nella sfera di insindacabilità, con l’effetto di paralizzare procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Tuttavia (ordinanza n. 177, red. Neppi Modona), il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilità riconosciutagli dall’art. 68, primo comma. della Costituzione: ove l‘autorità giudiziaria continui a procedere malgrado l’intervenuta deliberazione di insindacabilità della Camera, il membro del Parlamento può infatti ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto della deliberazione parlamentare, salva la facoltà dell’autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione davanti alla Corte.
In ordine alla validità di tale deliberazione non è sufficiente che il parlamentare, dopo avere in diverse sedi espresso opinioni diffamatorie, presenti, nella stessa materia, un’interrogazione alla Camera di appartenenza.
Secondo la sentenza n. 289, red. Contri, come attività libera nel fine e di natura generale, la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l’intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall’art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale.
Un collegamento funzionale non può ravvisarsi tra le ripetute allusioni, pronunciate in occasione di comizi, conferenze stampa e trasmissioni televisive, a scorrettezze od illeciti asseritamente compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda promuovere attività ispettive volte ad accertare l’effettivo compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi. Con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre nell’area dell’insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede parlamentare. Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e - ciò che conta - estranea alla funzione od all’attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a séguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un’interrogazione ad hoc.
In ordine al Presidente del Consiglio dei ministri ed al potere di apporre il segreto, in base alla legge n. 801 del 1977, è stato precisato (sentenza n. 110, red. Contri) che va respinta la tesi secondo cui l’apposizione del segreto inibirebbe in modo assoluto all’Autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, e quindi precluderebbe al pubblico ministero di compiere qualsiasi indagine, anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti. Tale impostazione altererebbe in questa materia l’equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria, che debbono essere improntati al principio di legalità.
Sulla base di ciò, e alla luce della disciplina vigente, che non delinea alcuna ipotesi di immunità sostanziale collegata all’attività dei servizi informativi, l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l’effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis, in suo possesso, ed eserciti se del caso l’azione penale, ma ha l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.
Tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine.
Fermo il principio di legalità, i rapporti tra Governo e autorità giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell’effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti. Entro questo quadro, non potrebbe ad esempio l’autorità giudiziaria aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali le sia nota la segretezza formalmente opposta (negli stessi termini v. la sentenza n. 410, red. Contri).
In ordine al Governo si è precisato (sentenza n. 408, red. Onida) che l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento deve necessariamente concentrarsi nel Consiglio dei ministri (art. 2, comma 3, lett. d, l. n. 400 del 1989).
La deliberazione necessaria del Consiglio dei ministri esprime appunto l’assunzione di responsabilità a livello dell’organo chiamato a delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la "politica generale del Governo" (art. 95 della Costituzione), in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l’attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica.
Tale competenza collegiale necessaria non può venir meno neanche nell’ipotesi di atti di indirizzo su cui si sia raggiunta l’intesa nella conferenza Stato-regioni, sia perché si tratta di una competenza radicata nelle norme costituzionali concernenti la struttura e l’attività del Governo, e dunque non disponibile, sia perché nemmeno l’intesa nella conferenza, tanto più se conseguito solo a maggioranza, potrebbe consentire l’introduzione di nuovi vincoli all’autonomia delle singole Regioni al di fuori dei presupposti sostanziali e procedurali costituzionalmente necessari.
Sulla partecipazione dei Presidenti della Regione al Consiglio dei ministri, la sentenza n. 398, red. Mezzanotte ricorda che la consolidata giurisprudenza della Corte è nel senso che la partecipazione dei presidenti alle sedute del Consiglio dei ministri è richiesta solo nel caso in cui sia ravvisabile un interesse differenziato e cioè proprio e peculiare della Regione o della Provincia autonoma.
Per il controllo statuale sulle attività delegate alle Regioni (autorizzazioni in via surrogatoria e annullamento di autorizzazioni) che si pretendeva dovesse essere esercitato da organi statuali del Governo centrale, si è osservato che le anzidette funzioni statali riguardano l’esercizio di attività tecnico-amministrativa - al di fuori di compiti e responsabilità di direzione politica - in materia non riservata ad organi costituzionalmente rilevanti in funzione di garanzia dei rapporti tra Stato e Regioni (sentenza n. 333, red. Chieppa).
Per i comitati promotori del referendum e sulla loro posizione nella campagna referendaria (partecipazione a comparti e non a dibattiti televisivi riservati ai gruppi parlamentari), quale decisa dalla Commissione di vigilanza, non si è ravvisata alcuna menomazione di sfera di attribuzioni (sentenza n. 49, red. Mezzanotte).
L’essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, infatti, è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l’esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell’opinione pubblica; i modi e le forme in cui tale partecipazione deve svolgersi sono rimessi, però, in assenza di disposizioni di legge, alla discrezionalità della Commissione parlamentare che incontra i limiti, nella specie non oltrepassati, dell’idoneità e della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.
Non depone nel senso dell’esistenza di uno schema di propaganda radiotelevisiva fisso ed infungibile l’art. 52 della legge n. 352 del 1970, il quale, nella ripartizione degli spazi destinati alle affissioni, tratta i promotori come un unico gruppo, sullo stesso piano, cioè, dei gruppi politici rappresentati in Parlamento. Questa disposizione pone la regola che ai promotori del referendum non possono essere destinati spazi di propaganda minori o meno importanti di quelli riconosciuti ai gruppi politici; non se ne desume l’ulteriore e diversa regola che gruppi e comitati debbano disporre contestualmente dei medesimi spazi.
Quanto poi al periodo riservato alla propaganda è stato aggiunto che, perché la lesione sussista, occorre che essa sia sostanziale, che cioè il periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati risultino insufficienti ed inadeguati secondo un criterio di ragionevolezza. Ma l’applicazione di tale criterio porta a ritenere che nessuna irragionevole compressione delle attribuzioni dei promotori si è nella specie verificata, se si considera che l’atto impugnato prevedeva, in loro favore, per ciascuno dei quesiti referendari un ciclo di confronti suddivisi in più trasmissioni e un ciclo di appello ai votanti nella giornata di venerdì 13 giugno 1997, in orario serale.
3. Principi sulle cariche elettive e sul pubblico impiego.
La prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale esercita la funzione elettiva è una scelta del legislatore ordinario che, nella discrezionalità riconosciutagli e non irragionevolmente esercitata, ha ritenuto di stabilire il predetto divieto allo scopo di rafforzare la effettiva possibilità di espletare il mandato elettivo, nelle amministrazioni locali, in deroga alle ragioni dell’impresa e ponendo un onere a carico del datore di lavoro privato. Questa garanzia legislativa, finalizzata all’esercizio effettivo dei diritti di elettorato passivo riconosciuti dal disposto dell’art. 51, primo e terzo comma, della Costituzione, non postula però la previsione del divieto di trasferimento del lavoratore subordinato, anche dopo la scadenza del mandato elettivo, perché questo divieto, mirando ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del mandato elettivo, non può logicamente trovare ragione di applicazione, una volta che la relativa funzione pubblica sia cessata.
E’ pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 l. 27 dicembre 1985, n. 816 (sentenza n. 28, red. Capotosti).
In ordine alla procedura concorsuale per l’accesso al pubblico impiego si è respinta una denunzia relativa a norma che riserva agli idonei appartenenti a categorie protette una percentuale dei posti in organico (art. 12, ultimo comma, l. 2 aprile 1968, n. 482: sentenza n. 88, red. Contri). Si è osservato che previsione del genere trovano base e giustificazione nel disposto di cui all’art. 38 della Costituzione, e sono coerenti sia con il dettato del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione - in quanto dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese - sia con il principio informatore dell’art. 4 della Costituzione, in quanto promuovono e attuano le condizioni che rendono possibile a persone appartenenti a particolari categorie svantaggiate, che siano in possesso di attitudini lavorative e professionali, l’inserimento nell’ambiente del lavoro dal quale altrimenti potrebbero restare escluse.
Sulla composizione delle commissioni di concorso (sentenza n. 99, red. Guizzi, art. 29, comma 9 e comma 19, l. regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42) è stato riaffermato il principio secondo cui nella commissioni giudicatrici la presenza di tecnici ed esperti, estranei agli organi di governo, deve essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, in modo da assicurare scelte fondate sull’applicazione di parametri neutrali e sull’obiettiva valutazione delle attitudini, della preparazione, dei titoli professionali.
La stessa sentenza ha poi ribadito che i criteri di assegnazione dei punteggi devono rispettare i canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione.
Non si realizza, alcuna lesione di tali canoni, quando la norma introduca un sistema sufficientemente articolato di valutazione, che si basi sui titoli di servizio, di studio, sulle funzioni espletate e, infine, sull’attitudine alle funzioni. Anche se, per quest’ultima voce, sia prevista l’attribuzione di un punteggio fisso e non graduabile.
Sui corsi per l’accesso ai ruoli nella Polizia cfr. le sentenze nn. 195
e 221, red. Ruperto.
Sulle carriere del personale della Polizia ed il loro riordino economico e normativo cfr. sentenza n. 63, red. Chieppa.
V. ancora la sentenza n. 113, red. Contri sull’aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge in servizio all’estero e sentenza n. 219, red. Ruperto sul personale della soppressa Agensud.
Sull’immunità dei consiglieri regionali è tornata la sentenza n. 382, red. Vari. Il caso riguardava un invito a presentarsi per l’interrogatorio per il reato di omessa denunzia a carico di un consigliere regionale, reato che emergeva dal contenuto di un’interpellanza da lui stesso presentata.
Ha osservato la Corte che l’esonero da responsabilità dei componenti dell’organo va visto come preordinato alla tutela delle funzioni di rappresentanza politica, in primis quella legislativa, il cui esercizio si è ritenuto di sottrarre al controllo giudiziario, al fine di garantire da qualsiasi interferenza la libera formazione della volontà politica. In relazione a tali principi la Corte ha considerato ricomprese nel cennato ambito, come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali, anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico, fra i quali senza dubbio rientrano anche le interrogazioni e le interpellanze, quali atti consiliari tipici, strumentali - per l’appunto - al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta.
Per quanto più specificamente attiene all’interferenza posta in essere, nel caso concreto, dall’iniziativa dell’Autorità giudiziaria in ordine all’esercizio delle funzioni consiliari, vero è che i fatti oggetto di indagine non riguardano strettamente i voti dati e le opinioni espresse, bensì elementi di conoscenza di fatti penalmente rilevanti, che il componente dell’organo regionale, secondo l’Autorità procedente, avrebbe avuto l’obbligo di denunciare.
Tuttavia è da ritenere che, se alla sfera di garanzia ex art. 122 restano estranei i comportamenti del consigliere che non possono considerarsi espressione delle attribuzioni proprie della carica, sarebbe, peraltro, riduttivo ritenere che la funzione di rappresentanza politica, garantita dalla citata disposizione, si risolva negli atti tipici. Il che porta conclusivamente a ritenere che, nell’ambito dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione, rientrino non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresì, gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell’esercizio di quel diritto e che si pongono in funzionale connessione con il medesimo.
L’interpellanza, infatti, non è che una domanda, rivolta all’Esecutivo in sede di sindacato ispettivo-politico, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del medesimo, sulla scorta anche di circostanze delle quali il rappresentante venga a conoscenza, e per trarne eventuali conseguenze politiche.
Come si è già ricordato la sentenza n. 87, red. Zagrebelsky non prende posizione circa le fonti da cui ricavare un principio di autonomia dei Consigli regionali da cui si debba trarre la regola che la materia consiliare è affidata al regolamento del Consiglio medesimo.
Nel valutare positivamente la normativa introdotta dalla l. 15 marzo 1997, n. 59, la sentenza n. 408, red. Onida ha operato una ricognizione del disegno complessivo di autonomia delineato dall’art. 5 della Costituzione.
La Costituzione conferisce al legislatore statale, sia il potere-dovere di regolare per ogni ramo della pubblica amministrazione "il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni" ai sensi dell’art. 118, primo comma (VIII disp. trans. e fin., secondo comma); sia il potere di "delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative" (art. 118, secondo comma); sia, infine, quello di attribuire direttamente alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni amministrative "di interesse esclusivamente locale" nelle materie di spettanza regionale (art. 118, primo comma), e più in generale di determinare le funzioni di Province e Comuni con le "leggi generali della Repubblica" che fissano i principi della loro autonomia (art. 128). Nell’esercizio di questi poteri il legislatore statale gode di spazi di discrezionalità: così nello scegliere le materie in cui delegare alle Regioni ulteriori funzioni; nell’individuare direttamente le funzioni di interesse esclusivamente locale attribuite agli enti locali o nel demandare invece alla Regione, nell’esercizio della sua potestà legislativa e anche in attuazione del principio del "normale" esercizio decentrato delle funzioni amministrative della medesima (art. 118, terzo comma), il compito di identificare specificamente la dimensione dei relativi interessi "in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio", come ad esempio si esprime l’art. 3, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sull’ordinamento delle autonomie locali; o ancora nell’individuare le esigenze e gli strumenti di raccordo fra diversi livelli di governo per un esercizio coordinato delle funzioni o per attuare la cooperazione nelle materie in cui coesistano competenze diverse.
Ciò che rileva dal punto di vista costituzionale è che non siano violate le sfere di attribuzioni garantite alle Regioni, nonché, a livello di principio, a Comuni e Province, dalle norme costituzionali, e più in generale che la disciplina del riparto di competenze e dei rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivanti dalle stesse norme costituzionali. La scelta, entro questi limiti, di modelli di riparto di funzioni e di disciplina di rapporti più nettamente ispirati al potenziamento del ruolo della Regione anche per quanto attiene all’assetto delle funzioni degli enti locali, ovvero invece alla determinazione diretta, con legge statale, di sfere di attribuzioni amministrative degli enti locali, garantite a priori anche nei confronti del legislatore regionale, rientra nell’ambito delle legittime scelte di politica istituzionale, che possono volta a volta avvalersi di questo o quello strumento apprestato in questo campo dalle norme costituzionali.
Venendo alle singole autonomie la sentenza n. 357, red. Chieppa è intervenuta sulla l. 16 aprile 1973, n. 171, e sul d.l. 29 marzo 1995, n. 96, che recano interventi per il comune di Venezia. Premesso che residua al Sindaco un potere di determinazione in sede di concessione edilizia, è stato osservato che le specifica disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarità del territorio e dell’ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia è caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione, in attesa di una pianificazione globale.
In realtà, la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, può dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l’assetto territoriale e l’apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme più incisive di partecipazione, dovendosi tuttavia evitare situazioni di stallo decisionale.
Del resto, l’art. 128 della Costituzione, nel fondare l’autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare in presenza di situazioni particolari variazioni alle procedure ordinarie. Nella specie, sono conformi ai principi gli effetti cogenti sulla sfera urbanistico-edilizia di vincoli a protezione di preminenti interessi ambientali e culturali, di modo che, anche in via di salvaguardia, tali ultimi interessi sono destinati a prevalere e a vincolare i comuni nel gestire l’utilizzazione del territorio.
La soppressione dei consorzi di bonifica ed il trasferimento delle loro funzioni alle Province (l. regione Marche 9 maggio 1997, n.30) sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 326, red. Onida. Ciò non perché non potessero essere attribuite ad un ente territoriale le funzioni pubbliche dei consorzi, ma perché la legge ha inteso disporre dell’esistenza stessa di questi ultimi, con la loro soppressione ed il passaggio alle Province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l’esecuzione delle opere di competenza privata, nonché dei beni e del personale. In tal modo ha violato i principi fondamentali della legislazione statale nella materia.
Della sentenza n. 327 relativa alla responsabilità degli amministratori di enti locali già s’è detto, in tema di responsabilità amministrativa..
Per l’affidamento di compiti ad enti strumentali da parte delle Regioni (l. Regione Emilia Romagna 19 aprile 1995, n. 44) cfr. sentenza n. 214, red. Onida. Per un ingiustificato privilegio degli enti locali in tema di pignoramento (art. 113 d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) cfr. la sentenza n. 69, red. Mirabelli.
Benché la disciplina del giusto procedimento sia rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza (ordinanza n. 68, red. Chieppa) la Corte non ha mancato di individuare principi generali regolanti la materia.
Si è così ritenuto (sentenza n. 86, red. Santosuosso) che l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere", contiene un principio di carattere generale, che si applica anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori. Tale principio deve, quindi, ritenersi applicabile anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, regolato dalla legge n. 689 del 1981.
Per la delegificazione dei procedimenti, le conferenze Stato-Città e Stato-Regione e per l’avvalersi dello Stato di uffici regionali e delle Regioni di uffici locali si rinvia alla sentenza n. 408, red. Onida più volte ricordata.
Le attività centralizzate di acquisizione e di elaborazione di elementi informativi sono considerate dalla sentenza n. 421, red. Capotosti (d.l. 31 dicembre 1996, n. 669).
In materia di tutela del paesaggio e di integrazione degli elenchi delle bellezze cfr. la sentenza n. 334, red. Chieppa. V. anche sentenza n. 157, red. Chieppa per le istanze tacitamente assentite di autorizzazione ambientale.
Per la valutazione dell’impatto ambientale cfr. sentenza n. 273, red. Chieppa.
Per i programmi di rilevanza interregionale di cui al d.l. 20 settembre 1996, n. 489, si veda la sentenza n. 84 red. Onida.
Per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini si rinvia alla sentenza n. 101, red. Zagrebelsky.
Per la determinazione delle quote-latte, il procedimento di compensazione della produzione eccedente, il programma di abbandono della produzione lattiera cfr. la più volte citata sentenza n. 398, red. Mezzanotte.
Per la rilevazione (e l’esclusione) delle offerte anomale negli appalti cfr. la sentenza n. 40, red. Mirabelli.
Per il regolamento sulla disciplina degli esami di idoneità nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria v. sentenza n. 352, red. Contri.
Per il trasporto scolastico si rinvia alla sentenza n. 30, red. Capotosti.
Infine, per le interferenze tra la funzione amministrativa quella giurisdizionale nel procedimento di esecuzione forzata per il rilascio, si deve rammentare la sentenza n. 321, red. Mirabelli (art. 1-bis d.l. 19 giugno 1997, n. 172). La legge citata, conteneva un’interpretazione autentica dei poteri prefettizi in materia. Detta interpretazione vincolante consentiva al prefetto, nel determinare puntualmente tempi e modalità di concessione della forza pubblica anche in deroga all’ordine delle richieste, di conoscere delle singole esecuzioni con un intervento che perdeva i caratteri della mera collaborazione all’esecuzione forzata, della ausiliarietà e della strumentalità rispetto al provvedimento giurisdizionale. Si trattava di un intervento che giungeva a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende la fase dell’esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità.
Sul rapporto tra sentenza dichiarativa di fallimento e liquidazione coatta amministrativa v. sentenza n. 337, red. Marini.
L’indefettibilità della funzione giurisdizionale, nel senso del divieto di arbitrati obbligatori, è ribadita nella sentenza n. 325, red. Santosuosso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, primo comma, della legge 16 marzo 1988, n. 88, nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
A questo stesso principio di indefettibilità la Corte si ispira quando decide in materia di norme che condizionano la tutela giurisdizionale all’esperimento di ricorsi amministrativi. Tale differimento di tutela può ritenersi legittimo solo se rispondente a superiori finalità di giustizia. Cosa che non si è ritenuta sussistere per l’art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 408 (sentenza n. 62, red. Chieppa, in materia di tassa automobilistica), per l’art. 4, comma 8, d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (in materia di avviso di accertamento IACP: sentenza n. 81, red. Chieppa), per l’art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 825 (tassa raccolta rifiuti: sentenza n. 132, red. Chieppa), disposizioni tutte dichiarate costituzionalmente illegittime.
In generale sulla capacità del giudice si è espressa la sentenza n. 419, red. Mirabelli.
L’art. 33, comma 1, del codice di procedura penale identifica la capacità del giudice con l’idoneità a rendere il giudizio: vale a dire con la riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo il disegno dell’ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale, quindi anche nella composizione prevista per la loro formazione collegiale. I criteri di assegnazione degli affari nell’ambito di tali organi esulano dalla nozione generale della loro capacità che, riguardando la titolarità della funzione, non comprende quanto attiene all’esercizio della funzione stessa, in relazione alla organizzazione interna all’organo che ne è titolare. La ripartizione degli affari nell’ambito dell’organo competente deve essere effettuata secondo le regole proprie dell’organizzazione della giurisdizione. Nel disegno normativo, è dunque evidente la differenza tra le condizioni di capacità del giudice ed i criteri di assegnazione degli affari. L’art. 33 cod. proc. pen., mantenendo distinti questi due profili, non introduce, al secondo comma, una eccezione alla regola generale relativa alla capacità del giudice, ma ne definisce i contorni rendendone espliciti il contenuto ed i limiti.
Si è aggiunto (sotto il profilo della refluenza nel processo di tale assetto normativo) che il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell’ambito dell’ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti. Questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi. Ciò ad esempio nel caso in cui in concreto la violazione delle regole leda direttamente garanzie costituzionali.
Sulla supplenza di magistrati onorari prevista dall’art. 90, comma 5, l. 26 novembre 1990, n. 393 e successive modificazioni, la Corte, con la sentenza n. 103, red. Guizzi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, restringendo l’ambito di operatività della norma alla supplenza per "esigenze eccezionali" costituite dal limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo da consentire il ripristino dell’ordinario andamento della giurisdizione civile.
In ordine alle funzioni degli uditori giudiziari (esclusi da quelle di pubblico ministero nell’udienza camerale dall’art. 72 dell’Ordinamento giudiziario) v. le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 181 e 430, red. Guizzi..
La Corte ha ritenuto rimesso alla discrezionalità del legislatore ogni intervento sulla composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (ordinanza n. 377, red. Vari).
Non spetta allo Stato stabilire unilateralmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige (sentenza n. 137, red. Capotosti).
Venendo alla Corte dei conti, la sentenza n. 272, red. Vari, ha considerato le garanzie apprestate per l’indipendenza e terzietà dell’organo e dei suoi componenti.
Per essa risulta istituito (art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117) un Consiglio di Presidenza al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati. La connessione fra imparzialità e precostituzione che si ricava dall’art. 25 della Costituzione, nell’escludere che i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario, consente di ritenere che l’esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un’esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali quale manifestazione ed esercizio dei medesimi senza necessità né di una specifica previsione legislativa né, tantomeno, di un intervento additivo della Corte. In tal senso, depone anche la prassi del Consiglio superiore della magistratura che, per gli affari civili, in assenza di norme analoghe a quelle della materia penale, richiede comunque che i capi degli uffici diano, in sede di proposte tabellari, indicazioni "sui criteri obiettivi e predeterminati" eseguiti per le assegnazioni. Ferma dunque la facoltà del legislatore, ove lo ritenga, di intervenire per disciplinare la materia, può pervenirsi già ora nell’ordinamento vigente per la Corte dei conti, alla formulazione di criteri per l’assegnazione degli affari attraverso l’esercizio dei poteri spettanti ai capi degli uffici, secondo modalità che non spetta alla Corte indicare, se non nel senso che esse siano tali da garantire, comunque, la verifica ex post della loro osservanza.
Sulla giurisdizione della Corte dei conti cfr. le sentenze citate nel paragrafo relativo alla responsabilità amministrative nonché l’ordinanza n. 307, red. Capotosti, che ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, il precetto dell’art. 103, secondo comma, della Costituzione stabilisce il carattere della tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione della Corte dei conti, sicché la sua concreta attribuzione richiede l’interpositio legislatoris, all’esito di valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del giudizio, ma investono la stessa disciplina sostanziale della responsabilità.
In ordine al Consiglio della magistratura militare si è respinta la denunzia di violazione dell’art. 3 della Costituzione, specificandosi che l’assetto della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, istituita e regolata con legge ordinaria (legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni), rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensì dalla Costituzione, ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nelle previsioni delle leggi che regolano gli organi a cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti degli appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno nelle leggi che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui è demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali.
Inoltre la composizione variabile della sezione disciplinare militare non si pone in contrasto con l’esigenza costituzionale di indipendenza. La variabilità numerica, comunque la si consideri, non è, infatti, idonea a pregiudicare l’autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti.
Né tale variabilità, dipendente da impedimenti di singoli componenti, e non già da un potere discrezionale di composizione del collegio, può ledere l’indipendenza dei magistrati sottoposti al giudizio disciplinare.
In sintesi, il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del Consiglio della magistratura militare è sufficiente ad escludere una lesione dell’art. 108, comma secondo, della Costituzione, il quale non impone di spingere l’omologazione di tale organo al Consiglio superiore della magistratura fino a prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza (sentenza n. 52, red. Vassalli).
In ordine alla giurisdizione militare, la sentenza n. 73, red. Mezzanotte, ha osservato che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtù dell’art. 103 della Costituzione, l’assoggettamento alla giurisdizione penale militare: deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all’immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per sé l’insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza. Tale vincolo, per la generalità dei militari di leva, si costituisce appunto nel momento stabilito per la presentazione in servizio. Prima di quel momento altri doveri possono giustificare l’applicabilità della legge penale militare ma non valgono a legittimare l’estensione della giurisdizione penale militare. E’ questa la ragione per la quale la Corte ha, a suo tempo, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui attribuiva alla autorità giudiziaria militare la cognizione dei reati previsti negli artt. da 157 e 163 del cod. pen. mil. pace, quando commessi dagli iscritti alla leva. La qualità di appartenente alle Forze armate veniva da quella disposizione postulata senza che un legame organico con esse si fosse creato e quindi "senza la dovuta serietà e attendibilità" del sorgere di un tale status, sicché il limite soggettivo posto dalla Costituzione alla giurisdizione militare era da ritenere oltrepassato (sentenza n. 112 del 1986). Una ratio decidendi non dissimile sorregge la successiva sentenza n. 113 del 1986, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che assoggettava a tale giurisdizione gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile: in quel caso di un legame organico di cittadini obiettori (non in servizio militare) con le Forze armate non si sarebbe potuto in alcun modo parlare. Lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l’ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalità voluto dalla Costituzione, si colloca la sentenza n. 429 del 1992, che ha restituito all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sui militari in congedo illimitato per i quali l’eventuale permanere di un qualche legale con le Forze armate non può dar luogo al più pregnante e più ristretto vincolo di appartenenza necessario ai fini del loro assoggettamento alla giurisdizione militare.
Tale vincolo di appartenenza si ha però per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione (artt. 3, 148, 151 e 263 codice penale militare di pace).
Sul divieto di istituzione di nuovi giudici speciali la sentenza n. 394, red. Mirabelli, ha osservato che la nozione di giudice speciale, per le commissioni disciplinari, dipende dall’organo cui l’impugnazione della decisione delle commissioni stesse può essere rivolta (art. 111 della Costituzione)
Il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria istituito dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si pone, dunque, in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali. La illegittimità costituzionale non si estende tuttavia alla disciplina del procedimento ed all’esistenza delle commissioni, ma è limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate, vale a configurare come giurisdizionale l’attività delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale. Dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5, disp. att. del codice di procedura penale), è sufficiente dichiarare l’illegittimità costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati.
Ne segue che le commissioni assumono la configurazione di organi disciplinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.
Non costituisce istituzione di un nuovo giudice speciale il riordino e l’ampliamento di competenze delle preesistenti commissioni tributarie, frutto dell’obbligo di procedere a revisione, per assolvere il quale il legislatore ordinario è abilitato a intervenire più volte e in modi diversi (art. 30 l. 30 dicembre 1991, n. 413: ordinanza n. 144, red. Chieppa).
Sull’indipendenza dei componenti le sezioni specializzate s’è già ricordata la sentenza n. 83, red. Mirabelli.
Come s’è già detto a proposito dei diritti di azione e di difesa, l’argomento che qui si esamina attrae sovente anche quello della tutela delle situazioni soggettive dei singoli, per gli inscindibili nessi esistenti tra queste e gli istituti processuali.
Principi generali in materia sono quelli dell’affidamento, della conoscibilità dell’atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di modo che non vi può essere decorrenza di termine per onere processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di inammissibilità), nonostante la astratta previsione di legge, se non vi sia informativa del provvedimento che lo determina alla parte cui incombe l’onere, affinché questa possa disporre dell’intero periodo previsto per l’adempimento eventuale.
Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quando sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la prosecuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente irragionevoli norme eccezionali, che non prevedano - per la decorrenza di un termine di estinzione del giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo onere sopravvenuto a carico delle parti - accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una conoscibilità minima dell’obbligo di adempimento, come un avviso alle parti (sentenza n. 111, red. Chieppa, a proposito dell’art. 75, comma 2, secondo periodo d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni).
Deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l’esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obbiettiva e razionale giustificazione.
Tale giustificazione è stata ritenuta sussistere per il processo tributario (sentenza n. 141, red. Marini). Questo è conformato dal legislatore, sia sotto l’aspetto probatorio che difensivo, come processo documentale. E ciò nel senso che si svolge attraverso atti scritti mediante i quali le parti provano le rispettive pretese o spiegano le relative difese (ricorsi, memorie). Mentre resta esclusa, in relazione alla natura di tale processo, l’ammissibilità sia della prova testimoniale che del giuramento (art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 546 del 1992).
In relazione a ciò non può, allora, apparire irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte della discussione della causa. In assenza della discussione, infatti, la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa.
In ordine all’uso della lingua nel processo, ferma restando la garanzia generale approntata dall’art. 109, comma 2, del codice di procedura penale (applicabile anche al processo militare), è stato ritenuto che non può darsi una interpretazione estensiva all’art. 100 dello statuto speciale T.A.A. proiettata oltre l’ambito territoriale. L’art. 100 si applica agli organi giudiziari che abbiano una competenza regionale, ma non a quelli che abbiano competenza anche sul territorio ove è insediata la minoranza linguistica (sentenza n. 213, red. Zagrebelsky).
Altre decisioni della Corte si preoccupano di escludere che principi riconosciuti come validi per un processo (in genere quello penale) siano automaticamente applicabili ad un altro .
Così una serie di pronunzie esclude che quanto ritenuto per l’incompatibilità del giudice penale possa direttamente riflettersi sul giudice civile o amministrativo (cfr. ordinanza n. 315, red. Vari: giudici amministrativi del reclamo sul sequestro investiti della cognizione sul danno erariale; n. 193, red. Ruperto: giudice civile in fase cautelare e di cognizione piena; sentenza n. 341, red. Ruperto: giudice della riassunzione, a seguito di dichiarazione di nullità, già estensore della pronunzia annullata; ordinanza n. 359, red. Chieppa: giudice amministrativo che abbia conosciuto della fase cautelare investito del merito; sentenza n. 363, red. Ruperto: giudice delegato al fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo sui suoi provvedimenti).
Altre si rifanno a questo stesso orientamento in relazione ad altri istituti. Così non è irragionevole che il sequestro conservativo penale sia emanato in assenza di contraddittorio: ordinanza n. 429, red. Neppi Modona.
Così ancora per quanto riguarda l’estensione dell’istituto della spostamento di competenza territoriale ex art. 11 del codice di procedura penale al processo civile in cui il magistrato sia attore o convenuto (sentenza n. 51, red. Ruperto). Il processo penale è finalizzato essenzialmente all’accertamento del fatto ascritto all’imputato e in esso la presunzione di un’apprezzabile influenza sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del convincimento del giudice, di regola, non subisce la mediazione dell’impulso paritario delle parti, operante invece nel processo civile. Sicché - ferma l’esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo - il bilanciamento tra le regole comuni sulla competenza e le esigenze di imparzialità dev’essere condotto secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, improntati - segnatamente in tema di competenza territoriale - a regole e criteri diversi, che si adeguano a distinte tradizioni ed esigenze attuali. Basti in proposito notare che nel processo penale - esclusi ovviamente i casi di connessione - unico è il foro territoriale, cioè quello previsto dall’art. 8 del codice di procedura penale, cui appunto deroga il successivo art. 11; mentre nel processo civile sussiste un’ampia pluralità di fori, correlati ai molteplici interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti.
In altri termini, pur alla luce delle ragioni che hanno portato il legislatore, attraverso un lungo iter scandito da sempre nuove normative, ad enunciare codesta regola derogatoria, si deve necessariamente valutare quale fra le tante soluzioni possibili sia la più confacente al processo civile, nei cui riguardi le modalità attuative del principio di imparzialità-terzietà non sono necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale.
In conclusione, solo il legislatore può stabilire, nell’esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell’identità di ratio che imponga l’estensione pura e semplice del criterio di cui all’art. 11 del codice di procedura penale - come del resto esso ha già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno arrecato dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (v. artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) - e quando, invece, quella ratio non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per un’esecuzione forzata - specie se concorsuale -, o per una causa divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente singulatim previsto nel codice di rito civile, quale sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell’art. 11 del codice di procedura penale già approvato da uno dei rami del Parlamento.
Venendo dunque al processo civile l’ordinanza n. 122, red. Santosuosso, ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 53 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede la competenza a decidere sulla ricusazione. In particolare è stata ribadita l’estraneità dell’art. 107, terzo comma, della Costituzione rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi di parametro relativo allo status dei giudici.
Sempre in tema di competenza, si è già citata la sentenza n. 228, red. Contri, relativa al giudizio di inammissibilità per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.
La disciplina delle conclusioni dinanzi al giudice unico forma oggetto della sentenza n. 275, red. Santosuosso.
Sul rito applicabile al giudice di pace cfr. l’ordinanza n. 230, red. Contri.
Su specifici aspetti dei procedimenti ingiuntivi, possessorio e di convalida v. le ordinanze nn. 80, 126, red. Ruperto e 448, red. Mirabelli.
In tema di esecuzione, manifestamente infondata è la questione dell’art. 549 del codice di procedura civile (ordinanza n. 160, red. Marini). Della sentenza n. 69, red. Mirabelli, si è già detto in tema di enti locali. Delle modalità del pignoramento sulle contabilità speciali dei fondi assegnati alle prefetture (art. 1, comma 3, d.l. 25 maggio 1994, n. 313) si occupa la sentenza n. 350, red. Mirabelli. Sull’esonero delle spese nel giudizio previdenziale cfr. ordinanza n. 71, red. Ruperto.
Anche nell’anno trascorso numerosissime sono state le richieste di intervento della Corte sul processo penale.
La sua funzione essenziale è stata ribadita dalla sentenza n. 361, red. Neppi Modona. Essa è quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità. E’ allora irragionevole una disciplina che precluda a priori l’acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare.
Ma tanto era proprio il portato della legge n. 267 del 1997 che delineava un sistema in cui la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni veniva fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell’imputato.
La Corte, d’altra parte, non poteva non farsi carico delle esigenze del contraddittorio. Ed è parso allora coerente con il rispetto dei principi costituzionali che alle persone indicate nell’art. 210 del codice di procedura penale vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere: mediante il sistema delle contestazioni di cui all’art. 500, comma 2bis, del codice di procedura penale, alla parte che ha chiesto l’esame è infatti data la possibilità di portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti.
Risulta così possibile:
- superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono all’autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la possibilità di acquisizione in dibattimento alla scelta discrezionale di chi in precedenza ha liberamente reso quelle dichiarazioni;
- salvaguardare il diritto di difesa dell’imputato dichiarante e insieme dell’imputato destinatario delle dichiarazioni: il diritto al silenzio non viene scalfito ove il dichiarante venga sottoposto alle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni; il diritto al contraddittorio dell’accusato non può identificarsi con il potere di veto, ma va correttamente inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il meccanismo già previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o parziale di rispondere del testimone.
Si doveva poi costatare che la figura del dichiarante erga alios, sia esso imputato nel medesimo procedimento o in separato procedimento connesso, è sostanzialmente identica, in quanto l’esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l’una piuttosto che l’altra veste per ragioni meramente processuali e occasionali.
Ne è derivata l’illegittimità costituzionale dell’art. 210 del codice di procedura penale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ne è prevista l’applicazione anche all’esame dell’imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
L’equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso ha consentito di concentrare nell’art. 513, comma 2, del codice di procedura penale la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la disciplina dell’esame avente ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri, e così superando anche le ulteriori disparità di trattamento tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 513 del codice di procedura penale; conseguentemente, il comma 1 risulta ora riservato esclusivamente all’esame dell’imputato sul fatto proprio (art. 208 del codice di procedura penale), per il quale è pienamente conforme all’esercizio del diritto di difesa che l’imputato scelga di rimanere assente o contumace, ovvero rifiuti di sottoporsi all’esame.
Richiamo indiretto alla formazione della prova in contraddittorio è contenuto nell’ordinanza n. 248, red. Neppi Modona, sui limiti di applicabilità dell’art. 491 del codice di procedura penale.
Stante la funzione del processo penale non è invece irragionevole che lo ius ad loquendum nel procedimento di archiviazione sia concesso alla persona offesa e non alla persona sottoposta alle indagini.
Infatti essendo il controllo del giudice volto a salvaguardare nel procedimento di archiviazione il pieno rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei valori di legalità ed uguaglianza che esso coinvolge, ne deriva che anche l’opposizione della persona offesa non può non risultare iscritta nel medesimo alveo finalistico, sicché le relative deduzioni e prospettive di ulteriori indagini si configurano come strumenti di tutela dell’offeso negli stretti limiti in cui ciò risponda alla funzione di verifica che il giudice è chiamato ad esercitare a salvaguardia del precetto sancito dall’art. 112 della Carta fondamentale (ordinanza n. 95, red. Vassalli; cfr., anche, per la funzione dell’archiviazione, ordinanza n. 150, red. Neppi Modona).
L’accertamento penale gode di autonomia.
In altri termini non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo, essendosi anzi andato affermando, in sede di disciplina positiva, il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato, e penale dall’altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste da leggi.
Ciò naturalmente non comporta l’obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell’imputato anche in pendenza avanti al giudice amministrativo di giudizi come quello sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, potendo infatti egli esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, ai tempi delle varie fasi, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento ex art. 479 del codice di procedura penale, con effetti sospensivi del decorso della prescrizione (sentenza n. 85 e ordinanza n. 309, red. Chieppa).
Anche nell’anno trascorso sono stati richiesti interventi della Corte in ordine alla disciplina dell’incompatibilità del giudice penale.
La sentenza n. 290, red. Zagrebelsky, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato e del medesimo articolo nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta (cfr. anche ordinanze nn. 91, red. Zagrebelsky, e 286, red. Neppi Modona).
Del rito degli irreperibili (sentenza n. 399, red. Mezzanotte) si è già detto a proposito del diritto di difesa.
Occorre qui aggiungere che la Corte ha altresì osservato che l’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non impone l’adozione di un modello processuale unico e infungibile: per far sì che il loro sistema giudiziario sia in armonia con il principio del giusto processo, gli Stati contraenti, come la Corte europea non negò, godono della più ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei. Se ciò è vero, l’argomento su cui il giudice remittente si appoggia per sostenere che il rito degli irreperibili deve essere eliminato con sentenza della Corte non può essere condiviso. La previsione di un simile rito è, come si è detto, parte integrante di una complessa scelta di sistema compiuta dal legislatore, incentrata sul duplice criterio del massimo impegno preventivo per assicurare la conoscenza del processo e dell’adozione di strumenti riparatori e reintegrativi nei casi estremi in cui l’obiettivo non si sia potuto raggiungere preventivamente.
Sui riti speciali cfr. l’ordinanza n. 396, red. Zagrebelsky, relativa al giudizio abbreviato; in ordine al decreto penale v. l’ordinanza n. 432, red. Zagrebelsky.
I principi relativi al giudizio di impugnazione sono riassunti nell’ordinanza n. 426, red. Neppi Modona (che ha respinto una questione sull’art. 322 bis del codice di procedura penale).
La diversità dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all’imputato e al pubblico ministero è giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 della Costituzione; il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale; il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato (con particolare riferimento alla mancata previsione dei poteri di impugnazione in capo al pubblico ministero).
In ordine all’innesto dell’azione civile nel processo penale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (sentenza n. 112, red. Vassalli).
Infatti la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell’imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli articoli 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l’assicuratore, quando sia responsabile civile a’ sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall’art. 77, numero 4) o in forza del proprio intervento volontario. Né si può trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus dell’estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto agli strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall’art. 651 del codice di procedura penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. Così da comprovare l’irrazionalità di una disciplina legislativa che, deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile, priva l’imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile.
Sull’impugnazione della parte civile del diniego di sequestro conservativo si veda l’ordinanza n. 424, red. Neppi Modona.
Dall’istituto della remissione delle spese nel processo penale si è ricavata la conseguenza dell’intrasmissibilità agli eredi del condannato delle spese medesime (sentenza n. 98, red. Mezzanotte: art. 188, secondo comma, del codice penale).
Nessuna norma della Costituzione impone che lo Stato esiga dal condannato il rimborso delle spese del processo penale e nessuna postula che tali spese gravino sulla collettività. Come già questa Corte ha più volte riconosciuto quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità.
Ma una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l’istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all’esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all’esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non può non risentirne l’intera configurazione dell’obbligazione di rimborso delle spese processuali. La pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell’orbita dell’art. 27 della Costituzione contraddice al canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative. Si è infatti in presenza di una obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene, nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi poiché questi non sono autori del reato, né hanno dato in alcun modo causa al processo penale.
Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui omette di prevedere la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.
(Per il gratuito patrocinio v. al paragrafo dedicato ai diritti d’azione e di difesa).
Quanto alla giustizia amministrativa sono stati sottoposti ad esame gli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 27, primo comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 90 e 91 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possano essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato.
La sentenza n. 406, red. Chieppa ha respinto la relativa questione, osservando che si tratta di una configurazione del giudizio di ottemperanza per il quale il legislatore ha legittimamente esercitato i suoi poteri discrezionali. D’altra parte l’azione di ottemperanza al giudicato, così come configurata, non esclude né limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell’azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente condanna al pagamento di somma di denaro; dall’altro canto, proporre le normali azioni di fronte all’inerzia dell’amministrazione, nonché le impugnazioni contro gli atti della amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecutività, ancorché non definitiva. Del resto, la spontanea esecuzione (pur sempre atto dovuto) da parte della Amministrazione di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, in quanto immediatamente esecutiva, non può configurare di per sé acquiescenza alla sentenza stessa anche se intervenga successivamente all’appello e senza riserva alcuna circa l’obbligatorietà del comportamento sulla base della sentenza, proprio perché l’Amministrazione "è tenuta a darvi esecuzione", secondo un indirizzo giurisprudenziale tutt’altro che isolato.
Sullo stesso piano qualsiasi nuovo atto dell’Amministrazione, che sia in contrasto con la statuizione contenuta nella sentenza esecutiva o che trovi fondamento o giustificazione o che si basi sul presupposto dell’esistenza di un atto annullato con la medesima sentenza ovvero dia ulteriore seguito ai provvedimenti eliminati dal mondo giuridico con l’annullamento disposto da sentenza esecutiva, è affetto da antigiuridicità derivata (per violazione dell’obbligo, in precedenza sottolineato, a carico della Amministrazione di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale), suscettibile di essere censurato in sede giurisdizionale con gli ordinari rimedi previsti per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, restando affidato ai giudici l’esercizio dei poteri cautelari conferiti dagli ordinamenti processuali, con le conseguenze attuative.
Si è aggiunto che sono anche previsti interventi interinali e che resta sempre salva la possibilità di far valere l’azione di responsabilità verso l’amministratore.
Per la configurazione del processo tributario si deve rinviare alla sentenza n. 53, red. Ruperto (sulla compensazione obbligatoria delle spese in caso di cessazione della materia del contendere) e alla sentenza n. 336, red. Vari (per un’ipotesi di istanza cautelare avverso l’iscrizione a ruolo).
Infine, per i mezzi istruttori nel processo pensionistico, si veda l’ordinanza n. 131, red. Capotosti; per la sospensione dei termini feriali nel procedimento dinanzi al Commissario liquidatore degli usi civici, l’ordinanza n. 296, red. Santosuosso.
IV - Ordinamento internazionale e Ordinamenti sovranazionali
Fornendo un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate le sentenze n. 10, red. Mirabelli (sull’attestato di idoneità all’adozione) e n. 454, red. Onida (sull’avviamento al lavoro degli extracomunitari invalidi) non prendono posizione in ordine al valore di norme parametro nel giudizio di legittimità costituzionale di convenzioni internazionali, fatte valere come norme interposte all’art. 10 della Costituzione.
La sentenza n. 399, red. Mezzanotte è stata già richiamata in tema di diritto di difesa e di processo.
L’adempimento di obblighi internazionali rileva sotto il profilo organizzativo quale metro di attribuzione di competenza (sentenza n. 101, red. Zagrebelsky).
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali.
Ancor prima, pertanto, di valutare in modo puntuale il contenuto degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie che essi trattano, gli stessi risultano illegittimi se sono stati sottoscritti dal rappresentante della Regione senza che sia stato preventivamente informato il Governo, il quale deve essere messo in grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di politica estera, riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 332, red. Mirabelli).
Spetta al giudice a quo, il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o parametro della questione di legittimità costituzionale, provocarne l’interpretazione "certa ed affidabile" rivolgendosi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (ordinanze nn. 108 e 109, red. Onida).
La Corte si riserva peraltro di valutare se i patti comunitari riguardino o meno certe materie. Così si è escluso che tali patti configurino principi generali incidenti sul processo (ordinanza n. 80, red. Ruperto).
Inoltre la Corte stessa ha sempre presente il diritto comunitario. Ciò in primo luogo quando controlla la conformità a Costituzione di decreti legislativi che attuano direttive della Comunità europea (sentenza n. 409, red. Capotosti; sentenza n. 456, red. Onida). Ma ancora quando si valuta "la coerenza comunitaria", il grado di adeguamento al diritto comunitario o la derivazione da un obbligo comunitario di certe discipline (v. per esempio ordinane nn. 115, red. Mirabelli; 125, red. Ruperto; sentenza n. 196, red. Capotosti; sentenza n. 270, red. Chieppa; sentenza n. 273, red. Chieppa; sentenza n. 323, red. Contri, sentenza n. 383, red. Zagrebelsky).
L’incidenza è poi ancora evidente sulla valutazione di formule organizzative apprestate dal legislatore v. sentenza n. 408, red. Onida sull’annuale disegno di legge "comunitaria") o nel sindacato su specifici comportamenti di soggetti pubblici (sentenza n. 398, red. Mezzanotte).
La decisione da ultimo citata, in materia di quote-latte, applica il criterio degli interessi unitari o meno per la ripartizione delle competenze tra Stato e Regione. Osserva infatti che nonostante che la materia delle quote-latte sia regolata dal diritto comunitario, non vengono in considerazione, nella valutazione del medesimo legislatore nazionale, interessi unitari che trascendano l’ambito regionale o provinciale, sicché il riparto di competenze stabilito da norme costituzionali non può essere alterato. Spetta infatti alle Regioni e alle Province autonome dare attuazione ai regolamenti comunitari attraverso misure che per i loro effetti non eccedano l’ambito locale. Anche i criteri sulla base dei quali le riassegnazioni devono essere effettuate in ambito regionale e provinciale non possono essere stabiliti dalla legge statale, ma devono essere fissati dalle medesime Regioni e dalle Province autonome nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali o statutari per esse rispettivamente previsti.
E’ infatti proprio nella possibilità di determinare tali criteri che si compendia la scelta politica connessa alla posizione che la Costituzione e gli Statuti garantiscono alle Regioni e alle Province autonome.
Per il presidio penale al diritto comunitario cfr. infine l’ordinanza n. 433, red. Zagrebelsky.
RILIEVI STATISTICI RELATIVI AL 1998
Il dato relativo alle ordinanze pervenute alla Corte nel corso dell’anno 1998 ed il suo raffronto con quello dell’anno precedente evidenzia una stabilizzazione della richiesta di giustizia costituzionale. Sono, infatti, pervenute 925 ordinanze, rispetto alle 918 del 1997.
Tale afflusso, peraltro, costituisce uno dei più alti verificatisi dall’inizio dell’attività della Corte costituzionale.
Analizzando le provenienze si conferma la flessione delle percentuali relative ai giudizi incidentali sollevati dalla magistratura ordinaria (64% rispetto al 73% del 1997), anche se a confronto con le sopravvenienze da parte delle altre giurisdizioni rappresenta sempre la quota maggioritaria.
Tale flessione è stata provocata da una minore richiesta del giudice civile, passata dal 46% del 1996 al 40,5% del 1997 e all’attuale 23%, in contrasto con il pervenuto dal giudice penale che è in netto aumento (41% rispetto al 37% del 1996 ed al 32,24% del 1997).
In notevole crescita è il dato delle sopravvenienze da parte del giudice amministrativo (26%) rispetto al 1997 (13,18%), mentre in flessione sono le ordinanze inviate dal giudice tributario (9%) rispetto al precedente anno (11,58%). Quasi nulla è stata, infine, la richiesta di giustizia costituzionale del giudice militare che non raggiunge l’unità percentuale (0,64%), avendo inviato nel 1998 solo 6 ordinanze.
Passando alla suddivisione delle ordinanze per materia si conferma una netta flessione per quanto concerne la materia relativa alla previdenza che si attesta al 6,15% (13,49% nel 1997), dopo l’impennata verificatesi nel 1996 dovuta all’entrata in vigore della normativa relativa ai rimborsi INPS (28%); mentre permane l’interesse per le pronunce di questa Corte per quanto attiene alla legislazione concernente l’espropriazione per pubblica utilità o il risarcimento del danno per la c.d. accessione invertita: 2% (3,26% nel 1997 e 4,85% nel 1996).
Notevole anche la richiesta di giustizia costituzionale in materia penale, pari al 41%, di cui il 24% continua ad essere rappresentata dalle norme relative al processo penale (24% sul totale delle ordinanze e 59,3% su quelle in materia); aumento originato in gran parte dalla modifica dell’art. 513 c.p.p. introdotta con la legge 7 agosto 1997, n. 267.
Sostanzialmente stabili permangono le percentuali in tema di ambiente e di inquinamento rispetto allo scorso anno (3% per il 1998 e 4% per il 1997).
In netta flessione rispetto agli anni precedenti è stato l’afflusso dei ricorsi in via principale e dei conflitti di attribuzione.
Sono, infatti, pervenuti alla Corte 48 ricorsi (78 nel 1997), dei quali 17 pervenuti da autorità statali, 30 dalle regioni e dalle province autonome e uno dal gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.
Sono, altresì, pervenuti 42 conflitti di attribuzione (77 nel 1997); di questi 22 sono conflitti tra Stato e Regioni e 20 tra poteri dello Stato, molti dei quali (8) concernono l’applicazione dell’art. 68 Cost..
La Corte è stata, inoltre, adìta per un giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum in materia elettorale.
La Corte nel 1998 ha tenuto 18 udienze pubbliche e 20 camere di consiglio; ha emesso 471 decisioni, delle quali 174 sotto forma di sentenze e 297 sotto forma di ordinanze.
A fronte di tale attività la Corte ha definito 856 ordinanze, 48 ricorsi, 32 conflitti fra Enti, 15 conflitti tra poteri dello Stato.
Da quanto sopra descritto si evidenzia che nel 1998, pur essendo stato emesso lo stesso numero di decisioni dell’anno precedente (471), sono stati definiti un maggior numero di procedimenti (951 rispetto agli 893 del 1997) per cui il rapporto tra questi e le decisioni è passato dall’1,94 del 1997 al 2,06 del 1998.
Malgrado ciò l’arretrato risulta aumentato (1276), anche se il dato si riferisce ai procedimenti pendenti e non alle questioni, in quanto risultano pendenti alcune serie di ordinanze prospettanti questioni pressoché identiche, come quelle relative ai rimborsi INPS (216), al numero chiuso delle iscrizioni in talune facoltà universitarie (78) ed alla modifica dell’art. 513 c.p.p. (63). Per queste ultime, in particolare, sono state già decise le c.d. "questioni pilota" (Sent. nn. 383 e 361/1998). Una volta decise dette serie l’attuale pendenza risulterà notevolmente diminuita.
Occorre considerare, altresì, che dei 1276 procedimenti pendenti, alla data del 31 dicembre 1998, 130 sono già stati oggetto di discussione da parte della Corte e si è in attesa del deposito delle relative pronunce.
PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEI PROCEDIMENTI NELL'ANNO 1998
(Situazione al 31 dicembre 1998)
PROCEDIMENTI DEFINITI
Giud. di leg. cost. in via incid. n. 856
Giud. di leg. cost. in via princ. " 48
Conflitti Stato-Regioni " 32
Conflitti fra poteri dello Stato " 15
Referendum " -
Incidenti di esecuzione " -
___________
TOTALE n. 951
ADUNANZE TENUTE (numeri complessivi)
Udienze pubbliche n. 18 Camere di consiglio n. 20
DECISIONI
Decisioni (numeri complessivi) n. 471
- Sentenze n. 174
- Ordinanze n. 297
Pronunce che non definiscono i giudizi n. 11
- Ordinanze di correzione n. -
- Ordinanze di ammissibilita' conflitti
tra poteri dello Stato n. 11
- Ordinanze della stessa Corte come
giudice 'a quo' n. -
- Ordinanze di rinvio a nuovo ruolo n. -
- Ordinanze su istanza di sospensione n. -
______
Differenza n. 460
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTI DEFINITI E DECISIONI (1)
951 : 460 = 2,06
------------------
(1) Nel rapporto non si tiene conto delle pronunce che non definiscono i giudizi.
RAFFRONTO RISPETTO AI GIUDIZI SOPRAVVENUTI NEL 1998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giudizi sopravvenuti e defi- Sopravvenuti Definiti Variazione
niti nel corso dell'anno al 31/12/1998 (+ -)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giud. di leg. cost. in via incid. 925 856 + 69
Giud. di leg. cost. in via princ. 48 48 -
Conflitti Stato-Regioni 22 32 - 10
Conflitti fra poteri dello Stato 20 15 + 5
Referendum 1 - + 1
Incidenti di esecuzione - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE 1016 951 + 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCEDIMENTI PENDENTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendenti Variazione Pendenti al
a fine1997 1998 (+-) 31/12/1998 (1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giud. di leg. cost. in via inc. 1.040 + 69 1.109
Giud. di leg. cost. in via princ. 94 - 94
Conflitti Stato-Regioni 67 - 10 57
Conflitti fra poteri dello Stato 10 + 5 15
Referendum - + 1 1
Incidenti di esecuzione - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE 1.211 + 65 1.276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
(1) Per "pendenti" si intende "non ancora decisi".
F I S S A T O N O N D E C I S O
(Situazione al 31 dicembre 1998)
A) IN CORSO DI DECISIONE
ORDINANZE E RICORSI A RUOLO IN UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO GIA' TENUTE (10 DICEMBRE 1997, 10 MARZO, 21 APRILE, 6 E 19 MAGGIO, 16, 17 E 30 GIUGNO, 1 LUGLIO, 29 E 30 SETTEMBRE, 13, 14, 27 E 28 OTTOBRE, 10, 11, 24 E 25 NOVEMBRE, 9 E 10 DICEMBRE 1998) NON ANCORA DEFINITIVAMENTE DECISI O PER I QUALI LE PRONUNCE ADOTTATE SONO IN CORSO DI DEPOSITO.
Giud. di leg. cost. in via inc. n. 109
Giud. di leg. cost. in via princ. " 10
Conflitti Stato-Regioni " 10
Conflitti fra poteri dello Stato " 1
Referendum " -
Incidenti di esecuzione " -
__________
TOTALE n. 130
B) NON ANCORA DISCUSSO
ORDINANZE E RICORSI FISSATI PER LE UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO 12, 13, 18, 26 E 27 GENNAIO, 9, 10, 23 E 24 FEBBRAIO, 9, 10, 23 E 24 MARZO 1999.
Giud. di leg. cost. in via inc. n. 466
Giud. di leg. cost. in via princ. n. 11
Conflitti Stato-Regioni n. 12
Conflitti tra poteri dello Stato n. 9
Referendum n. 1
Incidenti di esecuzione n. -
___________
TOTALE n. 499
C) TOTALE COMPLESSIVO n. 629
P R O S P E T T O C O N C L U S I V O
PROCEDIMENTI PENDENTI (1) n. 1.276
" FISSATI " 629
____________
" RIMASTI DA FISSARE n. 647
Atti di promovimento gia' pubblicati in Gazzetta Ufficiale. . . . . . n. 613
" da pubblicare " . . . . . . n. 34
---=oOo=---
P R E V I S I O N I
Numero di decisioni e tempi presumibilmente necessari - in base al rapporto (procedimenti definiti e decisioni) di cui a pag. 1, e, rispettivamente, alla, gia' da tempo raggiunta, media di 500 decisioni all'anno - per eliminare completamente il pendente (fino ad uno zero assoluto, beninteso puramente teorico).
Procedimenti pendenti Decisioni da pronunciare Mesi
1276 : 809 = 1,57 19
_____________________
(1) v. nota a pag. 4.
GIUDIZI PERVENUTI E DEFINITI NEL 1996, NEL 1997 E NEL 1998
|
PERVENUTI |
Nel 1997 |
||
|
Ordinanze |
1379 |
918 |
925 |
|
Ricorsi |
51 |
78 |
48 |
|
Conflitti tra Enti |
28 |
59 |
22 |
|
Conflitti fra poteri dello Stato |
6 |
18 |
20 |
|
Referendum |
30 |
– |
1 |
|
Incidenti di esecuzione |
2 |
– |
- |
|
TOTALE |
1496 |
1073 |
1016 |
|
DEFINITI |
Nel 1996 |
Nel 1997 |
Nel 1998 |
|
Ordinanze |
1062 |
796 |
856 |
|
Ricorsi |
32 |
33 |
48 |
|
Conflitti tra Enti |
20 |
23 |
32 |
|
Conflitti fra poteri dello Stato |
6 |
11 |
15 |
|
Referendum |
- |
30 |
- |
|
Incidenti di esecuzione |
2 |
- |
- |
|
TOTALE |
1122 |
893 |
951 |
ADUNANZE TENUTE NEL 1996, NEL 1997 E NEL 1998
|
ADUNANZE TENUTE |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Udienze pubbliche |
17 |
16 |
18 |
|
Camere di consiglio |
21 |
27 |
20 |
DATI ANALITICI SULLE SOPRAVVENIENZE DEL 1998
1) ORDINANZE
A) Suddivisione per materie:
Processo penale 24 %
Tributi e contenzioso 9,2 %
Previdenza ed assistenza 6,15 %
Impiego pubblico 5 %
Sanità pubblica 3,88 %
Processo civile 3 %
Ambiente e inquinamento 3 %
Lavoro 2,4 %
Espropriazione 2 %
Altre 43,77 %
B) Suddivisione per tipi di procedimento di provenienza:
Penali 41,2 %
Amministrativi 26,4 %
Civili 22,8 %
Tributari 9 %
Penali militari 0,6 %
2) RICORSI:
- proposti dallo Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17
- proposti da regioni o province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 30
- proposti da gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. . . n. 1
3) CONFLITTI TRA ENTI:
- proposti dallo Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. -
- proposti da regioni o province . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 22
INDICE
Il processo costituzionale
I - Il controllo di legittimità costituzionale
1. Natura, funzione ed oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
2. La norma impugnabile.
3. Forza di legge.
4. Trasferimento del sindacato.
5. Il ricorso in via incidentale.
6. Il ricorso in via principale.
7. Le decisioni.
II - Gli altri giudizi
1. Conflitti tra poteri dello Stato.
2. Conflitti intersoggettivi.
Decisioni di merito
I. Le situazioni soggettive.
1. Eguaglianza.
2. Diritti fondamentali.
3. Diritti inviolabili.
4. Libertà personale.
5. Libertà di comunicazione.
6. Libertà di circolazione.
7. Libertà di manifestazione del pensiero.
8. Diritto d’azione e di difesa.
9. Tutela della famiglia, della maternità e del minore.
10. Tutela della salute.
11. Diritto allo studio.
12. Tutela del lavoro.
13. Assistenza e previdenza.
14. Iniziativa economica privata.
15. Proprietà.
16. Prestazioni imposte.
17. Capacità contributiva.
18. Fattispecie criminose. Responsabilità penale e pena.
19. Responsabilità amministrativa e disciplinare.
II - Le Fonti
1. Norme di attuazione.
2. Procedimento legislativo.
3. Riserva di legge.
4. Leggi di sanatoria.
5. Leggi regionali.
6. Leggi di delegazione e decreti-delegati.
7. Decreti-legge e leggi di conversione.
8. Delegificazione.
9. Atti di indirizzo e di coordinamento.
10. Vicende normative.
III - Ordinamento della Repubblica
1. Sistemi elettorali.
2. Organi costituzionali.
3. Principi sulle cariche elettive e sul pubblico impiego.
4. Regioni.
5. Enti locali.
6. Procedimenti e funzioni.
7. Ordine giudiziario.
8. Il processo.
IV - Ordinamento internazionale e Ordinamenti sovranazionali
1. Rapporti internazionali.
2. Comunità europea.
APPENDICE